19/04/10

Operare scambi finanziari e non con l'estero

OPERATORI COMMERCIALI CON L’ESTERO


Relazionarsi con operatori esteri presenta alcuni problemi che non esistono (o hanno un peso minore) nel commercio nazionale.
Il principale problema è l’assenza di contestualità tra pagamento e consegna.

Vi sono poi alcuni fattori di complessità:
  • Distanza fisica;
  • Differenze normative;
  • Distanza culturale (le azioni informali non hanno effetto);
  • Cambio diverso;
  • Rischio paese (eventi esterni al debitore che possano causare un inadempimento);

A seguito di questi problemi, la CAMERA DI COMMERCIO INTERNAZIONALE ed altri enti hanno provveduto ad elaborare standard di riguardo:
  • Contratti;
  • Documenti di trasporto;
  • Strumenti/modalità di pagamento;


I pagamenti internazionali si fondano su:
  • Utilizzo di documenti rappresentativi della merce;
  • Intervento delle banche nel formare servizi di pagamento;
  • Intervento delle banche nel concedere crediti (garanzie) di firma e/o di cassa (finanziamenti) a favore dell’importatore (debitore);

Documenti rappresentativi della merce

Con essi si sancisce il passaccio della proprietà della merce e dei rischi.
Essi sono formati da:
  • Documenti commerciali, fatture commerciali, certificato d’origine, attestazione di corrispondenza a standard internazionali a livello sanitario;
  • Documenti di trasporto (polizza di carico);
  • Documenti assicurativi: all risks con alcune esclusioni che sono da imputare all’esportatore (Rischi di guerra: non coperto dagli assicuratori privati, ma a volte sono coperti dagli assicuratori pubblici.). La soluzione in merito a chi debba sostenere il costo del trasporto e della polizza all risks passa attraverso clausole di resa internazionali e standardizzati “Inco. Terms” (International Commercial Terms) che sono: Clausola F.O.B. (Free On Board), Clausola C.I.F. (Cost Insorance & Freight), Clausola C.&F. (Cost & Freight).


Questi documenti sanciscono il passaggio di proprietà delle merci e i rischi ad esse legate. Il servizio svolto dalle banche è quello di rimessa documentaria, ovvero di trasmissione dei documenti rappresentativi dalla banca dell’esportatore alla banca dell’importatore. La banca dell’importatore deve negoziare la consegna dei documenti (D/P oppure D/A, cambiale tratta).



CREDITO DOCUMENTARIO

I credito documentario p l’impegno che una banca assume su richiesta di un importatore e a favore di un esportatore di pagare una somma o di adempiere ad una diversa obbligazione ( accettazione tratta) contro il ritiro dei documenti rappresentativi.


ESPORTATORE------fattura comm-------->IMPORTATORE
Banca Esport ----------------------------------- Banca Import (D/A, D/P)
Verifica formale <---------------------------> Verifica formale


Il credito documentario non confermato è questo appena esposto, ma ne esiste anche uno confermato, dove ci sono due garanzie, una della banca esport (negoziatrice o intermediario) e un’altra della banca import (emittente). Il credito può essere legato ad una singola operazione commerciale o rotativa.

LETTERA DI CREDITO STAND BY

Entra in gioco in caso di inadempimento dell’importatore. Essa è un’altra garanzia.

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