08/06/13

Disciplina della garanzia per vizi (1490)



Distinta dalla garanzia per mancanza di qualità:
2 vizi:  inidonea all’uso; diminuzione in modo apprezzabile del valore (bisogna farlo notare subito).
Alcuni beni difficilmente sono inidonei all’uso (es: divano). Questa garanzia copre i vizi Occulti, quindi difficilmente riconoscibili (1491).
Esclusa se il compratore conosceva i vizi o se erano facilmente riconoscibili, salvo se il venditore dichiara che sono esenti da rischi. I vizi apparenti, delle cose trasportate, con il compratore che non ha potuto osservare prima, sono coperti da garanzia.
Il compratore ha l’onere di controllare la merce.
Tra gli imprenditori e commercianti, l’onere di diligenza sarà maggiore rispetto ai consumatori.
La garanzia può essere esclusa o limitata (1490, comma 2), non ha effetto l’esclusione se il venditore ha taciuto in malafede i vizi dell’oggetto.

Se il compratore si accorge che il bene è viziato può fare : 
1) richiesta risoluzione contratto; 
2) richiesta riduzione prezzo; 
3) richiesta risarcimento danni. (regolato da 1492).

La prima viene chiamata azione redibitoria: rimborso prezzo pagato e spese sostenute. A volte non si può chiedere la risoluzione se vi sono gli usi che lo escludono. La scelta di una delle due è irrevocabile dopo la domanda giudiziale. Se la cosa è perita per i vizi, si può chiedere risoluzione del contratto. Se è perita per i vizi, si può chiedere la risoluzione del contratto.
Se è perita per caso fortuito o per colpa del compratore, vi è solo l’azione estimatoria. Nel caso la cosa non sia perita, il compratore deve restituire la cosa dopo il risarcimento.
In ogni caso, il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno a meno che non provi che non conosceva i vizi.

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