31/01/11

Localizzazione delle attività agricole: Von Thunen

Von Thunen è l’autore della “Teoria dello Stato Isolato” (1826).
Studia gli effetti della presenza di un solo mercato urbano centrale e la distribuzione delle colture in uno spazio omogeneo. E’ un modello semplificato delle attività primarie.
Il valore della terra non è solo in base alla fertilità, ma anche alla distanza dal mercato (costi di trasporto).
La rendita è data:

R = E (p – kf) – A

dove:

• E: prodotto di un’unità di superficie
• p: prezzo di mercato
• k: distanza dal mercato
• f: costo unitario di trasporto
• A: costo della coltivazione

Le ipotesi della teoria sono: vi è uno stato isolato (grande pianura isolata), una città di riferimento nello stato isolato, un territorio con fertilità uniforme (isomorfismo, questo comporta costi di produzione e sostentamento unitario e costanti), uno scambio di prodotti con strade di uguale viabilità (perfetta), trasporto a cura di produttori.

Il modello utilizzato è quello del suolo a zone (fasce) concentriche.
Determinanti: distanza dal luogo di produzione dal mercato (discriminante da cui dipende il valore dei terreni); costi di trasporto (a carico dei produttori ed influiscono sulla rendita).

La funzione di produzione sarà:

R = rp – (rdf + c)

dove:
• rp: ricavi di vendita
• df: costi di trasporto
• rdf: costi totali di trasporto


• c: costi di produzione

29/01/11

Introduzione alla Localizzazione



L’attività economica nasce, cresce e si sviluppa nello spazio. I diversi soggetti economici scelgono quindi la propria localizzazione.
Le risorse produttive e i mercati sono distribuiti in modo disomogeneo sul territorio (alta concentrazione o elevata dispersione). Il disequilibrio nella distribuzione geografica delle risorse e delle attività economiche implica differenti capacità di controllo sullo sviluppo, differenti livelli di ricchezza e di benessere, oltre ad una differente remunerazione ed impiego dei fattori produttivi.

Lo spazio è fonte di vantaggi e svantaggi di natura economica.

La teoria della localizzazione studia i meccanismi economici sottostanti la distribuzione delle attività nello spazio. In essa il concetto di spazio è puramente geografico: si definisce infatti uno spazio fisico-metrico (influisce sui costi di trasporto e condiziona le scelte localizzative di spartizione del mercato).
Essa spiega la distribuzione delle attività nello spazio analizzando i fattori che influenzano la localizzazione delle singole attività.



I modelli della teoria si basano su logiche differenti:

1. Massimizzazione dei Profitti (identificano le aree di mercato delle imprese)
2. Minimizzazione dei Cosi (interpretano la scelta localizzativa delle imprese)
3. Accessibilità del mercato finale (identificano le aree di produzione)


1) Modelli che hanno l’obiettivo di individuare le aree di mercato delle imprese agricole, ovvero la suddivisione di un mercato spaziale tra i diversi produttori sulla base dell’ipotesi si una domanda omogeneamente distribuita sul territorio e una scelta localizzativa puntiforme dell’impresa. La logica è ottenere la massima rendita riducendo i costi di trasporto. Un esempio è la teoria di Von Thunen (localizzazione delle attività agricole)
2) I modelli di localizzazione si distinguono sulla base delle ipotesi sulla struttura spaziale della domanda e dell’offerta che rispecchiano gli obiettivi perseguiti. Essi interpretano la scelta localizzativi dell’impresa nell’ipotesi di un mercato finale e delle materie prime puntiformi a localizzazione data: la scelta localizzativa si basa su una logica di minimizzazione dei costi d trasporto tra localizzazioni alternative. Un esempio è la teoria della localizzazione industriale di Webber.
3) Modelli che hanno l’obiettivo di individuare i sistemi urbani (organizzazione spazio urbano attraverso la distribuzione della popolazione e i fornitori dei servizi). La domanda è omogeneamente distribuita nello spazio e si cerca di dimostrare che anche l’offerta è razionale alla fornitura di servizi. La logica è quella di ottenere il massimo profitto. Un esempio è la teoria della localizzazione delle attività terziarie di Christaller (teoria della gerarchia urbana).

Secondo i modelli classici della localizzazione, la produzione si svolge all’interno di imprese intese come scatole chiuse che, ricevuti input, forniscono output in maniera più o meno efficiente.

22/01/11

Definizione di Impresa, dimensione, profitto, catena di valore, vantaggio competitivo e diamante competitivo



DEFINIZIONE DI IMPRESA

Sotto il profilo giuridico, l’impresa è un’attività economica professionalmente organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e/o servizi. L’imprese deve svolgere l’attività con specifiche modalità di svolgimento (economicità, organizzazione, professionalità) al fine di realizzare il proprio oggetto (produzione/scambio di beni/servizi).
Dal punto di vista economico, bisogna aggiungere che deve essere gestita in modo tale da avere, nel lungo periodo, la copertura dei costi con i ricavi, in modo da produrre, e non consumare, ricchezza.


DIMENSIONE DELL’IMPRESA

Le imprese possono essere di varie dimensioni. L’OCSE individua le classi d’imprese in base al numero di addetti:

• Micro imprese (meno di 10)
• Piccole imprese (tra 10 e 50)
• Imprese medio piccole (tra 50 e 100)
• Medie imprese (tra 100 e 500)
• Grandi imprese (più di 500)

La UE ha, oltre al numero degli addetti, anche il fatturato annuo ed il totale del bilancio per classificare le dimensioni delle piccole-medie imprese (PMI), a cui l’Italia (DM 18 aprile 2005) si è adeguata:

• Hanno meno di 250 occupati
• Hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni oppure un totale di bilancio annuo inferiore ai 43 milioni di euro

Le piccole imprese:

• Hanno meno di 50 occupati
• Hanno un fatturato oppure un totale di bilancio annuo inferiore ai 10 milioni di euro

Le micro imprese:

• Hanno meno di 10 occupati
• Hanno un fatturato oppure un totale di bilancio annuo inferiore ai 2 milioni di euro



Tutte le imprese ricercano nella propria attività l’efficienza, e mirano alla realizzazione del profitto, quest’ultimo può essere influenzato dai mutamenti che esse subiscono dall’ambiente esterno.

L’ambiente esterno (in particolare il macroambiente) è instabile, turbolento e soggetto anche a mutamenti radicali, in particolare dati dallo sviluppo tecnologico, il quale condiziona in maniera significativa l’organizzazione della produzione. Oltre a questo bisogna aggiungere i cambiamenti politici, socio-culturali e gli stessi rapporti economici.

PROFITTO

La produzione d’impresa è data da:

P = P’ + Q + Rl + Ri + Rp

Dove:

P: produzione dell’impresa
P’: materiali impiegati e servizi utilizzati
Q: quote di ammortamento
Rl: remunerazione lavoro
Ri: remunerazione capitale
Rp: profitto

Da cui:

Rp = P - P’- Q - Rl - Ri


L’impresa deve agire per modificare la remunerazione del capitale di rischio (e quindi del profitto) al fine di rispondere ai cambiamenti che mettono a rischio la sua efficienza.

In riferimento all’equazione precedente, esistono 3 possibili azioni: sul sistema delle variabili, sulla sostituzioni delle stesse, oppure sulla configurazione spaziale dell’attività.

La terza azione introduce una nuova variabile nell’equazione: lo spazio. Questo si ha in quanto esistono dei vantaggi per l’impresa che sono forniti dalla localizzazione spaziale.

CATENA DI VALORE, VANTAGGIO COMPETITIVO E DIAMANTE COMPETITIVO

La catena di valore (denominata così da Porter) è l’insieme delle attività con le quali l’impresa crea valore. Essa è composta da attività primarie (logistica in entrata, produzione, logistica in uscita, marketing e vendite, servizi post vendita) e da attività di supporto (infrastruttura aziendale, risorse umane, sviluppo tecnologico, acquisti).
Questa mira a descrivere l’insieme delle relazioni cooperative e competitive che vanno a generare il vantaggio competitivo (eventuale) dell’impresa nel settore in cui essa opera.

Il vantaggio competitivo è il risultato di una strategia che permette all’impresa di assumere una posizione favorevole (duratura nel tempo) nei mercati in cui essa opera, la quale comporta una maggiore redditività rispetto ai concorrenti effettivi e potenziali.

Porter ha definito anche un modello che definisce gli elementi che determinano il vantaggio competitivo: il diamante competitivo. In esso assumono rilevanza esplicita alcune caratteristiche dei contesti territoriali in cui l’impresa opera.
Questo concetto vale per le nazioni, ma può essere esteso a qualunque scala amministrativa o spazio geografico. Porter ha elaborato quindi un quadro interpretativo dell’azione imprenditoriale che sottolinea l’interdipendenza tra impresa e territorio in cui è inserita.
Grazie a tutto ciò, si è riconosciuta la rilevanza che assume il territorio, che viene visto come un insieme di fattori che influenzano le capacità competitive dell’impresa.


16/01/11

Il sistema monistico

SISTEMA MONISTICO

AssembleaCDAComitato per il Controllo sulla Gestione

L’assemblea è uguale a quella tradizionale. Si nomina il comitato.
Tende a privilegiare lo scambio di informazioni tra amministrazione e componenti del comitato.
Il pericolo deriva dalla stessa connessione tra amministrazione e controllori.
I componenti del CDA sono almeno come quelli del comitato +1.
Almeno 1/3 del CDA deve essere indipendente.
Il comitato sarà composto da un numero previsto dallo statuto, dall’assemblea o dal CDA.
Nel comitato, gli amministratori devono essere in possesso di tutti e tre i requisiti (professionalità, onorabilità, indipendenza).
Almeno un componente deve essere un revisore contabile.
Se viene meno un componente bisogna subito sostituirlo.
Il presidente viene eletto a maggioranza e controlla il sistema interno. Svolge anche tutti i compiti dati dal CDA.

Si riunisce con una scadenza almeno trimestrale con quorum identici al collegio sindacale. Obbligati a partecipare all’assemblea.
Può denunciare irregolarità.

Il sistema dualistico

SISTEMA DUALISTICO

AssembleaConsiglio di SorveglianzaConsiglio di gestione

Caratteristica della nomina di secondo grado dei componenti del consiglio di gestione. Separazione tra potere e proprietà.

L’assemblea ordinaria nomina e revoca il consiglio di sorveglianza, delibera sull’azione di responsabilità contro il consiglio di sorveglianza, delibera sulla distribuzione degli utili e nomina i revisori.

2409-decies: l’azione di responsabilità contro il consiglio di gestione è proposto dalla società e dai soci.
Se lo statuto lo prevede, l’assemblea può nominare e revocare anche i componenti del consiglio di gestione.
L’approvazione del bilancio è una competenza dell’assemblea ordinaria.
Il consiglio di gestione serve a gestire l’impresa. E’ un organo pluripersonale.
I primi componenti sono nominati nell’atto costitutivo, gli altri dall’assemblea.
I componenti del CDS non possono essere convocati nel consiglio di gestione.
Le cause di ineleggibilità sono le stesse degli amministratori.
L’azione di responsabilità contro il CDG può essere chiesta dall’assemblea, minoranza qualificata di soci, consiglio di sorveglianza (maggioranza e se più di 2/3 revoca automatica).
Il periodo di prescrizione è 5 anni.

Consiglio di Sorveglianza: nomina e revoca il consiglio di gestione se non attribuita all’assemblea. Approva il bilancio, ha il dovere di vigilare sulla corretta amministrazione e atto costitutivo.
Ha l’obbligo di riferire all’assemblea almeno una volta l’anno. Può deliberare per operazioni strategiche se lo statuto lo prevede.

Il controllo contabile è sempre esterno.
Il presidente è eletto dall’assemblea.
Non può essere inferiore a 3, almeno uno deve essere revisore contabile.
La carica dura per 3 esercizi sociali.
Non può essere letto colui che è legato alla società o ad una ad essa collegata. Nessun limite invece sui rapporti di parentela.

Il controllo esterno nelle società di capitali

CONTROLLO ESTERNO

E’ affidato ad una società di revisione.
Solo in una ipotesi (2409 bis) il collegio sindacale ha la funzione di controllo contabile.
Il più rilevante controllo esterno è quello giudiziario.
Viene svolto dalla CONSOB per le SPA quotate.
I controlli pubblici sono svolti dalla Banca d’Italia per le banche e dalla SVAP per le assicurazioni.

2409: l’intervento dell’attività giudiziaria è molto raro. Ci vuole un fondato sospetto per far denuncia al tribunale. Gli amministratori devono aver compiuto gravi irregolarità che possano arrecare danno alla società. Possono chiederla i soci che rappresentino il 10% del capitale sociale e nelle società aperte il 5%. Anche il collegio sindacale e in quelle aperte il PM.
Il tribunale non può intervenire d’ufficio.

Prima fase istruttoria: il tribunale sente sindaci e amministratori per accertare i fatti e ordina ispezioni, a costo di coloro che l’hanno chiesto. Esso sospende il procedimento se l’assemblea cambia amministratori e sindaci, accertando le violazioni. Se le violazioni sussistono o gli accertamenti sono insufficienti, il tribunale può convocare l’assemblea per le deliberazioni del caso.

Nei casi più gravi il tribunale può revocare amministratori e sindaci e nominare un amministratore giudiziale.
Prima della scadenza del mandato convoca l’assemblea e decide se eleggere nuovi amministratori o sciogliere l’assemblea.

Cause di scioglimento di una Società di Capitali e ripartizione del residuo attivo fra i soci



CAUSE DI SCIOGLIMENTO SOCIETA’ DI CAPITALI

Articolo 2484

Si avrà liquidazione, cioè ripartizione del netto residuo tra i soci e la cancellazione dal registro delle imprese.
Si sciolgono:

• Per decorso del termine
• Per conseguimento dell’oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo a meno che l’assemblea straordinaria o l’assemblea ( per SRL) modifichi l’oggetto sociale
• Per riduzione di capitale sociale se il capitale va sotto il minimo legale a meno del contestuale aumento
• Impossibilità di funzionamento
• Eventuali cause stabilite dall’atto costitutivo

2458: nelle SAPA la società si scioglie se entro 180 giorni al venir meno degli accomandanti, essi non vengono sostituiti.

I fallimento non è previsto dalle cause di scioglimento ma con la legge fallimentare, se non c’è più attivo, il curatore può chiedere la cancellazione.

Gli effetti dello scioglimento si determinano alla data dell’iscrizione nel registro delle imprese dell’accertamento della causa di scioglimento.

Solo nell’ipotesi dello scioglimento deliberato dall’assemblea, , esso opera dall’iscrizione della delibera assembleare al registro.
Gli amministratori devono accertare la causa di scioglimento e procedere agli adempimenti pubblicitari.
Se omettono questa attività sono solidamente responsabili dei danni.
E’ quindi il tribunale ad accertare la causa di scioglimento, chiamato in causa dai singoli soci, amministratori o sindaci.

2486: gli amministratori al verificarsi delle cause di scioglimento fino alla consegna ai liquidatori continuano a gestire la società ai soli fini di conservare il patrimonio. Se vanno oltre sono solidamente responsabili.
Devono convocare l’assemblea per nominare i liquidatori.
L’assemblea deve nominare i liquidatori stabilendone i poteri. Se non la convoca, provvederà il tribunale su richiesta.
Può modificare i criteri e il numero dei liquidatori con il quorum previsto dall’assemblea straordinaria (SPA o SAPA) o ordinaria (SRL).

I liquidatori possono compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.
Per tutelare i creditori sociali hanno il potere di chiedere i conferimenti ancora dovuti.
Hanno responsabilità solidale per danni cagionati in violazione delle norme precedenti.
Se per 3 anni consecutivi non viene depositato il bilancio, la società viene cancellata d’ufficio.

RIPARTIZIONE RESIDUO ATTIVO TRA I SOCI

Devono redigere il bilancio finale indicando quanto spetta ad ognuno dei soci e depositarlo al registro.
Entro 90 giorni, ciascun socio può fare reclamo: dopo il bilancio si intende approvato e i liquidatori sono liberato di fronte ai soci.
Il netto che rimane dopo la liquidazione può essere diviso in due porzioni:

• Per il capitale sociale
• Per le riserve

A ciascun socio verrà rimborsato il conferimento e una parte di riserve.
Le somme non riscosse entro 90 giorni vanno in banca. Dopo tale data i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società.

I creditori sociali insoddisfatti possono far valere i loro diritti di credito nei confronti dei soci fino alla quota da loro riscossa e dai liquidatori se è colpa loro.

I libri sociali devono essere conservati per 10 anni presso il registro delle imprese.
In ogni momento l ostato di liquidazione può essere revocato con i quorum uguale alla modifica dell’atto costitutivo.
La revoca non ha effetto immediato ma dopo 60 giorni. Vale come causa di recesso

Caratteristiche della SAPA




Si dividono in:

• Accomandanti: responsabilità limitata
• Accomandatari: responsabilità illimitata: sono tutti amministratori con responsabilità limitata. Se si viene revocati si diviene accomandanti. Esso risponde solo per le obbligazioni assunte nel periodo in cui è amministratore.

Le quote di partecipazione sono rappresentate da azioni. La denominazione sociale deve contenere il nome di un socio a responsabilità limitata. Nell’atto deve essere indicato il socio accomandatario.
Le differenze con le SPA sono solo con i soci accomandatari.

Assemblea: la revoca degli amministratori è fatta dall’assemblea straordinaria. Per la nomina è necessaria la maggioranza rafforzata dell’assemblea straordinaria più il consenso degli altri amministratori.

Modificazioni atto costitutivo: approvate dall’assemblea straordinaria più il consenso di tutti i soci accomandatari.

Nomina dei sindaci: i soci accomandatari non hanno il diritto di voto per la nomina o revoca dei sindaci nell’azione di responsabilità.

Se vengono meno tutti gli amministratori, la società ha tempo 180 giorni e poi si scioglie a meno di sostituti.
Viene nominato un amministratore provvisorio ma non accomandatario.
Se vengono meno gli accomandanti la società potrà durare fino alla prima delibera dove devono essere presenti solo accomandanti (es. nomina sindaci)
Il socio accomandatario non risponde delle obbligazioni successive alla sua uscita.

Caratteristiche della SRL: Costituzione, Amministrazione e Recesso



2462 e seguenti:
autonomia privata, costruita secondo le esigenze dei soci. Costruita come piccola SPA regolata da clausole statutarie oppure come una grande società di persone.
Formata da quote che rappresentano le partecipazioni dei soci. Non possono essere vendute sul mercato.
Capitale sociale minimo di 10000€, è possibile conferire ogni entità suscettibile di valutazione economica.
Il singolo socio è messo al centro dell’architettura normativa. E’ concessa la possibilità dell’azione di responsabilità contro gli amministratori. L’assemblea oggi è diventata un organo eventuale.
Non c’è una netta distinzione tra competenze dei soci e amministratori.

2467: finanziamenti dei soci: si possono emettere titoli di debito che sono simili alle obbligazioni emesse dalla società per azioni, per trovare finanziamenti esterni.

COSTITUZIONE SRL

Si costituisce per costituzione simultanea. La persona giuridica viene ad esistenza dopo l’iscrizione. Possono essere costituite per contratto o atto unilaterale. Nell’atto bisogna indicare gli elementi come SPA più le norme relative al funzionamento della società.
Per la nullità valgono le regole della SPA.
Il valore dei conferimenti non può essere inferiore al capitale sociale. Se non è stabilito niente, esso è in denaro.
Bisogna versare il 25% in banca, se la società è uni personale il 100%. Il pagamento del 25% può essere sostituito con una polizza assicurativa o fidejussione.
Per i conferimenti di crediti o beni in natura, si osservano le regole della società di persone.

2465: il conferimento in natura deve essere valutato da un esperto.
I finanziamenti non costituiscono capitale, devono essere restituiti e i soci diventano creditori.
Il rimborso dei finanziamenti dei soci della società viene dopo la restituzione di altri debiti.
Se i il finanziamento è avvenuto nell’anno precedente al fallimento, viene restituito.

La partecipazione è rappresentata da una quota, che possono essere diverse.
I diritti sociali spettano ai soci in proporzione alla quota.
L’atto costitutivo può prevedere singoli soci con particolari diritti: amministrare la società; partecipazione agli utili.

RECESSO

2473: possibilità di recedere per il socio. Nel caso la quota sia in comproprietà, questi devono nominare un rappresentante comune. E’ possibile prevedere il blocco totale o clausole per limitare la circolazione delle quote.
Nel caso ci siano clausole che impediscano il trasferimento, il socio ha il diritto di recesso.
L’atto costitutivo può prevedere un periodo di 2 anni dove il diritto di recesso non può essere esercitato.
Nella società a tempo indeterminato si può recidere con un preavviso di 180 giorni, ma mai superiore ad un anno.
Per il recesso, le quote vengono offerte ai soci, successivamente offerte ai terzi scelti dai soci e solo dopo si esegue il rimborso con l’eventuale riduzione di capitale. Si può anche procedere allo scioglimento, il tutto entro 180 giorni.
Il recesso non può essere esercitato se la società revoca la delibera oppure è in liquidazione.
E’ prevista la possibilità di escludere il socio, gestita dall’attività statutaria.

2476: i soci non amministratori hanno diritto di avere notizie sullo svolgimento degli affari sociali. Il controllo sulle gestione può essere effettuato dal singolo socio.

Può emettere titoli di debito, determinando limiti modalità e maggioranze per l’emissione.
Le competenze dei soci possono essere infinite.
Gli stessi soci possono avere competenze gestorie ad esclusione di 4 delibere di compito esclusivo dell’organo amministrativo.
Le competenze Obbligatorie dei soci sono invece 5.

E’ possibile convocare l’assemblea per modifiche all’atto costitutivo o all’oggetto sociale, riduzione capitale sociale o su richiesta degli amministratori o 1/3 del capitale sociale.
L’assemblea è quindi facoltativa.

Il quorum deliberativo è valido con la maggioranza del capitale sociale.

Il potere dei soci può essere aumentato attraverso 3 strumenti:

• Atto costitutivo
• Volontà di 10 amministratori
• 1/3 del capitale sociale

Alcune materie sono inderogabilmente date agli amministratori.

Collegialità Attenuata: consente di prendere decisioni in modo semplificato su determinate delibere.
Per alcune delibere occorre invece il voto favorevole della maggioranza del capitale (modifiche atto costitutivo, oggetto sociale e diritti dei soci).

Invalidità decisione dei soci: 2479 ter:

• Delibere impugnabili solo da certi soggetti in breve termine. Non in conformità della legge o atto costitutivo impugnabile solo dai soci dissenzienti, amministratori e collegio sindacale entro 90 giorni dalla trascrizione
• Delibere invalide per gravi vizi che possono essere impugnate entro 3 anni da chiunque ne abbia interesse (oggetto illecito)
• Delibere invalide per una causa impugnabile da chiunque avvia interesse senza limite di tempo (modifiche all’oggetto sociale in modo impossibile o illecito

AMMINISTRAZIONE

2475: l’amministrazione è affidata a uno o più soci. Si può prevedere anche la nomina di non soci, previsto dall’atto costitutivo.

Quando l’amministrazione è formata da più persone, si forma il CDA.
La società può essere gestita con un sistema di amministrazione congiunta e disgiunta.
Il CDA può deliberare normalmente o secondo la collegialità attenuata.
Vi sono 4 delibere di competenza sempre del CDA:
• Bilancio
• Fusione-scissione
• Aumento capitale sociale

Gli amministratori hanno la rappresentanza.
I contratti conclusi in conflitto di interessi possono essere annullati dalla società a condizione che il conflitto era conosciuto dai terzi o palesemente conoscibile.
Le decisioni assunte con voto determinante da un amministratore in conflitto d’interessi possono essere impugnate entro 90 giorni dal collegio sindacale o dagli amministratori.
Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi.

Per l’azione di responsabilità contro gli amministratori devono essere favorevoli 1/3 del capitale sociale e non più di 1/10 contro. Con gli amministratori sono solidamente responsabili i soci che hanno provocato atti dannosi per la società.
Il collegio sindacale si occupa dei controlli contabili se non c’è un revisore esterno.

15/01/11

Gli organi delegati: il collegio sindacale e la società di revisione



GLI ORGANI DELEGATI

Il compito degli organi delegati è quello di curare l’assetto:

• Amministrativo
• Organizzativo
• Contabile

della società.

Essi hanno poteri conferiti dal consiglio, ma la loro opera di competenza non è esclusiva. Se ci sono deleghe per le competenze attribuite agli organi delegati risponde il comitato o l’ad. (amministratore delegato).
Il consiglio ha una responsabilità perché deve vigilare e valutare.

2388: per la validità delle delibere del consiglio di amministrazione è necessaria la maggioranza degli amministratori in carica a meno che lo statuto non richieda un quorum diverso (quorum costitutivo).
Il quorum deliberativo prevede la maggioranza dei presenti se non specificato, diverso dallo statuto. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Invalidità Delibere Consiliari: non prese in conformità della legge o dello statuto sono impugnabili dagli amministratori assenti, dissenzienti, i soci e dal collegio sindacale.
Si può impugnare entro 90 giorni dalla data della delibera fatti salvi i diritti acquisiti in buona fede dai terzi.



COLLEGIO SINDACALE: controllo interno
SOCIETA’ DI REVISIONE: controllo esterno

In tutte le società comprese quelle chiuse, il controllo contabile spetta a soggetti esterni. Vi è però una eccezione: art. 2409 bis dove è il collegio sindacale.
Se la società adotta il sistema tradizionale, di solito è esterno; se adottano gli altri sistema è sicuramente esterno.

2397: il collegio sindacale si compine di 3 o 5 membri effettivi soci o non soci più 2 sindaci supplenti.
Nelle società aperte è previsto il numero minimo (3) ma non quello massimo. Devono possedere i requisiti di professionalità e indipendenza.

2397, 2° comma: professionalità: almeno un membro effettivo e uno supplente devono essere iscritti al registro dei revisori contabili; gli altri sono scelti tra iscritti in alcuni albi professionali (avvocati, commercialisti, ragionieri commercialisti, periti commerciali, consulenti del lavoro) oppure professori universitari di ruolo in materie giuridiche ed economiche.

2399: indipendenza: se eletti, decadono coloro che sono:
• Falliti, interdetti, inabilitati, interdetti dai pubblici uffici
• Coniuge, parente ed affini entro il 4° grado degli amministratori della società e di quelli delle società che fanno parte del gruppo.
• Chi ha altri rapporti di natura economica
• Lo statuto può prevedere altri requisiti

Il presidente è nominato dall’assemblea.
I sindaci sono nominati nell’atto costitutivo e poi dall’assemblea ordinaria; restano in carica per 3 esercizi (la loro durata non può essere inferiore).
Essi possono essere revocati solo per giusta causa: la delibere di revoca deve essere approvata dal tribunale.
Altra causa è la decadenza. Si ha al venir meno di uno dei requisiti richiesti dal legislatore.

2405: il fatto di non partecipare senza giustificato motivo all’assemblea o a due adunanze consecutive, fa decadere il sindaco.

Quando uno o più sindaci vengono a mancare, subentrano i suppletivi per anzianità. Un componente effettivo deve comunque essere un revisore contabile.
I supplenti restano in carica fino alla nuova assemblea. I nuovi nominati scadono con quelli in carica.
Il collegio sindacale vigila sull’assetto contabile, amministrativo, organizzativo della società.

Per poter effettuare il controllo contabile interno:
• Deve essere previsto dallo statuto
• La società deve essere chiusa
• Non deve redigere il bilancio consolidato
• Il collegio sindacale deve rivestire particolari requisiti di professionalità
Nella prassi ciò è molto diffuso perché almeno il controllo è interno e non bisogna pagare società esterne.

POTERI DEL COLLEGIO SINDACALE (CS)

1. Potere di convocare l’assemblea se non vi provvedono gli amministratori
2. Convocare l’assemblea per fatti gravi previo consenso del presidente
3. Riduzione obbligatoria del capitale sociale se gli amministratori non provvedono
4. Poteri di ispezione e controllo

2426: il collegio sindacale deve dare il consenso all’attivo del bilancio (avviamento, costi di impianti, ricerca e sviluppo e pubblicità).

FUNZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE

Vi è un presidente.
Deve riunirsi almeno ogni 90 giorni. La riunione può svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione.
Quorum Costitutivo: maggioranza dei componenti
Quorum Deliberativo: maggioranza assoluta dei componenti.
In caos in cui i presenti siano pari (4), si prevede che il voto del presidente valga doppio.
Il sindaco dissenziente deve far scrivere a verbale il motivo del proprio dissenso.


Gli amministratori nelle società di capitali e il presidente: scadenza, revoca, rinuncia, decadenza, cooptazione, responsabilità,

GLI AMMINISTRATORI

SCADENZA DEL TERMINE

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore ai 3 esercizi. La cessazione per scadenza dei termini ha effetto dal momento in cui il consiglio viene ricostruito; durante quel periodo gli amministratori scaduti continuano ad operare per la normale amministrazione.

REVOCA

Spetta all’assemblea anche senza giusta causa (in questo caso con risarcimento).

RINUNCIA

Deve comunicarlo in modo scritto al consiglio di amministrazione e al presidente del collegio sindacale. Se rimane in carica la maggioranza degli amministratori, la rinuncia ha effetto immediato, sennò rimarrà in carica fino alla nomina dei nuovi.

DECADENZA

Coloro che vengono dichiarati falliti etc etc. La cessazione deve essere scritta nel registro entro 30 giorni.

COOPTAZIONE

2386: se vengono a mancare uno o più amministratori ma rimane in carica la maggioranza, saranno gli amministratori a sostituirli con una delibera approvata dal collegio sindacale.
Questi amministratori restano in carica fino alla prima assemblea.
Se viene meno la maggioranza si dovrà provvedere a convocare l’assemblea affinchè nomini i sostituti.
Quando vengono a mancare tutti gli amministratori, il collegio sindacale convoca l’assemblea e in quel periodo è esso stesso a svolgere gli atti di ordinaria amministrazione.

Il metodo Simul stabant-Simul cadent si usa per evitare cooptazione, cioè se cade uno cadono tutti.
Queste clausole operano se non sono previste clausole diverse.

Voto di lista: meccanismo per la nomina delle cariche sociali simile a quelle delle elezioni politiche. Le liste che vincono vanno a comporre l’organo sociale. E’ tipico per le società quotate.

2389: i compensi sono stabiliti all’atto della nomina o assemblea e possono essere formati da partecipazioni agli utili o diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione.
La remunerazione è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale.

Gli amministratori sono soggetti al divieto di:

• Concorrenza
• Assumere qualità di socio illimitatamente responsabile in attività concorrente
• Direttore in attività concorrenti

(salvo autorizzazione dell’assemblea)

Violando le regole possono venire revocati oltre a pagare un risarcimento per il danno.
2391: gli amministratori devono dare notizia degli interessi personali e gli ad. Devono astenersi. L’amministratore deve motivare la ragione e la convenienza dell’operazione.
2384: se nulla è detto sulla rappresentanza, essa spetta a tutti.
Una volta che la nomina è scritta non è più opponibile un vizio di nullità o annullabilità.
Le limitazioni ai poteri degli amministratori non sono opponibili ai terzi anche se pubblicate.
Se compie atti oltre al suo potere può essere revocato e dover risarcire il danno.

Diligenza Generale parametrata alla natura dell’incarico a tutti gli amministratori
Diligenza Rafforzata legata alle specifiche competenze.

Gli amministratori hanno doveri generici, quindi gestire diligentemente l’impresa oltre a criteri specifici: contabilità, iscrizioni, dovere di convoca dell’assemblea, depositi della legge.

2393: Azione di Responsabilità contro gli Amministratori: è promossa in sede assembleare anche se la società è in liquidazione.
Revoca Automatica: quando 1/5 del capitale sociale delibera la responsabilità degli amministratori (vengono subito revocati).
Per la rinuncia o transizione non ci deve essere voto contrario superiore a 1/5.

RESPONSABILITA’ VERSO I CREDITORI SOCIALI

Gli amministratori sono responsabili per le inosservanze di obblighi di conservazione e integrità del patrimonio.


IL PRESIDENTE DEL CDA

Il consiglio di amministrazione (CDA) è diretto da un presidente che lo convoca, ne fissa l’ordine del giorno, coordina i lavori, fa in modo che tutti quelli che intervengono siano a conoscenza dell’ordine del giorno stesso.
Nominato dal consiglio di amministrazione tra i suoi membri se non già nominati dall’assemblea (se lo statuto lo consente).

Le competenze gestorie possono essere delegate ad alcuni componenti.
Materie che non possono mai essere delegate (4° comma 2381):

• Redazione prospetto di bilancio
• Aumento capitale sociale
• Redazione progetti fusione e scissione
• Emissione di azioni convertibili


Organo amministrativo: sistema tradizionale

ORGANO AMMINISTRATIVO

3 Sistemi: Tradizionale, Dualistico, Monistico (approfonditi dopo)

2370: se lo statuto non dispone diversamente, si usa il sistema tradizionale.
Nelle nuove SPA agli amministratori spetta in via esclusiva la gestione della società e possono avere anche funzioni normalmente assegnate all’assemblea.

SISTEMA TRADIZIONALE

Nelle società chiuse l’organi amministrativo può essere uni personale o pluripersonale, mentre n quelle quotate solo pluripersonale.
L’amministratore può anche non essere un socio.
Quando è affidata a più persone, esse costituiscono il consiglio di amministrazione, il cui numero è deciso dall’assemblea.
Se l’organo è pluripersonale seguirà il metodo collegiale.
Il compito dell’organo amministrativo è gestorio, compiendo atti per l’attuazione dell’oggetto sociale.
La rappresentanza spetta agli amministratori con potere generale. Hanno il potere e dovere di convocare l’assemblea, di tenere le scritture contabili, i libri sociali e tutti i libri delle adunanze e delle deliberazioni dei vari organi, redigere il bilancio ed adempiere agli adempimenti pubblici previsti dalla legge.

Lo statuto può prevedere che per taluni atti di gestione sia necessaria l’autorizzazione dell’assemblea. Essi sono comunque liberi di non attuarli.

Gli amministratori sono nominati dall’assemblea ordinaria fatta eccezione per quelli nominati all’atto costitutivo.

2351: i titolari di strumenti finanziari possono, se previsto dallo statuto, avere il diritto di nominare un amministratore.
2449: le società partecipate dallo Stato o Enti Pubblici possono avere il potere di nominare uno o più componenti.

Non sono previsti particolari requisiti per gli amministratori. Non si devono solo trovare in alcune situazioni (2382):

• Interdetto, inabilitato, fallito, condannato ad una pena che comporti l’interdizione (temporanea) dai pubblici uffici

Essi decadono se vengono nominati.

Se lo statuto lo prevede, è possibile anche nelle società chiuse che gli amministratori siano in possesso di 3 requisiti:

• Onorabilità: assenza di condanne penali
• Professionalità: esperienza comprovata nel settore di competenza
• Indipendenza: soggetti indipendenti rispetto la società

Per le società aperte i primi 2 sono obbligatori mentre il terzo è facoltativo.

SISTEMA MONISTICO (approfondito dopo)

Nel modello monistico è sempre necessario che 1/3 dei componenti sia indipendente. Tra questi verranno scelti i componenti del “comitato interno”.
Questi non hanno deleghe e non fanno parte dei comitati esecutivi poiché non hanno potere esecutivo.

Modifiche al Capitale Sociale: Aumento e Riduzione




2438: Aumento Capitale Sociale
2445: Riduzione Capitale Sociale

Sono le uniche due delibere di modifica dello Statuto disciplinate interamente dal legislatore.

2438: vi sono 2 tipi di aumento del capitale sociale:

• Reale: aumento con nuovi conferimenti. Non può essere eseguito fino a che le azioni precedentemente emesse siano interamente liberate. In caso di violazione gli amministratori sono solidamente responsabili, ma chi acquista diventa comunque titolare a pieno titolo.
• Nominale: operazione contabile dove le riserve facoltative vengono portate a capitale

Assemblea Straordinaria: lo statuto può prevedere di attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare il capitale sociale. Attribuisce poi il valore massimo e la durata massima di 5 anni entro cui vale la delega agli amministratori.

I soci dovranno versare il 25% minimo, direttamente alla società.

Diritto di Opzione: sorge nel momento in cui viene aumentato il capitale sociale. Il socio ha la possibilità di sottoscrivere le azioni nella misura che gli appartiene. Il diritto può essere venduto.

Riduzione Capitale Sociale:

• Reale (2445): senza particolari condizioni, può essere mediate rimborso ai soci dei conferimenti oppure liberandoli da conferimenti che bisogna ancora versare. Bisogna indicare nell’avviso di convocazione le ragioni e le modalità di esecuzione. La delibera ha effetto dopo 3 mesi. E’ facoltativa, tuttavia non si possono distribuire gli utili poiché vi sono perdite.
• Nominale (2446): In realtà il capitale si è già ridotto prima per una perdita. Bisogna distinguere se questa vada oltre 1/3 del capitale sociale oppure se sia inferiore ad esso. E’ obbligatoria. Bisogna distinguere a sua volta se intacca o no il capitale sociale (120000 €). Se non lo intacca, gli amministratori convocano un’assemblea straordinaria che dovrà prendere opportuni provvedimenti

Se non si riescono a saldare le perdite, occorre ridurre il capitale sociale. Se la perdita ha intaccato il capitale sociale minimo, l’assemblea deve deliberare la riduzione del capitale sociale e contemporaneamente l’aumento dello stesso.


11/01/11

Modifiche dello statuto e il diritto di recesso



MODIFICHE STATUTO E DIRITTO DI RECESSO

2436: principio maggioritario, alcune delibere della modifica dello statuto rimangono comunque legate a quorum particolari.

Il controllo sulle delibere che prima veniva fatto da tribunale oggi viene fatto dai notai.
La delibera ha effetto dopo l’iscrizione ( pubblicità costitutiva). Dopo ogni modifica dello statuto, esso deve essere deposto con il nuovo testo integralmente.

Diritto di Recesso: una volta che una delibera è assunta, tutti ne sono vincolati. Il diritto di recesso è concesso al verificarsi di certe condizioni.

Cause di recesso convenzionali: nelle SPA chiuse come le società di persone è possibile introdurre nello statuto ipotesi di recesso convenzionali.

Cause di recesso obbligatorie: 2437: i soci che non hanno concorso ad una serie di deliberazioni possono recedere per tutte o parte di esse.
Si può recedere se:

• Modifica clausola dell’oggetto sociale in modo significativo
• Trasformazione società (da SPA ad altro)
• Eliminazione di una o più cause di recesso previste dallo statuto
• Revoca stato di liquidazione
• Modifica criteri di liquidazione a seguito del recesso
• Modifica statuto circa i diritti di voto e diritti di partecipazione, trasferimento sede sociale al’estero etc etc

Altra causa è se la società è costituita a tempo indeterminato: il socio può recedere con un preavviso di 180 giorni. Lo statuto può prevedere un periodo superiore ma non oltre l’anno.

Sono previste cause di recesso per il socio che svolge attività di coordinamento e gestione.
La clausola di mero godimento è inefficace se non prevede correttivi.

Hanno diritto di recedere i soci che hanno votato (se non previsto diversamente dallo statuto) la proroga del termine della società e l’introduzione o rimozione delle clausole che limitano la circolazione delle azioni.

Quando si recede c’è l’offerta delle azioni del socio o soci che recedono agli altri azionisti.
Se i soci non hanno la possibilità o non vogliono acquistarle, gli amministratori possono collocarle presso i terzi. Se non vengono vendute entro 180 giorni le azioni vanno acquistate dalla società.

Il recesso non può essere esercitato se entro 90 giorni la società revoca la delibera o scioglie la società.

Invalidità delle delibere, contratti e patti parasociali



Se sono invalide si è legittimati ad impugnarle.

CONTRATTI

A) Nullità: 1418 e seguenti: è invalidità più grave ed è imprescrittibile. Può essere fatta valere da chiunque ne abbia interesse ed è insanabile.
B) Annullabilità: Può essere fatta valere solo da una parte del contratto. Si prescrive in 5 anni e può essere convalidata dal contraente.

Invalidità è quindi un termine generico.

2377-2378: le delibere sono annullabili se non conformi alla legge o allo statuto.
Al rincorrere di specifiche condizioni può essere annullata una delibera che:

• E’ stata assunta dall’assemblea ed hanno partecipato persone non autorizzate, determinando il raggiungimento del quorum costitutivo
• Per l’invalidità di singoli voti, determinanti alfine del quorum deliberativo
• Quando il verbale è incompleto o inesatto, ma solo se è impedito l’accertamento del contenuto, degli effetti e della validità della deliberazione.

I soggetti legittimati a richiedere l’invalidità sono i soci:

• Assenti, dissenzienti ed astenuti, con diritto di voto
• Amministratori, collegio sindacale, consiglio di sorveglianza

Per la prima categoria è necessario riunire almeno il 5% del capitale sociale, anche se lo statuto può modificare la clausola.
I soci senza diritto di voto o che non arrivano alla percentuale hanno diritto ad un risarcimento se è accertata l’irregolarità. L’onere probatorio spetta a chi agisce.
Vi sono 90 giorni per impugnare la delibera dal momento della delibera stessa o iscrizione.
La competenza è del tribunale della circoscrizione ove la società ha sede.
Il presupposto per impugnare la delibera deve valere dall’inizio fino alla sentenza. Fino al giudizio, essa continua ad avere i suoi effetti.
Solo in casi particolari il tribunale può chiedere la sospensione.
L’annullamento ha effetto su tutti i soci. Restano salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

2378: Cause Nullità: se hanno oggetto impossibile o illecito, qualcosa contrario a norme imperative e di buon costume.
Altresì nulla è la norma con oggetto lecito e contenuto illecito (falso in bilancio).
Nulle anche le delibere in mancanza della convocazione dell’assemblea: si considera mancante quando l’irregolarità dell’avviso non consente l’intervento e di essere avvertiti preventivamente.
Altra ipotesi è la mancata convocazione dell’assemblea, MA non si considera assente chi ha dato parere favorevole allo svolgimento.
La nullità può essere dichiarata in mancanza del verbale a meno che non ci sia stata la verbalizzazione prima dell’assemblea successiva (2379 bis).

L’invalidità della delibera per mancanza del verbale può essere sanata mediante verbalizzazione effettuata prima dell’assemblea successiva.
Possono essere impugnate senza limiti di tempo per le modifiche dell’oggetto sociale che portano ad attività illecite. Negli altri casi il termine è di 3 anni. Son fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede per gli atti dichiarati poi nulli.
La nullità è sanabile per sostituzioni, poiché decorsi 3 anni viene prescritta (escluso un caso).
Aumento e riduzione reale del capitale sociale e delibera di emissione di obbligazioni anche se nulle. La nullità può essere fatta valere entro 180 giorni.

La delibera che approva il bilancio non è più impugnabile una volta approvato il bilancio successivo.

PATTI PARASOCIALI

Tutte le clausole dello statuto hanno efficacia reale verso i soci e i terzi La violazione può portare ad una condanna.
I contratti formati tra di loro tra più soci sono i patti parasociale e non sono inseriti nello statuto. Servono per coordinare le decisioni.
Si chiamano Sindacati di Voto: obbliga i sottoscrittori a votare in una stessa maniera.
Sono patti obbligatori privi di effetti verso la società e i terzi ma validi solo tra sottoscrittori.

Possono essere sia occasionali che permanenti. Chi viola deve risarcire i danni agli altri sottoscrittori.
Nelle società chiuse non è prevista pubblicità al contrario delle società aperte e quotate

10/01/11

Quorum presenti in assemblea e diritto di intervento

• Costitutivo: per assemblee regolarmente costituite
• Deliberativo: raggiunto affinchè la delibera sia validamente assunta

Il quorum è una parte del capitale sociale che deve essere presente e votare per far sì che l’assemblea sia valida.
Vi sono quorum differenti per l’assemblea ordinaria e straordinaria e per la prima convocazione e le successive.

QUORUM ASSEMBLEA ORDINARIA


Quorum costitutivo

Deliberativo

Prima convocazione

50% del capitale sociale con diritto di voto, si tiene conto anche di coloro con il voto sospeso

50%+1 del capitale in assemblea salvo che lo statuto non richieda percentuali più alte

Seconda convocazione

Nulla è detto

50%+1

Convocazioni successive

Nulla è detto

50%+1



La seconda convocazione prevede quindi la maggioranza assoluta del capitale presente in assemblea mentre non c’è quorum costitutivo.

Non si possono chiedere percentuali più elevate per 2 materie: approvazione del bilancio; nomina e revoca degli organi sociali.

QUORUM ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Competenze:

• Modificazione statuto
• Nomina, sostituzione e poteri liquidatori
• Altre materie attribuite dalla legge

Quorum costitutivo

Deliberativo

Prima convocazione

Nulla è detto

50%+1 del capitale sociale

Seconda convocazione

1/3 + 1 capitale sociale

2/3 capitale in assemblea

Convocazioni successive

1/3 + 1 capitale sociale

2/3 capitale in assemblea


Quorum Speciali: con riferimento ad alcune materie, l’art. 2369 5° comma = 1/3 + 1 capitale sociale per:

• Cambio oggetto sociale
• Trasformazione società
• Scioglimento anticipate
• Proroga società
• Revoca stato di liquidazione
• Trasferimento sede all’estero
• Emissione azioni privilegiate

Occorre poi la maggioranza assoluta del capitale sociale per la limitazione ad esclusione del diritto di opzione e la delibera della trasformazione eterogenea.

DIRITTO DI INTERVENTO (2352)

Possono intervenire gli azionisti a cui spetta il diritto di voto, i soggetti che non essendo soci hanno il diritto di voto (usufruttuario e creditore pignoratizio), i componenti degli organi sociali e i rappresentanti comuni.
Possono partecipare anche coloro che sono stati sospesi (senza diritto di voto): la loro presenza vale solo per i quorum costitutivo.

Art.2370 4° comma: lo statuto permette interenti a distanza, infatti è possibile esprimere il voto per FAX, E-mail…..:intervento diretto (anche se assente).

La rappresentanza deve essere scritta e la delega conservata. Sempre revocabile, essa non può essere conferita agli organi amministrativi e di controllo sia della società sia di quelle controllate.
Il rappresentante non può rappresentare in assemblea più di 20 soci se non quotata, massimo 50 se il capitale sociale è fino a 25.000.000 € se no il massimo è 200.
Se 1/3 dei soci presenti dichiara di non essere a conoscenza dell’ordine del giorno , si può rinviare di 5 giorni lo svolgimento.
Il presidente (art. 2374) regola il dibattito.
Nulla è stabilito riguardo ai criteri di votazione: si può votare per scheda, mano, acclamazione, ma è vietato il voto a scrutinio segreto.

2437: diritto di recesso e delibere annullabili.
2373: voto in conflitto di interessi: il socio che si trova in conflitto di interessi rispetto ad una votazione, può votare ma se provoca un potenziale danno alla società, la delibera è impugnabile.


02/01/11

L'assemblea ordinaria e l'assemblea strardinaria: caratteristiche



Nelle società di capitali c’è pluralità di organi sociali, ciascuno con specifica formazione (funzione corporativa).

Vi sono tre sistemi:

• Tradizionale latino (sistema tradizionale): utilizzato dove non è previsto diversamente. L’assemblea nomina l’organo amministrativo ed il collegio sindacale
• Sistema dualistico (tedesco, alternativo): l’assemblea nomina il consiglio di sorveglianza, il quale nomina il consiglio di gestione
• Monistico (anglosassone, alternativo): l’assemblea nomina l’organo amministrativo e tra i suoi componenti vengono nominati componenti del comitato per il controllo sulla gestione.

Nel sistema latino l’assemblea è organo sovrano con il potere forte di nominare chi gestisce e controlla, e rappresenta la collettività dei soci.
Fa deliberare su materie specifiche indicate dal legislatore.
Partecipano tutti coloro che hanno diritto di voto. Essa può essere ordinaria o straordinaria.
Tra una e l’altra vi sono differenze sul procedimento, sulla verbalizzazione e sul quorum.
Il tipo di assemblea dipende quindi dall’ordine del giorno. E’ possibile avere assemblee miste (in parte ordinarie e in parte straordinarie).

2364: Assemblea Ordinaria (escluso dualistico): approva il bilancio, nomina e revoca gli amministratori, nomina i sindaci, il presidente del collego sindacale, il compenso e la responsabilità degli stessi, delibere su altri oggetti attribuiti alla competenza dell’assemblea ordinaria:

• Autorizzazione acquisto azioni proprie
• Autorizzazione su acquisti potenzialmente pericolosi (2343 bis)
• Partecipare ad una società di persone con responsabilità illimitata
• Autorizzazione per la distribuzione degli utili
• Delibera su autorizzazioni eventualmente richieste dallo Statuto per il compimento di atti degli amministratori
• Approva il regolamento dei lavori assembleari

2365: Assemblea Straordinaria:

• Modifiche dello Statuto e Atto Costitutivo
• Nomina e revoca dei poteri ai liquidatori
• Ogni altra materia attribuita dalla legge

Alcune competenze tipiche assembleari del’assemblea straordinaria possono essere date agli amministratori se previsto dallo Statuto:

• Fusione di società interamente posseduto o con più del 90%
• Indicazione degli amministratori con rappresentanza
• Riduzione di capitale in caso di recesso
• Adeguamenti dello statuto
• Trasferimento della sede nel territorio nazionale

2420 ter: l’emissione delle obbligazioni è di competenza degli amministratori
2423: possibilità di delegare gli amministratori per l’aumento del capitale sociale
2376: le assemblee speciali affiancano le delibere dell’assemblea generale e possono modificarne le delibere.

Alle assemblee speciali si applica la disciplina delle assemblee straordinarie.

Le delibere sono il frutto di un procedimento indicato in una serie di passaggi. L’assemblea deve essere convocata dagli amministratori mediante avviso che deve contenere le indicazioni di giorno, luogo, ora, ordine del giorno.

L’avviso deve essere pubblicato:

• Sulla Gazzetta Ufficiale
• Su un quotidiano indicato dallo statuto
• Ai singoli soci, viene comunicato con mezzi che garantiscono la prova del ricevimento 8 giorni prima (e-mail, fax, raccomandata).

L’ordine del giorno deve essere specificato.
L’unica delibera che può non essere prevista nell’ordine del giorno è l’azione di responsabilità contro gli amministratori, nell’assemblea dove si approva il bilancio nell’esercizio in cui sono commesse le irregolarità.

Si può già segnare il giorno della seconda convocazione, e, se non è prima indicato, essa deve svolgersi entro 30gg dalla prima.

Convocazione Facoltativa: gli amministratori convocano l’assemblea ogniqualvolta lo ritengano opportuno.
Convocazione Obbligatoria: se gli amministratori non provvedono a convocare, è il collegio sindacale a farlo, oppure quando vengono a mancare tutti gli amministratori o il collegio ravvisi una necessita per fatti di rilevante gravità, dandone notizia al presidente del consiglio di ammistrazione.

1° caso di convocazione obbligatoria: approvazione bilancio, almeno una volta l’anno.
2° caso: quando è fatta domanda dai soci almeno del 10% del capitale sociale o quando descritto dallo statuto. Se gli amministratori e il collegio non provvedessero a convocare, sarà il tribunale a farlo. Non è ammessa su argomenti degli amministratori.
3° caso: quando il capitale sociale è diminuito per perdite oltre 1/3.
4° caso: deliberare la liquidazione.

L’avviso di convocazione serve per informare i soci.
2366 4°comma: l’assemblea è regolarmente costituita quando è rappresentato il 100% del capitale sociale e la maggioranza degli organi amministrativi e di controllo (Assemblea Totalitaria).

01/01/11

Caratteristiche delle azioni proprie e gli strumenti finanziari partecipativi



ACQUISTO AZIONI PROPRIE

2357 (la norma è cambiata): nelle società chiuse le azioni possono essere acquistate anche oltre il 20% del capitale sociale, cosa vietata nelle società aperte.
Per entrambi i modelli di società rimane il vincolo che essa non può acquistare azioni proprie se non utilizza utili distribuibili o riserve disponibili, in più le azioni devono essere liberamente liberate. L’acquisto deve essere autorizzato dall’assemblea che fissa la modalità, la durata, il corrispettivo minimo e massimo.

Le azioni acquistate in violazione delle condizioni devono essere alienate entro un anno, pena l’annullamento di esse e la conseguente riduzione di capitale.
Se le azioni sono della società, i diritti patrimoniali si spalmano a tutti i soci; dal 2003 è anche possibile il diritto di opzione.
Nelle azioni proprie il diritto di voto è Sospeso.

2353 quarter: è fatto divieto sottoscrivere azioni proprie, ovvero impegnarsi a conferire senza farlo. Queste azioni devono essere liberate dai soci fondatori o promotori e, in caso di aumento del capitale, dagli amministratori.
Il prestanome che ha sottoscritto per conto della società in nome proprio rimane obbligato lui in prima persona.

2358 (cambiata): la società non può accordare prestiti e fornire garanzie per l’acquisto e sottoscrizione di proprie azioni.
Si può fare ciò solo a 3 condizioni:

1. Autorizzazione assemblea straordinaria
2. Operazione giustificata dagli amministratori sotto profilo economico e giuridico
3. L’importo deve rimanere nei limiti degli utili e delle riserve disponibili

STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI

Sono titoli emessi da società che verranno liberati. L’apporto può essere in denaro, bene in natura, prestazione d’opera o servizi.
2346 (6° comma): possono essere emessi anche strumenti finanziari al portatore, liberati con apporti.
2349, 2° comma: l’assemblea straordinaria può deliberare l’emissione di strumenti finanziari ai dipendenti della società.
2351, 5° comma: gli strumenti finanziari possono avere diritto di voto su certi argomenti e possono nominare componenti dell’organo gestorio.

L’emissione di strumenti finanziari chiede l’esecuzione di un rapporto, ad eccezione di prestatori di lavoro.
Può consistere in una qualsiasi entità provvista di valore economico.
I sottoscrittori quindi non diventano azionisti (soci) e non vanno a costituire il capitale.
Il diritto di voto da parte dei detentori di strumenti finanziari è applicabile solamente in assemblee speciali, quindi non è detto che gli azionisti abbiano più poteri dei titolari di suddetti strumenti, in quanto i primi potrebbero non avere il diritto di voto al contrario dei secondi.

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