27/08/09

La finanza, parte 2:La struttura finanziaria dell'impresa

La struttura finanziaria dell'impresa viene analizzata tramite due aspetti: la struttura delle fonti di finanziamento e la struttura degli impieghi di capitale (qui analizzati in un determinato istante della gestione aziendale).

Le fonti di finanziamento si analizzano in base alla provenineza e alla durata del ciclo di utilizzo e vengono suddivise in:
  • Capitale a pieno rischio, che appartiene alla sfera del capitale proprio permanente
  • Debiti a media e lunga distanza, che appartiene alla sfera del capitale di terzi permanente
  • Debiti correnti, che appartiene alla sfera del capitale di terzi corrente
Gli impieghi si analizzano in base alla durata del ciclo di realizzo e vengono suddivisi in :

Per le attività fisse:
  • Immobilizzazioni nette (macchinari, immobili etc etc)
Per il capitale circolante lordo
  • Disponibilità non liquide (magazzino etc etc)
  • Liquidità differete (crediti etc etc)
  • Liquidità immediate (banche e cassa)
Compito della gestione finanziaria è quello di raffrontare questi due aspetti per cogliere stati o di equilibrio o di squilibrio (e in tal caso correggerli).

I principali raffronti fra fonti e impieghi riguardano:
  • Il capitale circolante netto, calcolato come la differenza fra il capitale cirrcolante lordo meno i debiti correnti, oppure fra il capitale permanente meno le immobilizzazioni nette;
  • Il margine di struttura, calcolato come la differenza fra il capitale a pieno rischio meno le immobilizzazioni nette;
  • Il margine di tesoreria, calcolato come la differenza fra le liquidità in toto meno i debiti correnti

La finanza, parte 1: introduzione

La funzione finanza ha come obiettivi principali nell'impresa quelli di acquisire il capitale e di impiegarlo durante tutta l'attività di essa: in pratica, deve garantire sempre economicità liquida all'impresa.

I problemi che dovrà affrontare saranno:
  • Il mantenimento di una equilibrata dinamica delle entrate e delle uscite (gestione della tesoreria o di cassa equilibrata)
  • Il perseguimento di una equilibrata struttura fra le fonti di acquisizione di capitale finanziario e gli impieghi di risorse finanziarie: la struttura può essere osservata in modo statico (se ci si riferisce ad un particolare momento della vita dell'impresa) e che viene rappresentata nello stato patrimoniale, oppure dinamico (se invece si considerano i flussi evolutivi nel tempo e non ad un momento particolare)
Le fonti di finanziamento che può utilizzare l'impresa sono di vario tipo: capitale a pieno rischio, capitale di debito, disinvestimenti di elementi patrimoniali, autofinanziamento derivante dalla gestione reddituale.



Diritto privato:L'influenza del tempo sulle vicende giuridiche, La prova dei fatti giuridici

L'INFLUENZA DEL TEMPO SULLE VICENDE GIURIDICHE

Il tempo NON è un fatto MA una relazione, ossia una modo di essere del fatto
Disposizioni di calcolo del tempo giuridiche:
non si conta il giorno iniziale (dies a quo non computatur in termino)
si computa quello finale (dies ad quem computatur in termino)
il termine scadente il giorno festivo è prorogato al giorno seguente NON festivo
se il termine è a mese si segue il criterio ex nominatione (NON ex numeratione dierum), ossia il termine scade nel giorno corrispondente a quello del mese iniziale
se nel mese di scadenza manca il giorno corrispondente, il termine scade l'ultimo giorno di tale mese
Decorso del tempo può dar luogo a estinzione o acquisizione di un diritto
usucapione (prescrizione acquisitiva) se si acquisisce un diritto soggettivo
decadenza se si acquisisce un diritto soggettivo
prescrizione estintiva “ “ “

PRESCRIZIONE ESTINTIVA
Prescrizione estintiva: produce estinzione del diritto per inerzia del titolare
è inderogabile
diversa da rinunzia successiva
Oggetto: tutti i diritti di regolamenti esclusi:
diritti indisponibili (imprescrittibili)
diritto di proprietà
facoltà

Inizio della prescrizione: inerzia del titolare= presupposto
dal giorno in cui il diritto avrebbe potuto essere esercitato
Sospensione: paragonabile a una parentesi
determinata da rapporti tra le parti
condizione del titolare
Interruzione: toglie ogni valore al tempo anteriormente trascorso (inerzia svanisce)
ha luogo perché il titolare esercita il diritto
il soggetto passivo riconosce l'altrui diritto
Durata: ordinaria 10 anni
termini più lunghi
usucapione 20 anni
diritti reali su cosa altrui 20 anni
termini più brevi
atto illecito extracontrattuale 5 anni
diritti a prestazioni periodiche 5 anni
diritti derivanti da taluni rapporti commerciali 1 anno
Prescrizioni presuntive: presunzione che un debito pagato o comunque estinto (in quanto solitamente il pagamento è contestuale alla vendita)
debitore: esonerato dal portare prova dell'estinzione
creditore: onere probatorio tramite confessione del debitore
giuramento decisorio
DECADENZA
Deriva da termine perentorio entro cui il titolare del diritto deve compiere una determinata attività
Decadenza implica perciò l'onere di esercitare il diritto entro il tempo prescritto dalla legge
NON si applicano le norme dell'interruzione e della sospensione: decadenza può essere impedita SOLO dall'esercizio del diritto
Decadenza legale: per interesse generale (immodificabile)
delle parti (modificabile dalle parti)


LA PROVA DEI FATTI GIURIDICI

In caso di diverse ricostruzioni il giudice è tenuto a scegliere tra le due, basandosi sui mezzi di prova forniti dalle parti, valutandoli in base a
ammissibilità (conformità alla legge)
rilevanza (fatti che possano influenzare la decisione della lite)
Onere della prova: in giudizio grava sempre solo su una parte l'onere di persuadere il giudice, quindi anche se la versione fornita dalla controparte NON sarà convincente, il giudice dovrà dare ad essa ragione, qualora la versione di colui che aveva l'onere della prova fosse giudicata non convincente
Mezzo di prova: qualsiasi elemento idoneo a influenzare la scelta del giudice
Prova documentale: ogni cosa idonea a rappresentare un fatto per consentirne la presa di conoscenza a posteriori
Atto pubblico (documento redatto con formalità da notaio/pubblico ufficiale dando a quell'atto cosiddetta pubblica fede)
fa piena prova: della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato
delle dichiarazioni delle parti
degli altri fatti attestati essere avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale
NON fa prova: della veridicità del contenuto
Scrittura privata (documento sottoscritto da un privato, riconosciuta se autenticata da un notaio o pubblico ufficiale)
fa prova: SOLO contro chi ha sottoscritto il documento
Testimonianza: narrazione fatta al giudice da persona estranea alla causa in relazione a fatti controversi di cui il teste abbia conoscenza (considerata con diffidenza dal legislatore)
Forma: ad substantiam (quando costituisce elemento essenziale del negozio)
ad probationem (se manca requisito di forma, implica solo il divieto di prova testimoniale e presuntiva)
Presunzione: ogni argomento, congettura o illazione con cui, essendo già stata provata una determinata circostanza, si giunge a considerare provata altresì un'altra circostanza
Confessione: dichiarazione che la parte fa della verità di fatti a sé sfavorevoli e favorevoli di conseguenza all'altra parte, è una dichiarazione di scienza e NON un negozio giuridico
Giuramento: decisorio (se riguarda circostanze che abbiano valore decisorio in ordine a una quaestio facti su cui il giudice deve decidere. L'esito preclude OGNI ALTRO accertamento e fa PIENA PROVA)
supplettorio (posto d'ufficio dal giudice se di fronte a fatto rimasto incerto)

25/08/09

La ricerca e sviluppo: parte 4, come utilizzare i risultati della funzione ricerca e sviluppo per far fruttare economicamente i risultati raggiunti

Come utilizzare i risultati conseguiti dalla funzione ricerca e sviluppo? Esistono due modi: a) produzione diretta di ciò che è stato scoperto grazie alle innovazioni; b) "vendere" la propria tecnologia.

Sull'opzione b c'è da ragionare molto in quanto rappresenta un aspetto importantissimo per quasi tutte le aziende, in quanto sulla vendita della tecnologia si è sviluppato un intero mercato detto appunto "il mercato della diffusione delle tecnologie".
In tale mercato la domanda è rappresentata dai soggetti compratori delle innovazione, mentre l'offerta dalle imprese disposte a vendere la propria tecnologia.

Le modalità con le quali le imprese possono fruttare economicamente i loro risultati di ricerca e sviluppo sono di due tipi, ossia la vendita indiretta del fattore conoscenza incorporato in un prodotto finito oppure la vendita diretta.
Nel primo caso, l'impresa deve tenere conto nel prezzo finale di tutti i costi, in più anche del rischio concreto che le imprese concorrenti partendo dal prodotto riescano a copiarlo o imitarlo immettendono nel mercato a prezzi più bassi ( non avendo affrontato i costi della ricerca).

La seconda possibilità, detta anche "vendita autonoma del fattore conoscenza", può avvenire con diverse modalità:
  • Cessione di brevetti
  • Cessione di know-how
  • Costituzione di imprese o joint-ventures

La cessione di brevetti consiste nel fatto di permettere ad altre imprese di utilizzare un'invenzione industriale, disegni etc etc protetti dall'iscrizione di un brevetto.

La cessione di know-how è una cessione della conoscenza di processo, che a differenza del brevetto, non viene difesa da un diritto di privativa, bensì attraverso il segreto industriale.

Attraverso questi due metodi viene stipulato un contratto cin il quale si dà licenza al compratore di utilizzare un certo segreto di processo o brevetto che gli viene comunicato o svelato dal venditore.
Il corrispettivo viene poi pattuito attraverso una somma iniziale, una percentuale del fatturato annuo realizzato dall'impresa acquirente il segreto di processo (royalties), uno scambio reciproco di licenze (cross-licenging).

La costituzione di apposite "joint-ventures" tra le imprese è uno strumento che collaborando serve a difendere alcuni contratti di cessione di tecnologia.


ps: L'argomento Join Ventures verrà analizzato in un articolo a parte in maniera approfondita

La ricerca e sviluppo: parte 3, l'attività di sviluppo: realizzazione e sperimentazione

L'attività di sviluppo rappresenta la conseguenza logica dell'attività di riceca (sia di base che applicata), in quanto realizza materialmente ciò che è possibile immettere sul mercato attraverso le scoperte fatte dall'attività di ricerca.

I compiti dell'attività di sviluppo possono essere riassunti attraverso i processi di "realizzazione" e "sperimentazione":
  • Realizzazione: consiste nel tradurre in prodotti e/o processi ciò che i risultati dell'attività di ricerca. Per quanto riguarda i prodotti le varie fasi realizzativi consistono nell'elaborazione dei progetti, fabbricazione di modelli o prototipi, fabbricazione di prime serie sperimentali, piano operativo di fabbricazione sistematica (attraverso ad esempio impianti pilota che servono per simulare le lavorazioni nelle medesime imprese acquirenti).
  • Sperimentazione: consiste nel verificare empiricamente la fondatezza e l'applicabilità dei processi in corso.

Essa si suddivide in:
  • Attività di sviluppo in senso stretto: l'obiettivo è sviluppare su scala industriale prodotti o processi richiedenti conoscenze e tecnologie nuove rispetto a quelli presenti sul mercato
  • Attività di sviluppo di adattamento e miglioramento: ha come obiettivo per quanto riguarda i prodotti, di individuare nuove possibilità applicative nel soddisfacimento dei bisogni anche in settori diversi; per quanto riguarda i progetti, di individuare opportune modifiche nell'ambito tecnologico

22/08/09

IL SOGGETTO DEL RAPPORTO GIURIDICO 2, IL FATTO, L'ATTO E IL NEGOZIO GIURIDICO

IL SOGGETTO DEL RAPPORTO GIURIDICO 2
Bene: le cose che possono essere oggetto di diritti
NON bene: cose dalle quali non si è in grado di trarre vantaggio alcuno (es. stelle)
res communes omnium cose di cui ognuno può fruire senza impedirlo agli altri
Beni: materiali caratterizzati da corporeità o idoneità a percezione sensoriale (energie naturali con valore economico comprese)
immateriali (diritti medesimi, strumenti finanziari, dati personali, banche dati, opere dell'ingegno, marchi, brevetti e altre proprietà industriali)
Beni: immobili (suolo e tutto ciò che naturalmente o artificialmente è a esso incorporato stabilmente)
mobili (tutto il resto)
Beni registrati: immobili (registro immobiliare)
autoveicoli (P.R.A.)
aeromobili (R.A.N.)
navi e galleggianti
Prodotti finanziari: forme di investimenti di natura finanziaria
Beni: fungibili (individuati con esclusiva appartenenza a un determinato genere)
infungibili (individuati nella loro specifica identità)
Beni: consumabili (non possono prestare utilità senza perdere propria indivitualità)
inconsumabili (soggetti a plurime utilizzazioni senza essere distrutti)
ossia: beni a fecondità semplice
beni a fecondità ripetuta
Beni: divisibili (riducibili in parti omogenee senza alterazione di destinazione economica)
indivisibile (tutto il resto)
Beni: presenti (già esistenti in natura)
futuri (non ancora presenti in natura)
Frutti: naturali prodotti direttamente da altro bene, con o senza opera umana
produzione periodica e non incidente su destinazione economica della cosa madre
pendenti se non ancora autonomi da cosa madre (sono beni futuri)
separati autonomi da cosa madre
civili ritratti da cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia
periodicità
Combinazioni di beni: bene semplice (impossibile staccare elementi senza compromettere fisionomia del tutto)
bene composto (cose staccate da tutto avrebbero autonoma rilevanza giuridica ed economica)
Pertinenze: cose a servizio o ornamento di un'altra senza essere indispensabili a sua esistenza, ma ne accrescono il pregio o l'utilità, con vincolo di accessorietà, pur non necessariamente appartenendo al proprietario della cosa principale, tutela di buona fede di chi normalmente presume che pertinenza sia di proprietà del proprietario della cosa principale
Universalità patrimoniali: pluralità di cose mobili che appartengono alla stessa persona e hanno una destinazione unitaria, senza coesione fisica
non vale per essi il principio possesso vale titolo
Universalità di fatto
di diritto
Azienda: complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa ossia per la produzione di beni o servizi ovvero per lo scambio di beni
Patrimonio: complesso dei rapporti attivi e passivi suscettibili di valutazione economica facenti capo a un soggetto (considerato come bene unico)
ogni soggetto di regola ha un patrimonio con il quale risponde dei propri debiti
Beni pubblici: appartenenti a Patrimonio dello Stato S.P.A.
Beni assoggettati a regime diverso rispetto alla proprietà privata
(ossia beni demaniali e del patrimonio indisponibile)

IL FATTO, L'ATTO E IL NEGOZIO GIURIDICO
Fatto giuridico: qualsiasi avvenimento a cui l'ordinamento giuridico ricollega conseguenze giuridiche (in senso stretto quando le conseguenze sono ricollegate a un evento per cui non è rilevante se la causa è l'intervento o meno dell'uomo)
Atto giuridico: quando evento causativo di conseguenza postula un intervento umano
Atti: leciti (conformi a prescrizioni dell'ordinamento)
illeciti (ledenti il diritto soggettivo altrui)
Atti leciti: operazioni (modificazioni del mondo esterno)
dichiarazioni (fatti di linguaggio)
tra cui: negozi giuridici (volontà di regolazione dei propri interessi)
dichiarazioni di scienza (dichiarazione di conoscenza passato)
se atti NON negozi, ALLORA sono atti giuridici in senso stretto

Negozio giuridico: dichiarazione di volontà con la quale vengono enunciati gli effetti perseguiti e alla quale l'ordinamento giuridico attribuisce effetti giuridici conformi al risultato voluto
(sfera di autonomia dei privati)
Negozi: unilaterale (dichiarazione di una sola parte, ossia una persona o un centro d'interessi)
atto collegiale (dichiarazione di un'assemblea, volontà di organo pluripersonale)
atto complesso (volontà fuse a formarne una sola)
negozi recettizi (se producono tramite notifica all'interessato)
negozi bilaterali/plurilaterali (più parti)
Negozi: mortis causa
inter vivos
Negozi: patrimoniali
di disposizione (diminuzione del patrimonio tramite alienazione)
di obbligazione (nascita di un'obbligazione)
apatrimoniali (es. familiari)
di accertamento
Negozi: a titolo gratuito
a titolo oneroso
Rinunzia: negozio abdicativo per dismettere un diritto senza trasferirlo ad altri
Elementi: essenziali (senza essi il negozio è nullo)
generali
particolari
accidentali (liberamente apponibili dalle parti)
generali
particolari
Dichiarazione: espressa
tacita (indiretta o comportamento concludente)
silenzio: qui tacet consentire videtur si loqui debuisset ac potuisset
Forma: non imposti di regola rigidi formalismi, tranne
atti solenni
contratti (a seconda dell'oggetto del contratto, ovvero in relazione al tipo)
ad substantiam (forma vincolante pena l'invalidità)
ad probationem (forma richiesta a soli fini processuali)
NON requisito di forma bollo e registrazione (ma talora la mancanza è passibile di sanzione pecuniaria)
Pubblicità: rende negozio (o atto, o vicende o status) opponibile ai terzi ovvero a essi conoscibile
pubblicità notizia (rende solo conoscibile un atto)
pubblicità dichiarativa (rende opponibile il negozio a terzi)
pubblicità costitutiva (elemento costitutivo della fattispecie pena l'inopponibilità a terzi e la mancanza di effetto tra le parti)

19/08/09

Btp e titoli bancari, ecco i nove bond per «guadagnare» con l’inflazione

Nel «paniere» anche gli Oat francesi. Le cedole si adeguano al carovita

MILANO — I radar delle sale ope rative di banche e società d’investi mento avevano già captato il feno meno a luglio: grosse masse di de naro, in parte le stesse pompate nel sistema creditizio dalle banche centrali, stavano spostandosi ver so le obbligazioni inflation-linked, i titoli che, legando i propri rendi menti all’inflazione europea o dei singoli Paesi, permettono di alzare uno scudo contro l’erosione del va lore reale del proprio capitale a cau sa del carovita. Cosa vuol dire? Di per sé l’appetito per questi prodot ti potrebbe essere una buona noti zia: i titoli inflation-linked sono un termometro (parziale) delle aspet tative sui prezzi e quindi, in questo momento, della crisi. Chi può com pra perché crede nella ripresa che porterà con sé una pressione sui prezzi. In realtà nel brevissimo ter mine la «scommessa» è stata persa visto che proprio in luglio — co m’è stato certificato da Istat e Euro stat — il tasso che misura la veloci tà di crescita dei prezzi si è appiatti to sullo zero. Ma il mercato vive di aspettative. E dunque sia le emis sioni del Tesoro, i «BTP¤i» come vengono classificati i Buoni polien nali legati all’inflazione europea, sia quelli francesi, gli Oat, stanno vivendo una seconda giovinezza dopo mesi di disaffezione da parte dei risparmiatori.

La comprensione di questi pro dotti non è immediata perché sia il capitale rimborsato a scadenza sia le cedole semestrali sono rivalutate in continuazione sulla base dell’andamento dell’inflazione europea (l’indice armonizzato dei prezzi al consumo nell'area dell'euro con l’esclusione del tabacco è reperibile alla pagina http://euro pa. eu.int/comm/eurostat). E pro prio per questo è stato deciso di in dicare il rendimento reale. Così il BTP¤i con scadenza 15 settembre 2012 (guarda tabella) ha un rendi mento dell’1,85% reale cioè ricalco lato sul potere di acquisto che si modifica con i prezzi.

Sul mercato esistono anche del le emissioni corporate, cioè emes se da privati: in questo caso, pren dendo come esempio uno dei titoli corporate più liquidi cioè l’emissio ne Mediobanca con scadenza 2013, il rendimento è di un punto percen tuale superiore all’inflazione italia na. Esistono altre emissioni (San Paolo, Unicredit) ma con minore li quidità. Anche i risparmiatori non pro­fessionali possono accedere al mer cato secondario sul Mot con un ta glio minimo di mille euro - o multi plo - ricordando che il valore del titolo a scadenza non può scendere sotto il valore nominale (100) e che come nel caso degli altri Btp non sono previste commissioni a vantaggio delle banche (in pratica le paga il Tesoro).

Ma a conti fatti come capire se vale la pena di acquistarle o meno? Come ogni qual volta si parla di in vestimenti, mercati e finanza, nes suno può prevedere con esattezza dove andranno gli indici: l’econo mia non è una scienza perfetta o, come dicono alcuni, è un mondo dove la mela di Newton qualche volta arriva a terra, qualche altra volta no. E la crisi attuale lo ha di mostrato ampiamente. Esistono pe rò delle tabelle Bloomberg che met tendo a confronto i rendimenti dei titoli a rendimento fisso (che impli citamente difendono dal pericolo di deflazione) con quelli indicizza ti all’inflazione permettono di capi re almeno la 'soglia' di convenien za. In pratica se i prezzi a un anno cresceranno di oltre lo 0,4% allora ne sarà avvantaggiato chi ha acqui stato gli inflation-linked . A 3 anni il valore soglia diventa 1,4 (all’an no), a 5 anni 1,58%. E così via.

Insomma, a meno di non voler seguire le mutevoli aspettative del mercato bisognerebbe avere una sfera di cristallo. Ma questo non vuol dire che non siano utili: i con sigli degli esperti sono infatti di in vestire solo una parte del proprio portafoglio in titoli di questo gene re qualora ci sia un consensus gene rale (come adesso appunto) sulla ripresa dell’economia con frizioni sui prezzi. E, in ogni caso, visto che il 75% del mercato cash si muove sulle obbligazioni (di cui i titoli in dicizzati all’inflazione sono una ri dottissima parte) va ricordato che il miglior interprete delle aspettati ve di ripresa rimane la curva dei rendimenti dei titoli governativi a tasso fisso come i Bund tedeschi.


Fonte

18/08/09

IL SOGGETTO DEL RAPPORTO GIURIDICO 1

Idoneità a essere titolare di rapporto giuridico: detta capacità giuridica (compete a persone fisiche, enti – con o senza personalità giuridica - e a strutture organizzate)

PERSONA FISICA
Uomo dalla nascita acquista capacità giuridica e diventa soggetto di diritto (di tutti i diritti della personalità), capacità compete indifferentemente a TUTTI gli uomini, come disciplina la costituzione, anche agli stranieri.
Nascita: acquisizione di piena indipendenza dal corpo materno con inizio respirazione polmonare – condizione necessaria e sufficiente per acquisto capacità giuridica. Entro 10 giorni va formato l'atto di nascita
Morte: cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo. Dichiarata entro 24 ore per formazione di atto di morte

Incapacità speciali: assolute (precludono a soggetto un rapporto o atto)
relative (precludono a soggetto un rapporto o atto SOLO nei confronti di determinati soggetti)
Concepito: può succedere per causa di morte (diritto anche del NON ANCORA concepito)
può ricevere per donazione
diritto a risarcimento del danno alla salute e all'integrità fisica subito prima o durante il parto
(diritti subordinati a nascita)

Necessaria per compiere personalmente e autonomamente atti di amministrazione dei propri interessi la capacità di agire, ossia l'idoneità a porre in essere in proprio atti negoziali destinati a produrre effetti sulla sfera giuridica (capacità di agire presuppone la capacità giuridica)
Capacità di agire acquisita (generalmente) al compimento del diciottesimo anno di età.

ISTITUTI PER LA PROTEZIONE DEI SOGGETTI (INCAPACITA)

INCAPACITA NEGOZIALI

Minore età
Prima dei 18 anni di età il soggetto è legalmente incapace.
Di norma il minore NON PUO stipulare direttamente atti negoziali incidenti sulla sua sfera giuridica, né decidere il loro compimento (atti eventualmente posti in essere: annullabili)
Atti del minore impugnabili entro 5 anni dal compimento dei 18 anni.
Se atto annullato: diritto a restituzione di quanto prestato in esecuzione in esso, obbligo a restituire prestazione ricevuta solo entro limiti di vantaggio
Accessibili atti necessari a soddisfare esigenze della proprio vita quotidiana

Gestione del patrimonio del minore ai genitori
disgiuntamente per atti di ordinaria amministrazione
congiuntamente per atti di straordinaria amministrazione del patrimonio
sotto autorizzazione del giudice tutelare per atti eccedenti ordinaria amministrazione
Se genitori morti o incapaci di esercitare la potestà: nomina di un tutore (che deve sempre essere autorizzato dal giudice tutelare per compimento atti)

Interdizione giudiziale pubblica (solo per maggiorenni)
Pronunciata da tribunale quando ricorrono congiuntamente i seguenti presupposti:
infermità di mente
abitualità di tale infermità (infermità non transitoria)
incapacità del soggetto di provvedere ai propri interessi
necessità di protezione
Condizione dell'interdetto: non può compiere direttamente atti negoziali se non necessari a vita quotidiana
gestione patrimonio a carico di un tutore (che agisce per interesse e in vece dell'interdetto)
alcuni atti compiuti autonomamente dall'interdetto con assistenza del tutore

Interdizione legale (NON a protezione MA a sanzione)
Pena accessoria a condanna a ergastolo o reclusione per reati non colposi per tempo >= 5 anni
Condizione = a inderdetto giudiziale

Inabilitazione
Pronunciata da tribunale quando ricorrono alternativamente i seguenti presupposti:
infermità di mente NON grave al punto di far luogo a interdizione
prodigalità
abuso abituale di alcolici o stupefacenti
sordomutismo o cecità dalla nascita senza educazione
Inabilitato: può compiere atti di ordinaria amministrazione
non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza l'assistenza del curatore nominato dal giudice tutelare che INTEGRA la volontà dell'inabilitato SENZA sostituirvisi

Emancipazione
Minore ultrasedicenne, autorizzato dal tribunale a contrarre matrimonio, con le nozze acquista automaticamente l'emancipazione.
Condizione simile a inabilitato
Se matrimonio con maggiorenne, egli è il curatore

Amministrazione di sostegno pubblica (solo per maggiorenni)
Aperta con decreto del giudice tutelare allorquando ricorrano congiuntamente i seguenti presupposti: infermità o menomazione fisica o psichica della persona anche temporanea
impossibilità di provvedere ai proprio interessi
Effetti decisi di volta in volta da provvedimento del giudice tutelare
Nominato da giudice tutelare un amministratore di sostegno
Vengono decisi da giudice tutelare atti per cui amministratore agisce in nome e per conto
amministratore deve dare assenso
del/al beneficiario
Incapacità naturale (o “di intendere e di volere”)
Soggetto può trovarsi in stato di incapacità permanente
transitoria
Se soggetto, legalmente capace di compiere un atto, in quel momento versava in stato di incapacità naturale, può impugnare atto, previa prova di incapacità
Matrimonio, testamento e donazione: impugnabili solo se soggetto incapace in momento di compimento dell'atto
Atti unilaterali: impugnabili solo se soggetto incapace in momento di compimento dell'atto e da essi deriva grave pregiudizio per l'incapace
Contratti: impugnabili solo se soggetto incapace in momento di compimento dell'atto e l'altro contraente era in quel momento in malafede

LEGITTIMAZIONI
Legittimazione
Idoneità del soggetto a esercitare e/o disporre di un determinato diritto

Principio dell'apparenza: se ricorrono presupposti
situazione di fatto diversa da situazione di diritto
convincimento di terzi che sia proprio così

SEDE DELLA PERSONA
Domicilio: luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi
Residenza: luogo di dimora abituale
Dimora: luogo in cui la persona attualmente abita
Domicilio legale
volontario
Cittadinanza: situazione di appartenenza fisica di una persona a un determinato stato
In Italia, cittadinanza acquisita tramite iure sanguinis
iure soli
iuris communicatio
naturalizzazione
Consentito avere più di una cittadinanza

Scomparsa: allontanamento della persona da luogo di suoi ultimo domicilio/residenza
mancanza di notizie oltre lasso di tempo giustificabile
effetti: conservazione patrimonio (tramite curatore)
Assenza: allontanamento della persona da luogo di suoi ultimo domicilio/residenza
mancanza di notizie da oltre 2 anni
effetti: eredi ottengono immissione temporanea nel possesso dei beni ereditari MA non possono disporne se non per necessità, assenza NON scioglie matrimonio
Morte presunta: allontanamento della persona da luogo di suoi ultimo domicilio/residenza
mancanza di notizie da oltre 10 anni
effetti: uguali a condizione di morte, cessano retroattivamente in caso di ritorno o dichiarazione di esistenza della persona che si presume morta, nuovi matrimoni contratti compresi

ATTI DI STATO CIVILE
Cittadinanza
Nascita
Matrimoni
Morte
Iscritti a ufficiale di stato civile

DIRITTI DELLA PERSONALITA

Tutelati nei confronti dello Stato e degli altri consociati
Tutela di integrità fisica
nome
immagine
Diritti caratterizzati da imprescrittibilità
necessarietà (da nascita a morte)
assolutezza
non patrimonialità
indisponibilità
Diritto alla vita: tutelato penalmente dal SUO INIZIO nei confronti di tutti tranne l'interessato
Diritto a nascere: tutela verso chiunque tranne la madre
Diritto alla salute: diritto a propria integrità fisica e psichica, diritto di nascere sano (o non nascere, se non sano), diritto al consenso ai trattamenti medici (non vincolante) tranne per trattamenti obbligatori, limitati a violazioni legge e diminuzioni permanenti dell'integrità fisica
Diritto al nome: prenome+cognome, funzione di identificazione sociale della persona
figlio legittimo cognome del padre, prenome attribuito a dichiarazione nascita
figlio naturale cognome del primo a riconoscerlo, se contemporaneo, padre
non riconosciuti cognome e prenome attribuiti da ufficiale di stato civile
adottivi cognome del padre adottivo
nome immodificabile (tranne previa decreto ministero interno per cognome, mutamento prenome concesso con decreto del Prefetto)
violazioni: contestazione (terzo ostacola uso del nome)
usurpazione (terzo usa nome altrui per identificarsi)
utilizzazione abusiva (terzo usa nome altrui per identificare personaggio di fantasia o prodotto commerciale e arreca pregiudizio al titolare)
tutela: cessazione fatto lesivo
risarcimento del danno
pubblicazione della sentenza
(tutela analoga per lo pseudonimo)
avente diritto può cedere diritto di uso del nome a fini commerciali
Diritto all'integrità morale: tutela dell'interesse di ciascuno a
onore (valore sociale derivante da doti morali)
decoro (valore sociale derivante da doti intellettuali)
reputazione (opinione degli altri del decoro e dell'onore di un soggetto)
Violazioni: qualsiasi espressione di mancato rispetto dell'integrità morale anche se corrisponde a verità o se è di pubblico dominio
Diritto all'immagine:divieto di pubblicare, esporre, o mettere in commercio senza l'altrui consenso il ritratto altrui, senza il consenso tranne in caso di notorietà o ufficio pubblico della persona ritratta, necessità di giustizia o polizia, scopi scientifici, didattici o culturali, collegamento a fatti pubblici o di interesse pubblico, vietata comunque in caso arrechi danno a decoro, onore o reputazione, tutelata tramite risarcimento di danno e impedimento del proseguimento dell'illecito
Diritto alla riservatezza: dei dati personali, e al diritto di vietare il loro trattamento, tramite diritto di informativa
Diritto all'identità personale: ossia diritto ad essere rappresentati con i propri reali caratteri

13/08/09

Diritto privato: Applicazione e interpretazione della legge, le situazioni giuridiche soggettive

IV – APPLICAZIONE E INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE

Applicazione: concreta realizzazione di ciò che è ordinato dalla regola
Interpretazione: accertamento di ciò che il testo esprime
decisione di cosa si ritiene il testo significhi
valutazione di inclusione di caso specifico in classe generale
risoluzione dei conflitti di gerarchia
combinazione di più disposizioni
Interpretazione: dichiarativa (senso immediato del testo) + integrazione
giudiziale (valore durante causa, oppure come precedente)
dottrinale (apporti degli studiosi del diritto)
autentica (definita direttamente dal Legislatore, vincolante)
teleologica (intenzione del Legislatore con riferimenti all'iter legislativo)
Regole generali spesso usate: buona fede
buon costume
equità
forza maggiore
diligenza
giusta causa [...]
Strumenti per l'interpretazione: criterio logico
argumentum a contrario
(escludere da norma ciò che non è compreso)
argumentum a simili
(estendere norma e includere casi simili)
argumentum a fortiori
(estendere norma per includere casi che a maggior ragione richiedono identico trattamento)
argumentum ad absurdum
(escludere interpretazione --> assurdo)
criterio storico
analisi motivazioni e storia della legge
criterio sistematico
collocazione in quadro legislativo complessivo
criterio sociologico
analisi società
criterio equitativo
senso di giustizia sociale
criterio analogico (NO per leggi penali)
identità di ratio della fattispecie concreta con legge che disciplina un caso diverso. Si ricava una norma non scritta estrapolando da legge diversa o generale orientamento del sistema legislativo

VI – LE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE

Rapporto giuridico: relazione tra due soggetti regolata dall'ordinamento giuridico (parte di più ampia categoria: situazione giuridica)
Soggetto attivo: colui a cui l'ordinamento giuridico attribuisce il potere (diritto soggettivo)
Soggetto passivo: colui a cui l'ordinamento giuridico attribuisce il dovere
Parti: persone tra cui intercorre il rapporto giuridico
Terzi: coloro i quali NON sono parte o soggetto di un rapporto giuridico (il rapporto giuridico in linea di principio NON produce effetti né a favore né a danno dei terzi)
Attribuzione del diritto soggettivo: protezione dell'interesse del singolo a cui si riconosce una libertà
Diritto soggettivo è: la signoria del volere
il potere di agire (agere licere)
la possibilità di soddisfare un proprio interesse (protetto dall'ordinamento giuridico – tutela ESSENZIALE)
Potestà o ufficio: quanto potere di agire è tutelato nell'interesse altrui
Facoltà: manifestazione del diritto soggettivo NON autonome ma in esso comprese
Aspettativa: attesa di acquisto di un diritto soggettivo derivante dal concorso di più elementi
Fattispecie a formazione progressiva: risultato realizzato per gradi, progressivamente
Status: qualità giuridica ricollegata a posizione dell'individuo in una collettività
Titolare: colui il quale si vede attribuito un diritto soggettivo
Esercizio del diritto: esplicazione dei poteri del diritto soggettivo (mentre la realizzazione è la sua attuazione, spontanea o coattiva)
Abuso del diritto: uso anormale del diritto che cagiona ad altri danno ingiusto oltre la sfera degli eventuali pregiudizi derivanti dal corretto esercizio di tale diritto

Diritti: assoluti - validi erga omnes
relativi – validi solo nei confronti di una o più persone determinate
Diritti assoluti: diritti reali (iura in re)
diritti della personalità
Diritti relativi: diritti di credito o personali
Duplice natura: diritti personali di godimento

Interesse: qualsiasi bene, vantaggio, utilità che costituisce l'obiettivo o il movente dell'agire di un soggetto. Pubblico o privato. Semplice se non tutelato da alcuna protezione giuridica. Diritto soggettivo se tutelato da ordinamento giuridico. Legittimo se nell'ambito dei rapporti tra privato e P.A. o altri enti pubblici, atti impugnabili presso tribunali amministrativi (T.A.R.) chiedendo annullamento atto e risarcimento dei danni.
Situazioni di fatto: altrettanto protette da ordinamento

Situazioni giuridiche passive: dovere di astensione dal ledere un diritto soggettivo assoluto
obbligo di un soggetto di un rapporto obbligatorio
soggezione al diritto potestativo
onere adempimento non obbligatorio a cui è subordinato un potere (onere probatorio NO onere MA rischio)

Rapporto giuridico nasce quando viene acquisito diritto soggettivo
Acquisto: a titolo originario (diritto sorto senza essere trasmesso da nessuno)
a titolo derivativo (diritto trasmesso da una persona all'altra)
Titolo d'acquisto: atto o fatto giuridico che giustifica l'acquisto
tipo derivativo-traslativo (stesso diritto trasferito)
tipo derivativo-costitutivo (nuovo diritto al successore che scaturisce dal precedente)
Successione: fenomeno di trasferimento di un diritto dal dante causa (autore) all'avente causa (successore)
Regole: nemo plus iuris quam ipse habet transferre potest
acquisto del diritto del nuovo titolare dipende, di regola, dall'esistenza del diritto
Alienazione: se ci si riferisce al dante causa
Successione: a titolo universale (quando una persona subentra in TUTTI i rapporti dell'altra – es. successione per causa di morte, fusione di società)
a titolo particolare (quando si subentra solo per un determinato diritto)
Estinzione: quando il titolare perde il diritto senza alienarlo a nessuno
Diritti indisponibili: rapporti utili a soddisfare un interesse superiore

12/08/09

Diritto privato: Ordinamento giuridico, le fonti, efficacia temporale leggi

I - L'ORDINAMENTO GIURIDICO

Uomo sociale per natura – coordinamento determinato da:
regole di condotta NON transitorie
controllo di osservanza delle suddette regole
Sistema di regole: ordinamento giuridico, ossia il diritto (senso oggettivo)

Società politica: soddisfazione di bisogni di tutti i consociati – organizzazione atta a impedire aggressioni tra consociati e aggressioni esterne.

Regole: NORME. Giuridica in quanto dotata di autorità (vincolante nei confronti dei consociati, autorità da atto dotato di autorità nell'ambito dell'organizzazione)
Legge: atto normativo (diverso da norma in senso stretto)

Norma: enunciato prescrittivo che si articola nella formulazione di:
un'ipotesi di fatto (fattispecie – astratta o concreta, semplice o complessa)
una conseguenza giuridica della data ipotesi (anche SANZIONE diretta o indiretta)
Conseguenze tipiche: acquisto di un diritto
insorgenza di un'obbligazione
estinzione o modificazione di un diritto
conseguenza afflittiva
Caratteri della norma: generale (uguale per TUTTI i consociati o classi generiche – criterio dell'imparzialità)
astratta (situazioni individuate per ipotesi)

II - IL DIRITTO PRIVATO E LE SUE FONTI

Diritto pubblico: disciplina l'organizzazione dello Stato e degli altri enti pubblici.
Diritto privato: regola le relazioni interindividuali (singoli/enti privati)

Norme: derogabili (dispositive)
inderogabili (cogenti)

Fonti delle norme giuridiche: atti e fatti (materiali e formali) idonei a produrre diritto, individuate ante omnia
Fonti di cognizione: pubblicazioni ufficiali (ignorantia legis non excusat)

Gerarchia norme
Art. 1 Preleggi + Cost.: 1) Principi supremi o fondamentali
2) Cost. + Leggi Cost.
3) Leggi Stato ordinarie
4) Regolamenti
5) Usi

Codice: non più solo “raccolta di materiale normativo” ma
LEGGE NUOVA organica
sistematica
universale e uguale per tutti
abrogante del diritto precedente
Primo codice civile di diritto privato moderno: “Code Napoleon” o “Codice Civile dei Francesi” (1804): uguaglianza tra cittadini e principio di proprietà (tuttora vigente in Francia)
Italia: 1865 primo codice su modello francese + codice commercio, 1882 codice di commercio nuovo, 1942 codice civile attuale.

III – EFFICACIA TEMPORALE DELLE LEGGI

Entrata in vigore di una legge: approvazione da parte di ambedue le Camere
promulgazione da parte del P.Rep.
Pubblicazione su Gazz. Uff. (momento in cui legge è obbligatoria per tutti e ritenuta conosciuta)
vacatio legis (15 gg.)
Abrogazione (espressa o tacita): legge posteriore di uguale valore gerarchico
illegittimità costituzionale
Deroga: nuova norma che sostituisce solo per specifici casi la disciplina prevista dalla norma precedente
Leggi MAI retroattive (tranne leggi interpretative)

Diritto privato

Affronterò ora le tematiche riguardanti il "Diritto Privato" qui in Italia: avevo dei dubbi sul pubblicare qui temi di questo tipo, però un mio amico mi ha fornito gli schemi (che ringrazierò quando finirò di pubblicarli) e poi è comunque legato alle tematiche aziendali ed economiche quindi..perchè no?

Saranno in ogni caso schemi, una sorta di sintesi schematica del nostro Diritto Privato.

09/08/09

L'offerta aggregata, parte 5: relazione fra disoccupazione e inflazione e la curva di Phillips

Come conclusione della parte di Macroeconomia, parlerò della relazione fra disoccupazione ed inflazione e della loro relazione inversa, detta Curva di Phillips.

Due obiettivi dei responsabili della politica economica sono il basso livello di disoccupazione e il contenimento dell'inflazione.
Essi partono da due ipotesi (verificabili sul campo):
  • Una maggiore produzione abbassa il livello di disoccupazione in quanto più di produce più è necessario disporre di un numero di forza lavoro maggiore
  • Un maggiore livello dei prezzi aumenta il livello di inflazione
Compito dei responsabili è quindi di muovere l'economia lungo la curva di offerta di breve periodo, riducendo il tasso di disoccpazione in favore di un aumento dell'inflazione; allo stesso modo, una contrazione della domanda aggregata fa spostare l'economia lungo la curva di offerta aggregata in cui i prezzi diminuiscono, ma la disoccupazione aumenta.

La relazione inversa fra inflazione e disoccupazione è detta appunto Curva di Phillips.


LA CURVA DI PHILLIPS

La curva di Phillips afferma che (nella sua forma moderna) l'inflazione dipende da tre elementi:
  1. inflazione attesa
  2. disoccupazione ciclica (lo scostamento della disoccupazione dal suo livello naturale)
  3. shock di offerta
Da questo deriva la seguente equazione:
TT=TTe - Beta(u-un) + v
Dove TT= inflazione, TTe= inflazione attesa, Beta(u-un) = disoccupazione attesa, v= shock di offerta.

C'è da dire anche che Curva di Phillips e curva di offerta aggregata rappresentato il medesimo concetto macroeconomico.


Il secondo e il terzo termine dell'equazione mostrano due forze che possono influenzare il tasso di inflazione.
- Beta(u-un) stabilisce che la disoccupazione ciclica esercita una pressione sul tasso di inflazione verso l'alto nel caso in cui la disoccupazione effettiva sia inferiore rispetto a quella naturale, verso il basso se è il contrario. Questo fenomeno è detto inflazione spinta dalla domanda, in quanto l'elevata domanda aggregata è la causa di tutto ciò.
v, il terzo termine dell'equazione, mostra come l'inflazione può aumentare o diminuire a causa di uno shock di offerta: questo fenomeno è detto inflazione trainata dai costi, poichè di solito gli shock di offerta sono eventi che contribuiscono a rendere più elevati i costi di produzione.

08/08/09

L'offerta aggregata, parte 4:il modello dei prezzi vischiosi e come l'impresa determina il prezzo di un prodotto

Il terzo modello che cerca di descrivere e rappresentare l'offerta aggregata è detto modello dei prezzi vischiosi: l'ipotesi di fondo è che le imprese non riescano ad adeguare i prezzi dei prodotti a fronte di variazioni di domanda.

Il processo che porta l'impresa ad assegnare il prezzo ad un suo prodotto deve avere come ipotesi un certo controllo monopolistico da parte dell'impresa.

L'impresa fissa il livello del prezzo desiderato p in base a due variabili macroeconomiche:
  • Il livello generale dei prezzi P: più P è elevato, più i costi dell'impresa sono elevati, di conseguenza essa tenderà a mantenere p ad un livello più alto
  • Il livello del reddito aggregato Y: più Y è elevato, più aumenta la domanda dei prodotti dell'impresa; ricordando il costo marginale aumenta per alti volumi di produzione, quanto più elevata è la domanda, tanto più elevato è p.
Da tutto questo deriva l'equazione del prezzo desiderato p:
p= P+ alpha(Y-Y')

Il prezzo desiderato p dipende dal livello generale dei prezzi P e dalla relazione fra il livello del prodotto aggregato e quello naturale. Alpha misura la sensibilità del prezz odesiderato dall'impresa rispetto al livello del prodotto aggregato.

Ipotizzando un gruppo di imprese che hanno prezzi vischiosi e uno con prezzi variabili, le imprese con prezzi vischiosideterminano i prezzi attraverso la seguente equazione:
p= Pe+ alpha(Ye-Y'e)

dove con "e" si indica che la variabile è una valore atteso.
Renendo le cose più semplici, si ipotizzi che le imprese si aspettino che il reddito si collochi al livello naturale, rendendo Y'e =0.
Queste imprese definiscono il prezzo come
p=Pe
Per determinare l'equazione dell'offerta aggregata bisogna determinare il livello generale dei prezzi, calcolando la media ponderata dei prezz iapplicati dai due gruppi di imprese.
Ponendo "s" come la quota delel imprese con prezzi vischiosi ed "1-s" la quota delle imprese con prezzi flessibili, il livello generale dei prezzi sarà:
P= sPe + (1-s)[P + alpha(Y-Y')]
Con opportuni passaggi matematici si arriva alla equazione, oramai famigliare, della curva di offerta aggregata:
Y= Y' + alpha(P-Pe)

07/08/09

L'offerta aggregata, parte 3: il modello dell'informazione imperfetta

Il secondo modello utilizzato dagli economisti per descrivere e rappresentare l'offerta aggregata è detto modello dell'informazione imperfetta.

Questo modello ipotizza che i prezzi siano liberi di aggiustarsi per bilanciare domanda ed offerta e che il produttore produca un solo bene o servizio e ogni consumatore consumi molti beni. Essendo il numero dei beni elevato, i produttori controllano con molta precisione solamente il prezzo dei beni che producono e non invece il prezzo dei beni che consumano. Questa informazione imperfetta comporta una confusione (a volte) delle variazioni del livello generale dei prezzi con le variazioni dei prezzi relativi ed essa influenza le decisioni sulla quantità di beni o servizi da produrre ed offrire, generando una relazione nel breve periodo tra i prezzi e la produzione.


Il modello dell'informazione imperfetta afferma che, quando i prezzi effettivi eccedono i prezzi attesi, i produttori aumentano la loro produzione.
La curva di offerta aggregata s ipresenta quindi sotto forma di:
Y= Y' + alpha(P-Pe)

05/08/09

L'offerta aggregata, parte 2: il modello dei salari vischiosi e come imprese e lavoratori decidono il salario

Il modello dei salari vischiosi pone l'accento sul fatto che i salari nominali sono stipulati da contratti a lungo termine e che quindi non si aggiustano con pari velocità rispetto ai cambiamenti economici del mercato.
Tutto ciò porta a delle conseguenze:
  • Se i salari nominali sono rigidi, quando si verifica un aumento dei prezzi il salario reale si abbassa e di conseguenza il lavoro diviene meno costoso
  • Salari reali più bassi = maggiori incentivi per le imprese ad assumere nuovi lavoratori
  • Più lavoratori = più produzione
Questo giustifica il fatto che la curva di offerta aggregata abbia pendenza positiva.

COME VIENE DECISO IL SALARIO TRA LAVORATORI E IMPRESE


Lavoratori e imprese scelgono un salario nominale W in base ad un salario reale obiettivo w e delle relative aspettative di prezzi futuri Pe.
W= w X Pe
Determinando W, i prezzi diventano noti e il salario reale per gli occupati sarà:
W/P= w X (Pe/P)

Il salario reale W/P è diverso rispetto al salario reale obiettivo w se il livello dei prezzi attesi Pe è diverso dal livello dei prezzi reali.

La conclusione finale è che l'occupazione sia determinata dalla quantità di lavoro domandata dalle imprese:
L=Ld(W/P)

Minore è i lsalario reale, maggiore è la domanda.

La produzione è determinata da: Y=F(L)

La curva di offerta aggregata può essere scritta come:
Y= Y' + alpha(P-Pe)

03/08/09

L'offerta aggregata, parte 1: introduzione ai modelli utilizzati

Il modello per descrivere il comportamento l'offerta aggregata non è così semplice come invece lo è stato per la domanda aggregata, in quanto gli economisti sono in disaccordo fra di loro.
La base di partenza è comune: come è stato descritto, nel breve periodo l'offerta aggregata è rappresentata da una retta orizzonatale (prezzi vischiosi), mentre nel lungo periodo la retta è verticale (prezzi variabili); il problema è che a causa di attriti ed imperfezioni nel mercato che provocano una sorta di deviazione di produzione di una economia rispetto al modello classico, la curva di offerta aggregata presenta una pendenza positiva.


Per affrontare questi attriti, gli economisti hanno sviluppato tre modelli differenti, anche se hanno, come detto, base comune:
  • Il modello dei salari vischiosi
  • Il modello dell'informazione imperfetta
  • Il modello dei prezzi vischiosi

Il risultato ottenuto dai tre è il medesimo, ossia una curva di offerta aggregata di breve periodo descritta dall'equazione:
Y= Y' + alpha(P-Pe) con alpha>0
Dove Y è la produzione, Y' è il livello naturale della produzione, P il livello dei prezzi e Pe il livello dei prezzi atteso.

02/08/09

La domanda aggregata II: parte 2, il modello IS-LM nella teoria della domanda aggregata

Dopo aver utilizzato il modello IS-LM come spiegazione del comportamento del reddito nazionale nel breve periodo, ora, assumento che i prezzi non siano più vischiosi, verrà integrato nel modello di offerta e domanda aggregata precedentemente spiegato.

La curva di domanda aggregata sintetizza i risultati derivanti dal modello IS-LM, in quanto mostra il reddito di equilibrio per ogni dato livello dei prezzi.

RELAZIONE FRA VARIAZIONE DEI PREZZI E VARIAZIONE DEL REDDITO

La pensenza di essa è negativa, poichè, prendendo in considerazione il modello IS-LM, si nota come ad un più elevato valore dei prezzi P, data una offerta di moneta M, il valore dei saldi monetari reali M/P si riduca, spostando così la curva LM verso sinistra: questo comporta una riduzione del reddito ed un aumento del tasso di interesse.
La curva di domanda aggregata DA è la sintesi grafica della relazione tra il livello dei prezzi e il reddito: maggiore è il livello dei prezzi, minore è il reddito

Gli spostamenti della curva di domanda aggregata possono essere causati da vari fattori come:
  • Politica monetaria espansiva: un aumento dell'offerta di moneta fa spostare la curva LM verso destra, aumentando la domanda aggregata per ogni dato livello dei prezzi
  • Politica fiscale espansiva: un aumento della spesa pubblica oppure una diminuzione dele imposte fa spostare la curva IS verso destra, aumentando la domanda aggregata per ogni dato livello dei prezzi
BREVE E LUNGO PERIODO: IL COMPORTAMENTO DEL MODELLO IS-LM

Nel lungo periodo i prezzi sono variabili (a differenza del breve periodo), di conseguenza il modello IS-LM avrà un comportamento differente (ricordo che esso è stato pensato per il breve periodo, ma dopo le considerazioni appena fatte lo si può applicare anche nel lungo periodo):
  • L'economia si trova all'inizio in un punto di equilibrio nel breve periodo (A) ad un dato livello dei prezzi fissato su P1
  • La scarsa domanda di beni o servizi causa una caduta o un crollo dei prezzi, e l'economia torna al suo livello naturale
  • Quando i prezzi raggiungono il livello P2, l'economia si trova nel punto di equilibrio nel lungo periodo
  • Tutto questo vinee rappresentato sul modello IS-LM in quanto la caduta dei prezzi ha come conseguenza uno spostamento verso destra della curva LM



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