Distinta dalla garanzia per mancanza di qualità:
2 vizi: inidonea
all’uso; diminuzione in modo apprezzabile del valore (bisogna farlo notare
subito).
Alcuni beni difficilmente sono inidonei all’uso (es:
divano). Questa garanzia copre i vizi Occulti, quindi difficilmente
riconoscibili (1491).
Esclusa se il compratore conosceva i vizi o se erano
facilmente riconoscibili, salvo se il venditore dichiara che sono esenti da
rischi. I vizi apparenti, delle cose trasportate, con il compratore che non ha
potuto osservare prima, sono coperti da garanzia.
Il compratore ha l’onere di controllare la merce.
Tra gli imprenditori e commercianti, l’onere di diligenza
sarà maggiore rispetto ai consumatori.
La garanzia può essere esclusa o limitata (1490, comma 2),
non ha effetto l’esclusione se il venditore ha taciuto in malafede i vizi
dell’oggetto.
Se il compratore si accorge che il bene è viziato può fare :
1)
richiesta risoluzione contratto;
2) richiesta riduzione prezzo;
3) richiesta
risarcimento danni. (regolato da 1492).
La prima viene chiamata azione redibitoria: rimborso prezzo pagato
e spese sostenute. A volte non si può chiedere la risoluzione se vi sono gli
usi che lo escludono. La scelta di una delle due è irrevocabile dopo la domanda
giudiziale. Se la cosa è perita per i vizi, si può chiedere risoluzione del
contratto. Se è perita per i vizi, si può chiedere la risoluzione del
contratto.
Se è perita per caso fortuito o per colpa del compratore, vi
è solo l’azione estimatoria. Nel caso la cosa non sia perita, il compratore
deve restituire la cosa dopo il risarcimento.
In ogni caso, il venditore è tenuto verso il compratore al
risarcimento del danno a meno che non provi che non conosceva i vizi.