19/08/11

La disciplina delle vendite



Modello generale dei contratti destinato a realizzare la circolazione dei beni (dal 1470).
Differisce dalla permuta (1552) dove ci è un reciproco trasferimento di beni o diritti, quindi il corrispettivo non è in danaro ma in altri beni.

Le fonti sono il codice civile oltre ad una serie di leggi speciali:
• Codice del consumo per vendita tra imprese e consumatori
• Decreto per le modalità di contrattazione
• Decreto 231 del ’02 per interessi moratori
• Convenzione di Vienna per vendita di beni mobili

Nel c.c. c’è una serie comune a tutte le vendite, poi una serie destinata ai vari oggetti (tra 1510 e 1547) e serie di norme dedicate all’esecuzione di vendita.

Contratto consensuale (si perfeziona con l’accordo tra le parti) con effetti reali (1376) immediati.
Vi sono vendite con effetti reali Differiti (= vendita obbligatoria=: gli effetti si verificheranno al determinarsi di particolari eventi.
Il preliminare di vendita è un contratto non ancora definito che non va confuso con la vendita obbligatoria.

1. Vendite di Cose Generiche
2. Vendita di Cose Future
3. Vendita di Cose Altrui
4. Vendita con riserva di proprietà


1)Disciplinate dal 1378
Quando un produttore vende al commerciante una partita di merce, il contratto avrà per oggetto la vendita di tot merce. Il passaggio della proprietà si ha quando dal magazzino vengono individuati tot merce per la consegna al compratore.
Il contratto non può essere risolto per impossibilità sopravvenuta della prestazione.
Se l’oggetto è un bene di genere limitato, è possibile chiedere invece la risoluzione. (es: tute da ginnastica per bambini qualsiasi (generica) o di una marca specifica (limitata)).
In caso di trasporto l’individuazione avviene nel momento della consegna al vettore o spedizioniere.

2)Il passaggio della proprietà si avrà nel momento in cui le cose vengano ad esistenza (1472). Non è un contratto aleatorio (non soggetto a rischi), quindi se non viene ad esistenza la vendita è nulla a meno che le parti non abbiano stipulato clausole di “Vendita di speranza”, dove il compratore si impegna comunque a pagare la merce.

3) Passaggio di proprietà nel momento in cui il venditore diventa proprietario della cosa (1478-79-80). Il compratore può chiedere la risoluzione del contratto se nel momento in cui l’aveva concluso ignorava che il venditore non era proprietario della cosa.
Se il compratore sa che il venditore non era proprietario, potrà ottenere la risoluzione del contratto solo quando sarà scaduto il termine entro il quale il venditore avrebbe dovuto acquistare la proprietà da X.
Il venditore dovrò restituire il prezzo pagato (anche se vale meno), le spese e tutti i pagamenti effettuati per il contratto.
Ipotesi di cose Parzialmente altrui: il compratore era ignaro che la cosa era parzialmente altrui e il venditore non è riuscito ad ottenerla tutta: due ipotesi:
• Risoluzione del contratto e risarcimento del danno solo se non avrebbe concluso il contratto senza quella parte
• Se la parte non è essenziale si può avere solo una riduzione del prezzo e il risarcimento del danno

Individuazione del momento di passaggio della proprietà: da quel momento diventa il compratore responsabile del bene, il rischio di perimento del bene è fonte di obbligazione da ambo le parti.

A)Venditore: (1476) consegnare la cosa al compratore; far acquistare il diritto della cosa se l’acquisto non è ad effetto immediato, garantire la cosa dai vizi (in generale).
B)Compratore: pagamento del prezzo.

A)La cosa deve essere consegnata così com’è (1477) con tutto ciò che p incluso e i documenti.
1186= se non è stabilito un tempo, la prestazione può essere richiesta subito. Se invece è stabilito un termine, sarà valido quel termine.
Nell’art. 1510, per il luogo, se non c’è un patto, la consegna deve avvenire nel luogo dove si trovava al momento della vendita o dove ha il domicilio il rivenditore.
Se ci sono beni da trasportare con titoli che li rappresentano (1510 comma 2), in venditore è libero al momento della consegna della merce al vettore o spedizioniere.
Tutte le spese di trasporto sono a carico del compratore, a meno che 2 clausole che derogano ciò:
• Spese di trasporto sono a carico del compratore
• Rischio del trasporto a carico del venditore

La vendita su documenti (1527) prevede che i venditore si liberi dell’obbligo sulla consegna rimettendo al compratore il titolo rappresentativo del bene.
1529 = se la vendita ha per oggetto beni in viaggio e tra i beni consegnati c’è una polizza di assicurazione per il trasporto, sono a carico del compratore i rischi fin dalla consegna della merce al vettore. Il rischio di perimento del bene è retroattivo.

Evizione: il compratore perde in tutto o in parte un bene o subisce una limitazione significativa a seguito dell’azione giudiziaria promossa da un terzo su quella cosa.
Il compratore deve essere garantito dal venditore: totale (ogg già venduto ad altri), parziale ( ogg in parte già venduto) o limitativa (esiste su quel bene un diritto di godimento di altri soggetti).

Per gli oggetti mobiliari, colui che acquista in buonafede il Possesso vale Titolo, quindi nella pratica ciò non è molto importante.

Il codice civile distingue 3 fasi della disciplina dell’evizione: 1481 e 82: pericolo dell’evizione; 1485: evizione minacciata; 1483-84: evizione compiuta.

a) Il compratore può sospendere il pagamento se ha fondato motivo di sospettare a meno che il venditore non presti idonea garanzia o il compratore sapeva già del pericolo. Si può altresì sospendere in caso di vincoli o garanzie reali se non dichiarati dal venditore.
b) Il compratore chiamato in giudizio da un terzo che rivendica dei diritti su quella cosa. Esso deve chiamare in causa il venditore se no perde il diritto della garanzia per evizione. Il compratore che riconosce spontaneamente il diritto ad un terzo perde il il diritto alla garanzia.
c) Se il compratore subisce l’evizione, può essere Totale (ha diritto al completo risarcimento) o Parziale (ha dirittto ad una riduzione del prezzo a meno che non provi di aver concluso il contratto).

1484: la garanzia può essere Aumentata, Ridotta, Esclusa. Se viene esclusa, il patto è nullo se l’evizione deriva da un fatto del venditore. Quando è validamente esclusa, il venditore deve restituire solo il prezzo e le spese, nulla se la vendita è stata stipulata a rischio e pericolo del compratore.

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