04/01/12

La compravendita: il tempo e il luogo del pagamento


L’Obbligazione principale del compratore consiste nel dovere di pagare il prezzo pattuito (art.1498 cc). 1 Tra le clausole fondamentali quella di pagare il prezzo nel termine fissato da contratto.

Per l’ipotesi in cui il termine per pagare il prezzo non sia fissato dalle parti o dagli usi, l’art. 1498 c.c. stabilisce che il pagamento debba compiersi al momento della consegna.2
In questo caso il compratore può rifiutarsi di pagare il prezzo fino a quando la cosa non gli sia stata consegnata o il venditore non si offra di consegnarlo contemporaneamente al pagamento del prezzo.3 Inoltre se è pattuito che il prezzo non si paghi all’atto della consegna, il pagamento deve avvenire al domicilio del venditore.4
Gli usi più frequenti per il pagamento del prezzo possono essere così distinti:

- Pagamento anticipato: è il caso in cui il pagamento debba avere luogo prima della consegna. Si intende quindi dovuto, se nulla pattuito a riguardo, all’atto della conclusione del contratto, ma si può anche convenire un termine finale, sempre prima di quello fissato per la consegna della cosa.

- Pagamento a dilazione: il pagamento può avvenire dopo la consegna della cosa. La dilazione deve intendersi accordata rispetto alla data della consegna della cosa, che può coincidere nel tempo con la conclusione del contratto, ma può anche distaccarsene.

- Pagamento a rate: in mancanza di una specifica clausola, le rate si intendono uguali. Anche le scadenze delle singole rate l’una dall’altra si presumono uguali.

- Pagamento contro fattura: il pagamento deve avvenire appena al compratore giunge, con consegna non a mano, la fattura. Quindi il compratore non deve e non può pagare al proprio domicilio, ma a quello del venditore.

- Pagamento contro presentazione fattura: in questo caso la fattura viene consegnata a mano al compratore, e questo è obbligato a pagare direttamente al latore della fattura. In entrambi i casi si presume che la cosa sia stata consegnata.

- Pagamento contro assegno: il pagamento deve essere eseguito al vettore, il quale consegnerà allo stesso tempo l’oggetto della vendita al compratore. Si tratta di un pagamento esclusivo alla vendita con spedizione.

- Pagamento contro documenti: da eseguirsi al momento della consegna dei documenti relativi alla cosa venduta. Il termine può essere prorogato dal venditore sia prima che dopo la scadenza.

- Pagamento con cambiale: può avvenire mediante cambiale, sia con la forma di pagherò, si con la forma di una tratta da lui accettata o da lui emessa o girata a favore del venditore. Ciò può avvenire all’atto della conclusione del contratto, oppure al momento della consegna della merce o della presentazione della fattura o di altri documenti. Questa forma di pagamento oltre che permettere al compratore una dilazione di pagamento, permette al venditore di avere dei vantaggi del c.d. rigore cambiario. Importante però ricordare che il rilascio della cambiale non vale come pagamento del prezzo: costituisce solo un’obbligazione cartolare che rafforza, ma non sostituisce, quella causale propria del rapporto della compravendita.5


Generalmente il pagamento deve avvenire al momento della consegna e nel luogo ove questa si
esegue. Se il prezzo non si deve pagare al momento della consegna, il pagamento si fa al domicilio
del venditore (Art. 1498).6
Quindi, più precisamente, per il luogo del pagamento, prima di tutto si deve osservare quanto
stabilito da contratto, il quale può disporre tacitamente, in mancanza di disposizioni, di osservare gli usi.7

In mancanza degli usi, si seguono le ordinarie regole del diritto civile, che prevedono: come da
art. 1498, 2° comma, se il pagamento va fatto contemporaneamente alla consegna della cosa, deve essere compiuto nel medesimo luogo della consegna. Il 3° comma del medesimo articolo, invece, sottolinea che se il pagamento avviene in un tempo diverso della consegna, deve essere fatto al domicilio del venditore, o sede dell’ente o impresa se il venditore è una persona giuridica o un imprenditore.8
Inoltre è importante sottolineare che si applica alla vendita il principio per cui: se il domicilio del venditore alla scadenza è diverso da quello del tempo della stipulazione del contratto, il compratore ha il diritto di pagare al proprio domicilio.9

Note e fonti:
1ANDREA TORRENTE, PIERO SCHLESINGER, Manuale di Diritto Privato, XIX Edizione, Giuffre Editore, p. 669.
2ANGELO LUMINOSO; La Compravendita, Settima Edizione, G. Giappichelli Editore, p. 152
3ALBERTO MUSY, La Vendita, Utet, 2001, p. 273
4ANDREA TORRENTE, PIERO SCHLESINGER, Manuale di Diritto Privato, XIX Edizione, Giuffre Editore, p. 669.
5ALBERTO MUSY, La Vendita, Utet, 2001, p. . 274
6FRANCESCO GAZZONI, Manuale di Diritto Privato, Edizione Scientifiche Italiane, p. 1104-1005
7ALBERTO MUSY, La Vendita, Utet, 2001, p. 274
8ALBERTO MUSY, La Vendita, Utet 2001, p. 274
9ALBERTO MUSY, La Vendita, Utet, 2001, p. 275

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