05/01/12

La compravendita: le modalità di pagamento


Per quanto riguarda le persone diverse dal venditore alle quali può essere fatto il pagamento, o per le persone diverse dal compratore dalle quali può essere effettuato il pagamento, si devono seguire le disposizioni contrattuali. In mancanza, si seguono usi e disposizioni da codice civile in materia di adempimento delle obbligazioni e di adempimento di obbligazioni pecuniarie in specie. 10

Importante da ricordare nelle modalità di pagamento, sono i caratteri monetari del prezzo. Il prezzo deve essere pagato con “moneta avente corso legalo nello Stato al tempo del pagamento” come sottolineato nell’art. 1277 del c.c. Il venditore sarà tenuto a non rifiutare il pagamento eseguito con una specie monetaria e non può pretendere che venga effettuato con l’altra specie, nemmeno se ciò era stato pattuito in contratto.

E’ opportuno sottolineare che per specie monetaria si intende i differenti tipi di moneta che hanno corso legale nel Paese, quale per esempio cartacea. Se il prezzo è determinato in specie monetaria che aveva corso legale nel nostro Stato al momento della conclusione del contratto, ma è stata posta fuori corso legale in seguito prima del pagamento, quest’ultimo può avvenire con qualsiasi specie monetaria che abbia corso legale nel nostro Stato al momento in cui avviene, pari al valore della specie monetaria pattuita in contratto.11

I Pagamenti all’estero avvengono mediante stanza di compensazione. Il compratore versa il prezzo in moneta nazionale all’istituto dei cambi che provvede all’accreditamento al venditore estero tramite omologo istituto estero. Il rischio di eventuali modifiche del cambio è sopportato dal compratore.12
Quindi, più precisamente, se il prezzo è determinato in una moneta avente corso legale in uno Stato estero, il compratore ha la facoltà di pagarlo con moneta legale italiana, al corso del cambio nel giorno della scadenza e nel luogo stabilito. Se il giorno del pagamento è diverso da quello della
scadenza, il corso del cambio va determinato con riguardo al giorno della scadenza. Il venditore, in caso in cui il giorno dell’effettivo pagamento è diventato più sfavorevole, ha diritto alla differenza del cambio a titolo di danni moratori. Inoltre se la differenza del cambio è dovuto al fatto che il compratore paga in un luogo diverso da quello prescritto, la differenza è dovuta come risarcimento danni al venditore, ma non più moratori, ma per l’inesatto inadempimento.13

Nel caso in cui la moneta straniera indicata nel contratto sia stata posta fuori corso legale nel suo Stato, si dovrà prima ragguagliare ad esse la nuova moneta avente corso legale nello stesso Stato e quindi convertirla in moneta legale italiana.14

L’obbligazione del pagamento può essere adempiuta anche con determinati titoli di credito formalmente equivalenti al denaro. Se nel contratto è stabilito che il compratore deve pagare con questi titoli, il contratto è vera compravendita e non permuta. Inoltre se nel contratto è data facoltà al compratore di pagare in tal modo, lo stesso rimane peraltro libero di pagare con denaro se lo preferisce, e quindi senza che il venditore possa pretendere di avere consegnati, come prezzo proprio ed esclusivamente titoli di quella specie. In questo caso l’obbligazione del prezzo è considerato obbligazione con facoltà alternativa. Se invece all’interno del contratto non è stata prevista la semplice facoltà del compratore di pagare con almeno uno di questi mezzi, costui non può costringere il venditore ad accettarli in pagamento. Per esempio, una modalità di pagamento frequente è quella del cosiddetto “giro conto bancario”.15


Per quanto riguarda i contratti di diritto internazionale, le tecniche di pagamento sono riconducibili

a tre tipologie fondamentali:

- Pagamento diretto dall’acquirente al venditore: è la forma di pagamento più sicura per il venditore ed è tipica in un rapporto contrattuale nuovo.

- Pagamento diretto al venditore; accordi con i quali si incarica la banca dell’incasso: questi accordi richiedono l’intervento di una o più banca, fondamentalmente quella del venditore e quella dell’acquirente.

- Crediti documentari bancari: la modalità più frequente da piazza a piazza si ha attraverso la cosiddetta apertura di lettera di credito. Consiste in un ordine dato dall’acquirente alla banca di pagare il venditore dietro prestazione da parte di quest’ultimo di documenti di spedizione.16


In conclusione, la consegna di una somma di denaro presuppone l’individuazione e la specificazione della stessa. Dal momento in cui avviene l’individuazione, passano automaticamente al creditore la proprietà e i rischi della somma individuata. Se questa perisce o viene smarrita o trafugata per causa non imputabile al compratore, questi ha comunque diritto alla consegna della cosa acquista, senza dover pagare di nuovo la somma.17

La consegna della somma può avvenire anche mediante deposito regolare della somma presso un terzo, se ciò è concordato dalle parti. Il pagamento può avvenire mediante la spedizione del danaro.
Rimane però in dubbio se la spedizione possa valere agli effetti dell’individuazione, se il venditore non l’abbia autorizzata.18

Fonti:

10ALBERTO MUSY, La Vendita, Utet, 2001, p. 275
11ALBERTO MUSY, La Vendita, Utet, 2001, p. 275-276
12FRANCESCO GAZZONI, Manuale di Diritto Privato, Edizione Scientifiche Italiane, p. 1104-1005
13ALBERTO MUSY, Trattato di Diritto Civile, La Vendita, Utet, 2001, p. 276
14ALBERTO MUSY, Trattato di Diritto Civile, La Vendita, Utet, 2001, p. 276
15ALBERTO MUSY, Trattato di Diritto Civile, La Vendita, Utet, 2001, p. 278
16ALBERTO MUSY, Trattato di Diritto Civile, La Vendita, Utet, 2001, p. 280
17ALBERTO MUSY, Trattato di Diritto Civile, La Vendita, Utet, 2001, p. 277
18ALBERTO MUSY, Trattato di Diritto Civile, La Vendita, Utet, 2001, p. 277

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