12/08/09

Diritto privato: Ordinamento giuridico, le fonti, efficacia temporale leggi

I - L'ORDINAMENTO GIURIDICO

Uomo sociale per natura – coordinamento determinato da:
regole di condotta NON transitorie
controllo di osservanza delle suddette regole
Sistema di regole: ordinamento giuridico, ossia il diritto (senso oggettivo)

Società politica: soddisfazione di bisogni di tutti i consociati – organizzazione atta a impedire aggressioni tra consociati e aggressioni esterne.

Regole: NORME. Giuridica in quanto dotata di autorità (vincolante nei confronti dei consociati, autorità da atto dotato di autorità nell'ambito dell'organizzazione)
Legge: atto normativo (diverso da norma in senso stretto)

Norma: enunciato prescrittivo che si articola nella formulazione di:
un'ipotesi di fatto (fattispecie – astratta o concreta, semplice o complessa)
una conseguenza giuridica della data ipotesi (anche SANZIONE diretta o indiretta)
Conseguenze tipiche: acquisto di un diritto
insorgenza di un'obbligazione
estinzione o modificazione di un diritto
conseguenza afflittiva
Caratteri della norma: generale (uguale per TUTTI i consociati o classi generiche – criterio dell'imparzialità)
astratta (situazioni individuate per ipotesi)

II - IL DIRITTO PRIVATO E LE SUE FONTI

Diritto pubblico: disciplina l'organizzazione dello Stato e degli altri enti pubblici.
Diritto privato: regola le relazioni interindividuali (singoli/enti privati)

Norme: derogabili (dispositive)
inderogabili (cogenti)

Fonti delle norme giuridiche: atti e fatti (materiali e formali) idonei a produrre diritto, individuate ante omnia
Fonti di cognizione: pubblicazioni ufficiali (ignorantia legis non excusat)

Gerarchia norme
Art. 1 Preleggi + Cost.: 1) Principi supremi o fondamentali
2) Cost. + Leggi Cost.
3) Leggi Stato ordinarie
4) Regolamenti
5) Usi

Codice: non più solo “raccolta di materiale normativo” ma
LEGGE NUOVA organica
sistematica
universale e uguale per tutti
abrogante del diritto precedente
Primo codice civile di diritto privato moderno: “Code Napoleon” o “Codice Civile dei Francesi” (1804): uguaglianza tra cittadini e principio di proprietà (tuttora vigente in Francia)
Italia: 1865 primo codice su modello francese + codice commercio, 1882 codice di commercio nuovo, 1942 codice civile attuale.

III – EFFICACIA TEMPORALE DELLE LEGGI

Entrata in vigore di una legge: approvazione da parte di ambedue le Camere
promulgazione da parte del P.Rep.
Pubblicazione su Gazz. Uff. (momento in cui legge è obbligatoria per tutti e ritenuta conosciuta)
vacatio legis (15 gg.)
Abrogazione (espressa o tacita): legge posteriore di uguale valore gerarchico
illegittimità costituzionale
Deroga: nuova norma che sostituisce solo per specifici casi la disciplina prevista dalla norma precedente
Leggi MAI retroattive (tranne leggi interpretative)

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