05/01/12

La compravendita: le modalità di pagamento


Per quanto riguarda le persone diverse dal venditore alle quali può essere fatto il pagamento, o per le persone diverse dal compratore dalle quali può essere effettuato il pagamento, si devono seguire le disposizioni contrattuali. In mancanza, si seguono usi e disposizioni da codice civile in materia di adempimento delle obbligazioni e di adempimento di obbligazioni pecuniarie in specie. 10

Importante da ricordare nelle modalità di pagamento, sono i caratteri monetari del prezzo. Il prezzo deve essere pagato con “moneta avente corso legalo nello Stato al tempo del pagamento” come sottolineato nell’art. 1277 del c.c. Il venditore sarà tenuto a non rifiutare il pagamento eseguito con una specie monetaria e non può pretendere che venga effettuato con l’altra specie, nemmeno se ciò era stato pattuito in contratto.

E’ opportuno sottolineare che per specie monetaria si intende i differenti tipi di moneta che hanno corso legale nel Paese, quale per esempio cartacea. Se il prezzo è determinato in specie monetaria che aveva corso legale nel nostro Stato al momento della conclusione del contratto, ma è stata posta fuori corso legale in seguito prima del pagamento, quest’ultimo può avvenire con qualsiasi specie monetaria che abbia corso legale nel nostro Stato al momento in cui avviene, pari al valore della specie monetaria pattuita in contratto.11

I Pagamenti all’estero avvengono mediante stanza di compensazione. Il compratore versa il prezzo in moneta nazionale all’istituto dei cambi che provvede all’accreditamento al venditore estero tramite omologo istituto estero. Il rischio di eventuali modifiche del cambio è sopportato dal compratore.12
Quindi, più precisamente, se il prezzo è determinato in una moneta avente corso legale in uno Stato estero, il compratore ha la facoltà di pagarlo con moneta legale italiana, al corso del cambio nel giorno della scadenza e nel luogo stabilito. Se il giorno del pagamento è diverso da quello della
scadenza, il corso del cambio va determinato con riguardo al giorno della scadenza. Il venditore, in caso in cui il giorno dell’effettivo pagamento è diventato più sfavorevole, ha diritto alla differenza del cambio a titolo di danni moratori. Inoltre se la differenza del cambio è dovuto al fatto che il compratore paga in un luogo diverso da quello prescritto, la differenza è dovuta come risarcimento danni al venditore, ma non più moratori, ma per l’inesatto inadempimento.13

Nel caso in cui la moneta straniera indicata nel contratto sia stata posta fuori corso legale nel suo Stato, si dovrà prima ragguagliare ad esse la nuova moneta avente corso legale nello stesso Stato e quindi convertirla in moneta legale italiana.14

L’obbligazione del pagamento può essere adempiuta anche con determinati titoli di credito formalmente equivalenti al denaro. Se nel contratto è stabilito che il compratore deve pagare con questi titoli, il contratto è vera compravendita e non permuta. Inoltre se nel contratto è data facoltà al compratore di pagare in tal modo, lo stesso rimane peraltro libero di pagare con denaro se lo preferisce, e quindi senza che il venditore possa pretendere di avere consegnati, come prezzo proprio ed esclusivamente titoli di quella specie. In questo caso l’obbligazione del prezzo è considerato obbligazione con facoltà alternativa. Se invece all’interno del contratto non è stata prevista la semplice facoltà del compratore di pagare con almeno uno di questi mezzi, costui non può costringere il venditore ad accettarli in pagamento. Per esempio, una modalità di pagamento frequente è quella del cosiddetto “giro conto bancario”.15


Per quanto riguarda i contratti di diritto internazionale, le tecniche di pagamento sono riconducibili

a tre tipologie fondamentali:

- Pagamento diretto dall’acquirente al venditore: è la forma di pagamento più sicura per il venditore ed è tipica in un rapporto contrattuale nuovo.

- Pagamento diretto al venditore; accordi con i quali si incarica la banca dell’incasso: questi accordi richiedono l’intervento di una o più banca, fondamentalmente quella del venditore e quella dell’acquirente.

- Crediti documentari bancari: la modalità più frequente da piazza a piazza si ha attraverso la cosiddetta apertura di lettera di credito. Consiste in un ordine dato dall’acquirente alla banca di pagare il venditore dietro prestazione da parte di quest’ultimo di documenti di spedizione.16


In conclusione, la consegna di una somma di denaro presuppone l’individuazione e la specificazione della stessa. Dal momento in cui avviene l’individuazione, passano automaticamente al creditore la proprietà e i rischi della somma individuata. Se questa perisce o viene smarrita o trafugata per causa non imputabile al compratore, questi ha comunque diritto alla consegna della cosa acquista, senza dover pagare di nuovo la somma.17

La consegna della somma può avvenire anche mediante deposito regolare della somma presso un terzo, se ciò è concordato dalle parti. Il pagamento può avvenire mediante la spedizione del danaro.
Rimane però in dubbio se la spedizione possa valere agli effetti dell’individuazione, se il venditore non l’abbia autorizzata.18

Fonti:

10ALBERTO MUSY, La Vendita, Utet, 2001, p. 275
11ALBERTO MUSY, La Vendita, Utet, 2001, p. 275-276
12FRANCESCO GAZZONI, Manuale di Diritto Privato, Edizione Scientifiche Italiane, p. 1104-1005
13ALBERTO MUSY, Trattato di Diritto Civile, La Vendita, Utet, 2001, p. 276
14ALBERTO MUSY, Trattato di Diritto Civile, La Vendita, Utet, 2001, p. 276
15ALBERTO MUSY, Trattato di Diritto Civile, La Vendita, Utet, 2001, p. 278
16ALBERTO MUSY, Trattato di Diritto Civile, La Vendita, Utet, 2001, p. 280
17ALBERTO MUSY, Trattato di Diritto Civile, La Vendita, Utet, 2001, p. 277
18ALBERTO MUSY, Trattato di Diritto Civile, La Vendita, Utet, 2001, p. 277

04/01/12

La compravendita: il tempo e il luogo del pagamento


L’Obbligazione principale del compratore consiste nel dovere di pagare il prezzo pattuito (art.1498 cc). 1 Tra le clausole fondamentali quella di pagare il prezzo nel termine fissato da contratto.

Per l’ipotesi in cui il termine per pagare il prezzo non sia fissato dalle parti o dagli usi, l’art. 1498 c.c. stabilisce che il pagamento debba compiersi al momento della consegna.2
In questo caso il compratore può rifiutarsi di pagare il prezzo fino a quando la cosa non gli sia stata consegnata o il venditore non si offra di consegnarlo contemporaneamente al pagamento del prezzo.3 Inoltre se è pattuito che il prezzo non si paghi all’atto della consegna, il pagamento deve avvenire al domicilio del venditore.4
Gli usi più frequenti per il pagamento del prezzo possono essere così distinti:

- Pagamento anticipato: è il caso in cui il pagamento debba avere luogo prima della consegna. Si intende quindi dovuto, se nulla pattuito a riguardo, all’atto della conclusione del contratto, ma si può anche convenire un termine finale, sempre prima di quello fissato per la consegna della cosa.

- Pagamento a dilazione: il pagamento può avvenire dopo la consegna della cosa. La dilazione deve intendersi accordata rispetto alla data della consegna della cosa, che può coincidere nel tempo con la conclusione del contratto, ma può anche distaccarsene.

- Pagamento a rate: in mancanza di una specifica clausola, le rate si intendono uguali. Anche le scadenze delle singole rate l’una dall’altra si presumono uguali.

- Pagamento contro fattura: il pagamento deve avvenire appena al compratore giunge, con consegna non a mano, la fattura. Quindi il compratore non deve e non può pagare al proprio domicilio, ma a quello del venditore.

- Pagamento contro presentazione fattura: in questo caso la fattura viene consegnata a mano al compratore, e questo è obbligato a pagare direttamente al latore della fattura. In entrambi i casi si presume che la cosa sia stata consegnata.

- Pagamento contro assegno: il pagamento deve essere eseguito al vettore, il quale consegnerà allo stesso tempo l’oggetto della vendita al compratore. Si tratta di un pagamento esclusivo alla vendita con spedizione.

- Pagamento contro documenti: da eseguirsi al momento della consegna dei documenti relativi alla cosa venduta. Il termine può essere prorogato dal venditore sia prima che dopo la scadenza.

- Pagamento con cambiale: può avvenire mediante cambiale, sia con la forma di pagherò, si con la forma di una tratta da lui accettata o da lui emessa o girata a favore del venditore. Ciò può avvenire all’atto della conclusione del contratto, oppure al momento della consegna della merce o della presentazione della fattura o di altri documenti. Questa forma di pagamento oltre che permettere al compratore una dilazione di pagamento, permette al venditore di avere dei vantaggi del c.d. rigore cambiario. Importante però ricordare che il rilascio della cambiale non vale come pagamento del prezzo: costituisce solo un’obbligazione cartolare che rafforza, ma non sostituisce, quella causale propria del rapporto della compravendita.5


Generalmente il pagamento deve avvenire al momento della consegna e nel luogo ove questa si
esegue. Se il prezzo non si deve pagare al momento della consegna, il pagamento si fa al domicilio
del venditore (Art. 1498).6
Quindi, più precisamente, per il luogo del pagamento, prima di tutto si deve osservare quanto
stabilito da contratto, il quale può disporre tacitamente, in mancanza di disposizioni, di osservare gli usi.7

In mancanza degli usi, si seguono le ordinarie regole del diritto civile, che prevedono: come da
art. 1498, 2° comma, se il pagamento va fatto contemporaneamente alla consegna della cosa, deve essere compiuto nel medesimo luogo della consegna. Il 3° comma del medesimo articolo, invece, sottolinea che se il pagamento avviene in un tempo diverso della consegna, deve essere fatto al domicilio del venditore, o sede dell’ente o impresa se il venditore è una persona giuridica o un imprenditore.8
Inoltre è importante sottolineare che si applica alla vendita il principio per cui: se il domicilio del venditore alla scadenza è diverso da quello del tempo della stipulazione del contratto, il compratore ha il diritto di pagare al proprio domicilio.9

Note e fonti:
1ANDREA TORRENTE, PIERO SCHLESINGER, Manuale di Diritto Privato, XIX Edizione, Giuffre Editore, p. 669.
2ANGELO LUMINOSO; La Compravendita, Settima Edizione, G. Giappichelli Editore, p. 152
3ALBERTO MUSY, La Vendita, Utet, 2001, p. 273
4ANDREA TORRENTE, PIERO SCHLESINGER, Manuale di Diritto Privato, XIX Edizione, Giuffre Editore, p. 669.
5ALBERTO MUSY, La Vendita, Utet, 2001, p. . 274
6FRANCESCO GAZZONI, Manuale di Diritto Privato, Edizione Scientifiche Italiane, p. 1104-1005
7ALBERTO MUSY, La Vendita, Utet, 2001, p. 274
8ALBERTO MUSY, La Vendita, Utet 2001, p. 274
9ALBERTO MUSY, La Vendita, Utet, 2001, p. 275

02/01/12

Introduzione alla compravendita


In questo paper si andrà ad affrontare la tematica della Compravendita, focalizzandosi in particolare
su tutti gli aspetti giuridici che fanno capo alla figura giuridica del Compratore.

Sebbene a prima vista potrebbe essere semplice e chiara, vi sono numerosi aspetti e varie sfumature
da tenere presente che meritano una maggiore ed approfondita analisi per chiarire precisamente
tutto ciò che è necessario sapere su questa figura quando ci si accinge a stipulare un contratto di
compravendita.

Il paper ha lo scopo di analizzare e chiarire gli aspetti riguardanti il Compratore, mettendo a
disposizione sia di studenti, sia di avvocati e sia di semplici cittadini che vorranno approfondire la
loro conoscenza della materia un documento, suddiviso in sette capitoli, semplice ma preciso.

Nel primo capitolo, “Il Tempo e il Luogo”, viene affrontata la questione del pagamento nelle sue
molteplici e più frequenti modalità, in base al tempo (ad esempio se avviene prima di ricevere il
bene o dopo la consegna) e al luogo (ad esempio se a domicilio del compratore o del venditore).

Nel secondo capitolo, “Le Modalità di Pagamento”, si affronta la questione del come il pagamento
pattuito può avvenire, intendendo i vari strumenti. Particolare attenzione verrà attribuita ai caratteri
monetari del prezzo.

Nel terzo capitolo, “L’Esistenza del Prezzo”, ai analizzano le possibili “irregolarità” riguardanti
il prezzo che le due controparti hanno pattuito e se una di essa abbia sfruttato una posizione
contrattuale favorevole.

Nel quarto capitolo, “La Determinazione del Prezzo”, si esplicitano le apposite regole integrative
per il caso in cui le parti non abbiano determinato il prezzo o fissato i criteri per la sua
determinazione.

Nel quinto capitolo, “Interessi Compensativi e Moratori”, si discutono gli interessi a carico del
compratore da pagare al venditore nel caso di pagamenti dilazionati o more.

Nel sesto capitolo, “Compratore: Differenza tra consumatore e professionista”, si analizzano le
differenze che intercorrono tra il compratore consumatore che utilizza il bene per un suo scopo
personale e il compratore professionista che invece lo utilizza per una sua attività professionale.

Nel settimo capitolo, “La Convenzione di Vienna”, si discute di ciò che questa famosa convenzione
ha stabilito in caso di controparte estera.

Paper, ricerca, tesi, tesina sulla compravendita



Rieccomi aggiornare il blog con un paper (ricerca, tesina, tesi chiamatela come volete) sulla compravendita (più precisamente, sul compratore in un contratto di compravendita) fatta dal sottoscritto e da due miei compagni di corso, Mattia Marchese e Martina Didò che ringrazio per avermi gentilmente concesso di pubblicarla qui.

Qui i capitoli con i link.


INDICE

Capitolo I: Il tempo e il luogo del pagamento

Capitolo II: Le modalità di pagamento

Capitolo III: L’esistenza del Prezzo

Capitolo IV: La determinazione del prezzo

Capitolo V: Interessi compensativi e moratori

Capitolo VI: Compratore: differenza tra consumatore e professionista

Capitolo VII: La Convenzione di Vienna

Capitolo VIII: La Sentenza


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