L’articolo 1400 rimanda alla rappresentanza commerciale per le imprese agricole e commerciali.
Lo scopo della rappresentanza commerciale è tutelare coloro che vengono in contatto con l’imprenditore commerciale o un suo ausiliario.
L’ausiliario può essere:
• Interno (dipendenti
• Esterno (rapporto di collaborazione continua ed occasionale)
Gli ausiliari possono entrare in contatto con i terzi per conto dell’imprenditore, Possono essere anche di diverse tipologie e di vari livelli, dal dirigente al semplice commesso.
Per quanto riguarda la Rappresentanza Classica, il fatto che un soggetto operi per conto di un altro non implica che esso abbia ancora la rappresentanza, poiché questa deve essere conferita, così come la procura che diventa inefficace qualora non segua le regole.
Il vero problema della rappresentanza classica è che il terzo deve sempre accertare che ci sia la procura (quindi il potere di rappresentare l’interessato). A volte però la procura può non essere scritta, rendendo ancora più difficile quindi il lavoro di accertamento.
L’art. 1398 afferma anche che il contratto del falso rappresentante obbliga colui che ha fatto il falso al risarcimento, ma non il rappresentato.
Siccome per il mondo commerciale questa disciplina non sarebbe adeguata, si è creata la Rappresentanza Commerciale, che è ben diversa dalla Rappresentanza Classica:
Tutti gli ausiliari dell’imprenditore sono investiti, in quanto tali, del potere di rappresentanza dell’imprenditore, definita anche Ausiliaria. Qui la procura è necessaria solo nel caso l’imprenditore intenda ampliare o ridurre i poteri dell’ausiliario.
Il codice prevede 3 figure:
1. Institore (2203-2208): è il direttore generale, colui che è predisposto a quel determinato posto (preposizione institoria = collocamento nella .posizione institoria). Può essere a capo dell’azienda o di una sede secondaria o di un intero ramo d’impresa. Se ci sono più institori, essi possono agire disgiuntamente a meno che la procura dica altro. Non può comunque alienare o ipotecare beni immobili dell’imprenditore a meno di espressa autorizzazione; per questo non potrà vendere l’azienda né cambiare oggetto all’attività d’impresa. Ha anche la Rappresentanza Processuale, ovvero può stare in giudizio in nome del preponente se si tratta di obbligazioni riguardo l’esercizio a cui lui è preposto. Ha poi gli stessi obblighi dell’imprenditore (iscrizione nel registro delle imprese e tenuta delle scritture contabili). Nei fallimenti, solo l’imprenditore fallisce ma l’institore può essere condannato per bancarotta. La procura deve essere sottoscritta dal preponente e depositata al registro delle imprese. In mancanza delle iscrizioni, la rappresentanza si ritiene valida se il terzo era in buona fede. L’institore è personalmente obbligato se non afferma di agire in nome del preponente, tuttavia il terzo può agire anche contro il preponente per atti compiuti dall’institore che siano pertinenti all’esercizio dell’impresa a cui è preposto
2. Procuratore (2209): è il direttore di un settore specifico di un’attività d’impresa. Ha poteri decisionali e gestionali solo verso il suo settore. A loro si applicano le norme relative alla procura per l’institore (2206-2007). Hanno il potere di compiere atti relativi all’esercizio dell’impresa. I procuratori quando agiscono verso terzi devono spendere il nome dell’imprenditore. Se non lo fanno, sono personalmente responsabili
3. Commessi (2210-2213): hanno poteri limitati al proprio ruolo, non potendo concedere dilazioni e sconti se non espressamente autorizzati. Possono concludere i contratti con l’autorizzazione dell’imprenditore, ma se il contratto prevede particolari condizioni, non possono comunque modificarlo. Possono ricevere le lamentele dai terzi riguardo il contratto. Infine non possono esigere prezzi fuori dal locale d’impresa