08/11/09

Diritto commerciale: L'azienda

V – L'AZIENDA

Nozione di azienda. Organizzazione e avviamento.

Art. 2555

“L'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa”

Rapporto di mezzo a fine tra azienda e impresa

Azienda: apparato strumentale

Azienda è: insieme di beni eterogenei organizzati

che subiscono modificazioni anche radicali durante l'attività

caratterizzati da unità di tipo funzionale e unitaria destinazione

Avviamento: maggior valore del complesso aziendale causato dal rapporto di strumentalità e complementarietà che si crea tra i singoli elementi costitutivi per cui si assume un valore di scambio maggiore

oggettivo collegato a fattori che permangono anche se cambia il titolare

soggettivo collegato ad abilità operativa dell'imprenditore sul mercato

Norme sul trasferimento: art. 2556 – 2562

tutela dell'interesse generale di circolazione dell'azienda

Elementi costitutivi dell'azienda

Tutti i beni, di qualsiasi natura, organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa

Importa solo la destinazione, NON il titolo giuridico

segue che che qualifica di bene aziendale compete anche ai beni di proprietà di terzi

Bene aziendale le cose che possono formare oggetto di diritto

NON si può concepire l'azienda come complesso anche di rapporti giuridici

L'azienda: concezione atomistica/unitaria. Azienda e universalità di beni

Teorie unitarie: azienda come bene unico

nuovo e distinto

immateriale

simile a universalità di beni

può essere oggetto di diritto di proprietà unitario

Teorie atomistiche: semplice pluralità di beni

funzionalmente collegati

diritti diversi su ognuno di essi

NON esiste bene-azienda oggetto di autonomo diritto di proprietà

PREFERIBILE come scelta di base (art. 2561)

Teoria secondo cui azienda vada equiparata a una universalità di beni

Art. 670 c.p.c.

Art. 816 c.c. (norme sulle universalità di mobili)

Applicabilità diretta: da escludere

Applicabilità per analogia: applicabile

Al pari dell'universalità di mobili l'azienda: l'insieme dei beni mobili aziendali di proprietà dell'imprenditore è sottratto alla regola “possesso di buona fede vale titolo”

La circolazione dell'azienda

L'azienda può essere oggetto di atti di: vendita

conferimento in società

donazione

costituzione di diritti reali (usufrutto)

costituzione di diritti personali (affitto)

Possono ovviamente essere compiuti atti che riguardino uno o più beni aziendali singoli

Necessari criteri oggettivi per determinare trasferimento di azienda

NON è tuttavia necessario che sia trasferito in questo caso l'intero complesso aziendale

Necessario e sufficiente che sia trasferita: quantità di beni potenzialmente idonea

ad essere utilizzata per l'esercizio di una determinata attività d'impresa

da cui NON siano esclusi beni essenziali

Una volta stabilito trasferimento d'azienda, l'atto di disposizione contiene TUTTI i beni anche non specificati, che passano all'acquirente nella stessa condizione giuridica in cui si trovavano presso il trasferente (salvo pattuizioni contrarie)

Forme da osservare: art. 2556

ossia quelle stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni

in più: per imprese soggette a registrazione prevista prova per iscritto

contratti soggetti a iscrizione nel registro delle imprese

(disposizione: atto pubblico)

Vendita dell'azienda. Divieto di concorrenza dell'alienante

Art. 2557 – Divieto di concorrenza dell'alienante

“chi aliena un'azienda commerciale deve astenersi, per un periodo massimo di 5 anni dal trasferimento, dall'iniziare una nuova impresa che possa per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze, sviare la clientela dell'azienda ceduta”

Se azienda agricola, divieto opera solo per attività a essa connesse

Divieto derogabile

allungabile ma MAI oltre i 5 anni

relativo

basata su potenziale idoneità a sottrarre clientela

Applicabile in caso di vendita volontaria

in caso di vendita coattiva

Altre ipotesi: divisione ereditaria

ovvero scioglimento della società con assegnazione dell'azienda sociale a un socio come quota di liquidazione

nonostante apparenza di non-trasferimento, si tiene conto di valore di avviamento dovuto a clientela. Si applica quindi 2557

vendita dell'intera partecipazione sociale (o partecipazione di controllo)

risultato sostanzialmente coincidente con trasferimento di azienda, si considera valido il 2557 per via analogica

Tuttavia problemi: inizio di nuova impresa usando prestanome

inizio di nuova impresa usando società di comodo

ingresso come dirigente in impresa concorrente

si diventa amministratore unico di società concorrente

qui sussiste inizio di nuova impresa concorrente?

Tendenza a interpretazione estensiva del 2557: divieto violato in ogni caso in cui ci sia sviamento della clientela

La successione nei contratti aziendali

Agevolato ingresso dell'acquirente nei rapporti contrattuali in corso d'esecuzione

In quanto ha ufficialmente interesse a subentrare

È previsto che: l'acquirente subentra nei contratti stipulati non personali

salvo diversa pattuizione

NON è richiesta esplicita volontà

il terzo contraente ha diritto di recesso entro 3 mesi dalla notizia del trasferimento, previa giusta causa

salva responsabilità dell'alienante

Deroga a diritto comune:

in diritto comune la cessione del contratto NON può avvenire senza il consenso del contraente ceduto

in rapporti con imprenditore che hanno per oggetto prestazioni non personali inerenti l'esercizio d'impresa

il consenso del terzo non è più necessario e l'effetto si produce dal momento stesso del trasferimento

Recesso possibile con effetti ex nunc

con giusta causa

con situazione oggettiva per cui non possa fare affidamento su esecuzione del contratto

determina definitiva estinzione del contratto

Crediti e debiti aziendali

Obbligazioni per cui imprenditore ha già adempiuto e il terzo no – gli resta un credito

imprenditore NON ha già adempiuto ma il terzo si – gli resta un debito

Secondo articoli 2559 e 2560

Deroghe a diritto comune

Crediti per semplificare le formalità per rendere opponibile la cessione di crediti a terzi

ci si basa su notifica collettiva: iscrizione nel registro delle imprese tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede all'alienante

Debiti scopo di evitare che variazione di patrimonio dell'alienante pregiudichi aspettative di soddisfacimento dei creditori aziendali

rimane principio per cui non è ammesso il mutamento del debitore senza

il consenso del creditore

riguardante la liberazione dell'alienante

MA è derogato per le sole aziende commerciali il principio di responsabilità personale

rispondono dei debiti alienante e acquirente IN SOLIDO

(responsabilità che sussiste solo per debiti aziendali in libri contabili obbligatori)

Salvo pattuizioni espresse

l'acquirente riceve pagamenti dei crediti anteriori come legittimato a riscuotere per conto dell'alienante e sarà lui tenuto a trasferirgli quanto riscosso

Per la stessa ragione pagherà i debiti anteriori e avrà diritto di rivalsa sull'alienante.

Diritto commerciale: Lo statuto dell'imprenditore commerciale: la pubblicità legale, scritture contabili, rappresentanza commerciale,

IV – LO STATUTO DELL'IMPRENDITORE COMMERCIALE

Premessa

Esistono statuti settoriali per tipi di imprese commerciali

Esempio: imprese bancarie

imprese assicurative

imprese editoriali

società di revisione contabile

società di gestione di organismi di investimento collettivo

società di investimento a capitale variabile

società di intermediazione mobiliare

LA PUBBLICITÀ LEGALE

La pubblicità delle imprese commerciali

Necessità di informazioni veritiere e non contestabili

Esigenza soddisfatta tramite registro delle imprese

con funzione di pubblicità legale

(opponibile a terzi)

previsto da codice 1942, non trovò applicazione fino al 1997, anno di piena operatività del registro delle imprese, mai istituito dal '42, lasciando un lungo periodo di regime transitorio

Attuale registro delle imprese strumento di pubblicità legale

strumento di informazione sui dati organizzativi

iscrizione estesa a imprenditori agricoli

imprenditori piccoli

società semplici

tenuta del registro affidata a camcom

tenuta tramite tecniche informatiche

pubblico

Il registro delle imprese

Istituito in ciascuna provincia presso le camcom

Sezioni: ordinaria

speciali

Tenuti a iscrizione in sezione ordinaria: imprenditori individuali commerciali non piccoli

tutte le società tranne la semplice

consorzi tra imprenditori con attività esterna

gruppi europei di interesse economico (sede in ITA)

enti pubblici con oggetto esclusivo/principale di attività commerciale

società estere con sede principale in ITA

Sezioni speciali: prima sezione

imprenditori esonerati dal codice civile ossia

imprenditori individuali agricoli

piccoli imprenditori

società semplici

imprenditori artigiani (iscritti già nel relativo albo)

seconda sezione

società tra professionisti

terza sezione

legami di gruppo

quarta sezione

imprese sociali

Regole: iscrizione avviene in provincia in cui impresa ha sede

cancellazione d'ufficio di impresa che ha cessato attività (qualora imprenditore non vi provveda)

controllo d'ufficio della regolarità formale (controversia su controllo anche su validità)

iscrizione avviene senza indugio e comunque entro 10 gg dalla domanda

inosservanza dell'obbligo di registrazione è PUNITA con sanzioni amm pecuniarie e sanzioni indirette

iscrizione in sezione ordinaria ha funzione solo dichiarativa

talora iscrizione è presupposto per applicazione di regime giuridico (es: SNC)

iscrizione in sezioni speciali ha funzione solo di certificazione anagrafica

pubblicità notizia

tranne per imprenditori agricoli e società semplici agricole (anche legale)

LE SCRITTURE CONTABILI

L'obbligo di tenuta delle scritture contabili

Necessità di costante informazione

costante controllo

Scritture contabili rappresentazione quantitativa e/o monetaria

della situazione del patrimonio dell'imprenditore

del risultato economico dell'attività svolta

Art. 2214

OBBLIGO per imprenditori commerciali e per società commerciali

NON si applica ai piccoli imprenditori

Principio generale: tenere le scritture contabili richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa tra cui libro cassa

libro mastro

libro magazzino

IN OGNI CASO tenere libro giornale

libro degli inventari (chiuso con bilancio)

Regole: tenuta secondo norme di ordinata contabilità

conservazione per 10 anni

sanzioni eventuali e indirette contro chi NON tiene le scritture

(penali in caso di bancarotta)

Rilevanza esterna delle scritture contabili. Efficacia probatoria

In via di principio le scritture sono destinate a rimanere nella sfera interna dell'imprenditore

Regole: bilancio di società di capitali e cooperative pubblico

imprese soggette a controllo pubblico NON sussiste diritto al segreto

v/ organi di vigilanza

sempre utilizzabili da terzi su piano processuale

LA RAPPRESENTANZA COMMERCIALE

Collaborazione di altri soggetti ausiliari interni e subordinati

ausiliari esterni e autonomi

Figure tipiche di ausiliari interni: institori

procuratori

commessi

Necessario espressa dichiarazione di volontà procura

che definisce il potere nei suoi limiti

terzo deve verificarne l'esistenza

(problema del falsus procurator)

L'institore

Art. 2203, 1° e 2° comma

“È institore colui che è preposto dal titolare all'esercizio dell'impresa, o di una sede secondaria o di un ramo particolare della stessa”

Di regola è un lavoratore subordinato con qualifica di dirigente

è al vertice della gerarchia del personale (in virtù di atto di predisposizione)

possono esserci più institori (agiscono distintamente)

è tenuto congiuntamente con l'imprenditore all'adempimento degli obblighi

in caso di fallimento subisce anche lui le sanzioni penali

Poteri: di gestione

potere di rappresentanza

può compiere in nome dell'imprenditore tutti gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa

rappresentanza processuale attiva/passiva

(poteri ampliabili/limitazione dall'imprenditore – necessaria pubblicazione in registro delle imprese – regole analoghe per revoca)

Doveri: di rendere palese al terzo contraente la sua veste

se non lo fa, obbliga solo se stesso

Il procuratore

Art. 2209

“Coloro che, in base a un rapporto continuativo, hanno il potere di compiere per l'imprenditore gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa, pur non essendo preposti ad esso”

Sono in sostanza ausiliari subordinati di grado inferiore rispetto all'institore perché:

non sono posti a capo dell'impresa o di un ramo subordinato

il loro potere decisionale è circoscritto a un particolare settore operativo

Poteri: ex lege – potere di rappresentanza generale (limitato a specie di operazioni)

Regole: NON ha rappresentanza processuale (a meno che non gli sia conferita)

NON è soggetto agli obblighi

I commessi

Sono ausiliari subordinati a cui sono affidate mansioni esecutive e materiali che li pongono in contatto con terzi.

Art. 2010

“possono compiere gli atti che ordinariamente comporta la specie di operazioni di cui sono incaricati”

Poteri: rappresentanza anche in mancanza di atto specifico di conferimento

Regole: NON possono esigere il prezzo delle merci di cui NON facciano consegna

NON possono concedere sconti o delazioni che non siano d'uso

NON possono derogare alle condizioni generali di contratto

NON possono esigere il prezzo fuori dai locali o non in cassa

(se preposti a vendere nei locali d'impresa)

Poteri limitabili e/o ampliabili

NON esiste un sistema di pubblicità legale: le limitazioni sono opponibili a terzi se portate a conoscenza di essi con mezzi idonei o se si prova l'effettiva conoscenza

Diritto commerciale: L'acquisto della qualità di imprenditore: capacitè e impresa

CAPACITÀ E IMPRESA

Incapacità e incompatibilità

Capacità si acquista con piena capacità di agire

si perde con interdizione o inabilitazione

In caso di violazione in testa all'incapace NON sorge qualità di imprenditore

NON sono limitazioni le semplici incompatibilità

In caso di violazione non viene precluso l'acquisto di qualità di imprenditore ma vengono applicate sole sanzioni amministrative e aggravamento di sanzioni penali per bancarotta

NON costituisce limitazione l'inabilitazione temporanea

Impresa commerciale dell'incapace

Possibile esercizio di attività di impresa per conto e nell'interesse di incapaci o da parte di soggetti limitatamente capaci di agire

Incapaci rappresentante legale dell'incapace può compiere atti di ordinaria amministrazione

può compiere atti di straordinaria amministrazione solo in casi di necessità o utilità evidente

Divieto assoluto di inizio di impresa per minore

interdetto

inabilitato

quindi autorizzata solo continuazione di attività d'impresa (previa autorizzazione)

Minore in nessun caso è consentito l'inizio di nuova impresa commerciale in nome e interesse

solo previa autorizzazione del tribunale rappresentante legale può continuare impresa

Interdetto stesse regole come minore

Inabilitato non può cominciare nuova impresa

capacità di agire limitata a atti di ordinaria amministrazione

può continuare impresa (pur con assistenza di curatore)

autorizzazione può essere subordinata a nomina di un institore

Minore emancipato può iniziare una nuova impresa

con autorizzazione minore emancipato ottiene piena capacità di agire

Beneficiario di amm di sostegno può iniziare/continuare impresa senza assistenza

SALVO che giudice tutelare disponga diversamente

atti per cui si richiedere rappresentanza/assistenza

dell'amministratore di sostegno

Esercizio autorizzato di impresa determina acquisto di qualità di imprenditore commerciale da parte dell'incapace (con conseguenze del caso)

Problema del fallimento: colpito rappresentante legale...?

Diritto commerciale: L'acquisto della qualità di imprenditore: l'imputazione dell'attività d'impresa, l'inizio e la fine dell'impresa

III – L'ACQUISTO DELLA QUALITÀ DI IMPRENDITORE

Premessa

Presupposto per applicazione del complesso di norme dell'imprenditore (commerciale)

Art. 2082

“Si diventa imprenditori con esercizio di attività di impresa”

Nulla viene detto a riguardo dell'imputazione di attività d'impresa

Qual è il momento iniziale di attività d'impresa?

L'IMPUTAZIONE DELL'ATTIVITÀ D'IMPRESA

Esercizio diretto dell'attività d'impresa

Individuazione soggetto: nessun problema se atti in nome e per conto suo

Problema del mandante/mandatario

Segue che: diventa imprenditore colui che esercita personalmente l'attività di impresa compiendo in nome proprio gli atti relativi. NON diventa imprenditore il soggetto che gestisce l'altrui impresa operando spendendo il nome dell'imprenditore, per effetto del potere di rappresentanza conferitogli dal rappresentato o riconosciutogli dalla legge.

Perciò, in caso di rappresentanza, imprenditore è il rappresentato

Esercizio indiretto dell'attività d'impresa. Teoria dell'imprenditore occulto

Due soggetti: imprenditore palese o prestanome

colui il quale compie in proprio nome gli atti d'impresa

dominus dell'impresa

colui che fornisce al primo mezzi finanziari, dirige e ottiene i guadagni

Indubbio che: creditori possono provocare fallimento del prestanome

creditori da prestanome ricevono ben poco

trasferimento del rischio d'impresa

Come risolvere la cosa?

Tesi: esclusione del fatto che sia requisito necessario la spendita del nome

al fine di imputazione responsabilità d'impresa

su base del principio dell'inscindibilità del rapporto potere-responsabilità

si ha responsabilità cumulativa tra imprenditore palese e dominus

su base della teoria dell'imprenditore occulto

il dominus fallisce sempre e comunque qualora fallisca il prestanome

basata su principio del socio occulto di società palese

socio occulto di società occulta

responsabilità perciò di CHIUNQUE palesemente o occultamente domini un'impresa a lui anche non formalmente imputabile

(anche il socio tiranno)

ragionamento tuttavia non corretto

Critica: si presume l'esistenza per la tesi precedente di due criteri generali di imputazione nell'ordinamento: criterio formale

della spendita del nome

criterio sostanziale

del potere di direzione

NON è vero che la responsabilità illimitata è collegata al potere di gestione

indimostrabile perchè: smentita da ordinamento società capitali

per legge fallimentare

socio occulto di società palese risponde per lo stesso motivo per cui tutti gli altri soci rispondono: ossia perchè fanno parte della società

socio occulto di società occulta nasconde anche la società ma la sostanza non cambia: la società esiste di fatto

nella fattispecie imprenditore occulto/palese non esiste nessuna società

tra dominus e prestanome (perchè mancano elementi costitutivi)

situazione giuridica pertanto qualitativamente diversa

Segue che: dominio di fatto NON è condizione sufficiente per esporre a responsabilità e/o fallimento

Situazione NON iniqua in quanto: creditori che si tutelerebbero lo sarebbero OLTRE i limiti della tutela (si gioverebbero di un patrimonio su cui NON potevano fare affidamento)

Tutela ulteriore vs socio tiranno: comportamenti integrano gli estremi di autonoma attività d'impresa a latere – risponderanno perciò come imprenditori.

INIZIO E FINE DELL'IMPRESA

Inizio dell'impresa

La qualità di imprenditore si acquista con l'effettivo inizio dell'esercizio dell'attività d'impresa.

NON è sufficiente l'intenzione.

Diverso principio per società: acquisto qualità imprenditori fino da costituzione

anche se serve fase attuativa

(applicazione principio di effettività)

Attività di organizzazione e attività d'esercizio

Compimento di atti tipici d'impresa

preceduto da fase organizzativa un solo atto rende certo che l'attività è cominciata

NON preceduto da fase organ. ripetizione nel tempo rende certo che si tratta di atti d'esercizio non occasionali

Problema: attività preliminare di organizzazione è già attività d'impresa?

In teoria si, perchè: pone esigenze di tutela del credito non diverse dal normale

non necessariamente serve un apparato aziendale

Tuttavia devono stare all'interno di criteri di numero e sensibilità per stabilire in modo non equivoco l'orientamento stabile dell'attività verso un determinato fine produttivo

Pertanto un singolo atto di solito NON è sufficiente, TRANNE che per società, in casi particolarmente qualificati

La fine dell'impresa

Passato: distinzione individuali

fine con cessazione dell'attività

società

con cancellazione da registro imprese

originaria versione art. 10 l. fall: imprenditore commerciale dichiarabile fallito entro un anno dalla cessazione dell'impresa

Attenzione: fase di liquidazione piuttosto lunga (ancora da considerarsi esercizio d'impresa)

termina solo con definitiva disgregazione del complesso aziendale

NON necessaria tuttavia completa definizione dei rapporti sorti durante l'esercizio d'impresa (crediti e debiti)

Pertanto l'anno di decorrenza sarebbe partito da momento in cui insolvenza impossibile

(soddisfatti tutti i creditori)

Disparità di trattamento dichiarata incostituzionale

NUOVO art. 10 l. fall.

“Gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo”

Cancellazione: condizione necessaria per beneficio del termine annuale

Segue che: società irregolari/occulte non hanno limiti di tempo per fallimento finchè sussistono debiti insoluti (come imprenditore fisico non iscritto)

Per imprenditori e società cancellati d'ufficio: cancellazione NON sufficiente. Si aggiunge:

cessazione dell'attività

disgregazione del complesso aziendale

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