08/11/09

Diritto commerciale: L'azienda

V – L'AZIENDA

Nozione di azienda. Organizzazione e avviamento.

Art. 2555

“L'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa”

Rapporto di mezzo a fine tra azienda e impresa

Azienda: apparato strumentale

Azienda è: insieme di beni eterogenei organizzati

che subiscono modificazioni anche radicali durante l'attività

caratterizzati da unità di tipo funzionale e unitaria destinazione

Avviamento: maggior valore del complesso aziendale causato dal rapporto di strumentalità e complementarietà che si crea tra i singoli elementi costitutivi per cui si assume un valore di scambio maggiore

oggettivo collegato a fattori che permangono anche se cambia il titolare

soggettivo collegato ad abilità operativa dell'imprenditore sul mercato

Norme sul trasferimento: art. 2556 – 2562

tutela dell'interesse generale di circolazione dell'azienda

Elementi costitutivi dell'azienda

Tutti i beni, di qualsiasi natura, organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa

Importa solo la destinazione, NON il titolo giuridico

segue che che qualifica di bene aziendale compete anche ai beni di proprietà di terzi

Bene aziendale le cose che possono formare oggetto di diritto

NON si può concepire l'azienda come complesso anche di rapporti giuridici

L'azienda: concezione atomistica/unitaria. Azienda e universalità di beni

Teorie unitarie: azienda come bene unico

nuovo e distinto

immateriale

simile a universalità di beni

può essere oggetto di diritto di proprietà unitario

Teorie atomistiche: semplice pluralità di beni

funzionalmente collegati

diritti diversi su ognuno di essi

NON esiste bene-azienda oggetto di autonomo diritto di proprietà

PREFERIBILE come scelta di base (art. 2561)

Teoria secondo cui azienda vada equiparata a una universalità di beni

Art. 670 c.p.c.

Art. 816 c.c. (norme sulle universalità di mobili)

Applicabilità diretta: da escludere

Applicabilità per analogia: applicabile

Al pari dell'universalità di mobili l'azienda: l'insieme dei beni mobili aziendali di proprietà dell'imprenditore è sottratto alla regola “possesso di buona fede vale titolo”

La circolazione dell'azienda

L'azienda può essere oggetto di atti di: vendita

conferimento in società

donazione

costituzione di diritti reali (usufrutto)

costituzione di diritti personali (affitto)

Possono ovviamente essere compiuti atti che riguardino uno o più beni aziendali singoli

Necessari criteri oggettivi per determinare trasferimento di azienda

NON è tuttavia necessario che sia trasferito in questo caso l'intero complesso aziendale

Necessario e sufficiente che sia trasferita: quantità di beni potenzialmente idonea

ad essere utilizzata per l'esercizio di una determinata attività d'impresa

da cui NON siano esclusi beni essenziali

Una volta stabilito trasferimento d'azienda, l'atto di disposizione contiene TUTTI i beni anche non specificati, che passano all'acquirente nella stessa condizione giuridica in cui si trovavano presso il trasferente (salvo pattuizioni contrarie)

Forme da osservare: art. 2556

ossia quelle stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni

in più: per imprese soggette a registrazione prevista prova per iscritto

contratti soggetti a iscrizione nel registro delle imprese

(disposizione: atto pubblico)

Vendita dell'azienda. Divieto di concorrenza dell'alienante

Art. 2557 – Divieto di concorrenza dell'alienante

“chi aliena un'azienda commerciale deve astenersi, per un periodo massimo di 5 anni dal trasferimento, dall'iniziare una nuova impresa che possa per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze, sviare la clientela dell'azienda ceduta”

Se azienda agricola, divieto opera solo per attività a essa connesse

Divieto derogabile

allungabile ma MAI oltre i 5 anni

relativo

basata su potenziale idoneità a sottrarre clientela

Applicabile in caso di vendita volontaria

in caso di vendita coattiva

Altre ipotesi: divisione ereditaria

ovvero scioglimento della società con assegnazione dell'azienda sociale a un socio come quota di liquidazione

nonostante apparenza di non-trasferimento, si tiene conto di valore di avviamento dovuto a clientela. Si applica quindi 2557

vendita dell'intera partecipazione sociale (o partecipazione di controllo)

risultato sostanzialmente coincidente con trasferimento di azienda, si considera valido il 2557 per via analogica

Tuttavia problemi: inizio di nuova impresa usando prestanome

inizio di nuova impresa usando società di comodo

ingresso come dirigente in impresa concorrente

si diventa amministratore unico di società concorrente

qui sussiste inizio di nuova impresa concorrente?

Tendenza a interpretazione estensiva del 2557: divieto violato in ogni caso in cui ci sia sviamento della clientela

La successione nei contratti aziendali

Agevolato ingresso dell'acquirente nei rapporti contrattuali in corso d'esecuzione

In quanto ha ufficialmente interesse a subentrare

È previsto che: l'acquirente subentra nei contratti stipulati non personali

salvo diversa pattuizione

NON è richiesta esplicita volontà

il terzo contraente ha diritto di recesso entro 3 mesi dalla notizia del trasferimento, previa giusta causa

salva responsabilità dell'alienante

Deroga a diritto comune:

in diritto comune la cessione del contratto NON può avvenire senza il consenso del contraente ceduto

in rapporti con imprenditore che hanno per oggetto prestazioni non personali inerenti l'esercizio d'impresa

il consenso del terzo non è più necessario e l'effetto si produce dal momento stesso del trasferimento

Recesso possibile con effetti ex nunc

con giusta causa

con situazione oggettiva per cui non possa fare affidamento su esecuzione del contratto

determina definitiva estinzione del contratto

Crediti e debiti aziendali

Obbligazioni per cui imprenditore ha già adempiuto e il terzo no – gli resta un credito

imprenditore NON ha già adempiuto ma il terzo si – gli resta un debito

Secondo articoli 2559 e 2560

Deroghe a diritto comune

Crediti per semplificare le formalità per rendere opponibile la cessione di crediti a terzi

ci si basa su notifica collettiva: iscrizione nel registro delle imprese tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede all'alienante

Debiti scopo di evitare che variazione di patrimonio dell'alienante pregiudichi aspettative di soddisfacimento dei creditori aziendali

rimane principio per cui non è ammesso il mutamento del debitore senza

il consenso del creditore

riguardante la liberazione dell'alienante

MA è derogato per le sole aziende commerciali il principio di responsabilità personale

rispondono dei debiti alienante e acquirente IN SOLIDO

(responsabilità che sussiste solo per debiti aziendali in libri contabili obbligatori)

Salvo pattuizioni espresse

l'acquirente riceve pagamenti dei crediti anteriori come legittimato a riscuotere per conto dell'alienante e sarà lui tenuto a trasferirgli quanto riscosso

Per la stessa ragione pagherà i debiti anteriori e avrà diritto di rivalsa sull'alienante.

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails