V – L'AZIENDA
Nozione di azienda. Organizzazione e avviamento.
Art. 2555
“L'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa”
Rapporto di mezzo a fine tra azienda e impresa
Azienda: apparato strumentale
Azienda è: insieme di beni eterogenei organizzati
che subiscono modificazioni anche radicali durante l'attività
caratterizzati da unità di tipo funzionale e unitaria destinazione
Avviamento: maggior valore del complesso aziendale causato dal rapporto di strumentalità e complementarietà che si crea tra i singoli elementi costitutivi per cui si assume un valore di scambio maggiore
oggettivo collegato a fattori che permangono anche se cambia il titolare
soggettivo collegato ad abilità operativa dell'imprenditore sul mercato
Norme sul trasferimento: art. 2556 – 2562
tutela dell'interesse generale di circolazione dell'azienda
Elementi costitutivi dell'azienda
Tutti i beni, di qualsiasi natura, organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa
Importa solo la destinazione, NON il titolo giuridico
segue che che qualifica di bene aziendale compete anche ai beni di proprietà di terzi
Bene aziendale le cose che possono formare oggetto di diritto
NON si può concepire l'azienda come complesso anche di rapporti giuridici
L'azienda: concezione atomistica/unitaria. Azienda e universalità di beni
Teorie unitarie: azienda come bene unico
nuovo e distinto
immateriale
simile a universalità di beni
può essere oggetto di diritto di proprietà unitario
Teorie atomistiche: semplice pluralità di beni
funzionalmente collegati
diritti diversi su ognuno di essi
NON esiste bene-azienda oggetto di autonomo diritto di proprietà
PREFERIBILE come scelta di base (art. 2561)
Teoria secondo cui azienda vada equiparata a una universalità di beni
Art. 670 c.p.c.
Art. 816 c.c. (norme sulle universalità di mobili)
Applicabilità diretta: da escludere
Applicabilità per analogia: applicabile
Al pari dell'universalità di mobili l'azienda: l'insieme dei beni mobili aziendali di proprietà dell'imprenditore è sottratto alla regola “possesso di buona fede vale titolo”
La circolazione dell'azienda
L'azienda può essere oggetto di atti di: vendita
conferimento in società
donazione
costituzione di diritti reali (usufrutto)
costituzione di diritti personali (affitto)
Possono ovviamente essere compiuti atti che riguardino uno o più beni aziendali singoli
Necessari criteri oggettivi per determinare trasferimento di azienda
NON è tuttavia necessario che sia trasferito in questo caso l'intero complesso aziendale
Necessario e sufficiente che sia trasferita: quantità di beni potenzialmente idonea
ad essere utilizzata per l'esercizio di una determinata attività d'impresa
da cui NON siano esclusi beni essenziali
Una volta stabilito trasferimento d'azienda, l'atto di disposizione contiene TUTTI i beni anche non specificati, che passano all'acquirente nella stessa condizione giuridica in cui si trovavano presso il trasferente (salvo pattuizioni contrarie)
Forme da osservare: art. 2556
ossia quelle stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni
in più: per imprese soggette a registrazione prevista prova per iscritto
contratti soggetti a iscrizione nel registro delle imprese
(disposizione: atto pubblico)
Vendita dell'azienda. Divieto di concorrenza dell'alienante
Art. 2557 – Divieto di concorrenza dell'alienante
“chi aliena un'azienda commerciale deve astenersi, per un periodo massimo di 5 anni dal trasferimento, dall'iniziare una nuova impresa che possa per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze, sviare la clientela dell'azienda ceduta”
Se azienda agricola, divieto opera solo per attività a essa connesse
Divieto derogabile
allungabile ma MAI oltre i 5 anni
relativo
basata su potenziale idoneità a sottrarre clientela
Applicabile in caso di vendita volontaria
in caso di vendita coattiva
Altre ipotesi: divisione ereditaria
ovvero scioglimento della società con assegnazione dell'azienda sociale a un socio come quota di liquidazione
nonostante apparenza di non-trasferimento, si tiene conto di valore di avviamento dovuto a clientela. Si applica quindi 2557
vendita dell'intera partecipazione sociale (o partecipazione di controllo)
risultato sostanzialmente coincidente con trasferimento di azienda, si considera valido il 2557 per via analogica
Tuttavia problemi: inizio di nuova impresa usando prestanome
inizio di nuova impresa usando società di comodo
ingresso come dirigente in impresa concorrente
si diventa amministratore unico di società concorrente
qui sussiste inizio di nuova impresa concorrente?
Tendenza a interpretazione estensiva del 2557: divieto violato in ogni caso in cui ci sia sviamento della clientela
La successione nei contratti aziendali
Agevolato ingresso dell'acquirente nei rapporti contrattuali in corso d'esecuzione
In quanto ha ufficialmente interesse a subentrare
È previsto che: l'acquirente subentra nei contratti stipulati non personali
salvo diversa pattuizione
NON è richiesta esplicita volontà
il terzo contraente ha diritto di recesso entro 3 mesi dalla notizia del trasferimento, previa giusta causa
salva responsabilità dell'alienante
Deroga a diritto comune:
in diritto comune la cessione del contratto NON può avvenire senza il consenso del contraente ceduto
in rapporti con imprenditore che hanno per oggetto prestazioni non personali inerenti l'esercizio d'impresa
il consenso del terzo non è più necessario e l'effetto si produce dal momento stesso del trasferimento
Recesso possibile con effetti ex nunc
con giusta causa
con situazione oggettiva per cui non possa fare affidamento su esecuzione del contratto
determina definitiva estinzione del contratto
Crediti e debiti aziendali
Obbligazioni per cui imprenditore ha già adempiuto e il terzo no – gli resta un credito
imprenditore NON ha già adempiuto ma il terzo si – gli resta un debito
Secondo articoli 2559 e 2560
Deroghe a diritto comune
Crediti per semplificare le formalità per rendere opponibile la cessione di crediti a terzi
ci si basa su notifica collettiva: iscrizione nel registro delle imprese tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede all'alienante
Debiti scopo di evitare che variazione di patrimonio dell'alienante pregiudichi aspettative di soddisfacimento dei creditori aziendali
rimane principio per cui non è ammesso il mutamento del debitore senza
il consenso del creditore
riguardante la liberazione dell'alienante
MA è derogato per le sole aziende commerciali il principio di responsabilità personale
rispondono dei debiti alienante e acquirente IN SOLIDO
(responsabilità che sussiste solo per debiti aziendali in libri contabili obbligatori)
Salvo pattuizioni espresse
l'acquirente riceve pagamenti dei crediti anteriori come legittimato a riscuotere per conto dell'alienante e sarà lui tenuto a trasferirgli quanto riscosso
Per la stessa ragione pagherà i debiti anteriori e avrà diritto di rivalsa sull'alienante.