08/11/09

Diritto commerciale: Lo statuto dell'imprenditore commerciale: la pubblicità legale, scritture contabili, rappresentanza commerciale,

IV – LO STATUTO DELL'IMPRENDITORE COMMERCIALE

Premessa

Esistono statuti settoriali per tipi di imprese commerciali

Esempio: imprese bancarie

imprese assicurative

imprese editoriali

società di revisione contabile

società di gestione di organismi di investimento collettivo

società di investimento a capitale variabile

società di intermediazione mobiliare

LA PUBBLICITÀ LEGALE

La pubblicità delle imprese commerciali

Necessità di informazioni veritiere e non contestabili

Esigenza soddisfatta tramite registro delle imprese

con funzione di pubblicità legale

(opponibile a terzi)

previsto da codice 1942, non trovò applicazione fino al 1997, anno di piena operatività del registro delle imprese, mai istituito dal '42, lasciando un lungo periodo di regime transitorio

Attuale registro delle imprese strumento di pubblicità legale

strumento di informazione sui dati organizzativi

iscrizione estesa a imprenditori agricoli

imprenditori piccoli

società semplici

tenuta del registro affidata a camcom

tenuta tramite tecniche informatiche

pubblico

Il registro delle imprese

Istituito in ciascuna provincia presso le camcom

Sezioni: ordinaria

speciali

Tenuti a iscrizione in sezione ordinaria: imprenditori individuali commerciali non piccoli

tutte le società tranne la semplice

consorzi tra imprenditori con attività esterna

gruppi europei di interesse economico (sede in ITA)

enti pubblici con oggetto esclusivo/principale di attività commerciale

società estere con sede principale in ITA

Sezioni speciali: prima sezione

imprenditori esonerati dal codice civile ossia

imprenditori individuali agricoli

piccoli imprenditori

società semplici

imprenditori artigiani (iscritti già nel relativo albo)

seconda sezione

società tra professionisti

terza sezione

legami di gruppo

quarta sezione

imprese sociali

Regole: iscrizione avviene in provincia in cui impresa ha sede

cancellazione d'ufficio di impresa che ha cessato attività (qualora imprenditore non vi provveda)

controllo d'ufficio della regolarità formale (controversia su controllo anche su validità)

iscrizione avviene senza indugio e comunque entro 10 gg dalla domanda

inosservanza dell'obbligo di registrazione è PUNITA con sanzioni amm pecuniarie e sanzioni indirette

iscrizione in sezione ordinaria ha funzione solo dichiarativa

talora iscrizione è presupposto per applicazione di regime giuridico (es: SNC)

iscrizione in sezioni speciali ha funzione solo di certificazione anagrafica

pubblicità notizia

tranne per imprenditori agricoli e società semplici agricole (anche legale)

LE SCRITTURE CONTABILI

L'obbligo di tenuta delle scritture contabili

Necessità di costante informazione

costante controllo

Scritture contabili rappresentazione quantitativa e/o monetaria

della situazione del patrimonio dell'imprenditore

del risultato economico dell'attività svolta

Art. 2214

OBBLIGO per imprenditori commerciali e per società commerciali

NON si applica ai piccoli imprenditori

Principio generale: tenere le scritture contabili richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa tra cui libro cassa

libro mastro

libro magazzino

IN OGNI CASO tenere libro giornale

libro degli inventari (chiuso con bilancio)

Regole: tenuta secondo norme di ordinata contabilità

conservazione per 10 anni

sanzioni eventuali e indirette contro chi NON tiene le scritture

(penali in caso di bancarotta)

Rilevanza esterna delle scritture contabili. Efficacia probatoria

In via di principio le scritture sono destinate a rimanere nella sfera interna dell'imprenditore

Regole: bilancio di società di capitali e cooperative pubblico

imprese soggette a controllo pubblico NON sussiste diritto al segreto

v/ organi di vigilanza

sempre utilizzabili da terzi su piano processuale

LA RAPPRESENTANZA COMMERCIALE

Collaborazione di altri soggetti ausiliari interni e subordinati

ausiliari esterni e autonomi

Figure tipiche di ausiliari interni: institori

procuratori

commessi

Necessario espressa dichiarazione di volontà procura

che definisce il potere nei suoi limiti

terzo deve verificarne l'esistenza

(problema del falsus procurator)

L'institore

Art. 2203, 1° e 2° comma

“È institore colui che è preposto dal titolare all'esercizio dell'impresa, o di una sede secondaria o di un ramo particolare della stessa”

Di regola è un lavoratore subordinato con qualifica di dirigente

è al vertice della gerarchia del personale (in virtù di atto di predisposizione)

possono esserci più institori (agiscono distintamente)

è tenuto congiuntamente con l'imprenditore all'adempimento degli obblighi

in caso di fallimento subisce anche lui le sanzioni penali

Poteri: di gestione

potere di rappresentanza

può compiere in nome dell'imprenditore tutti gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa

rappresentanza processuale attiva/passiva

(poteri ampliabili/limitazione dall'imprenditore – necessaria pubblicazione in registro delle imprese – regole analoghe per revoca)

Doveri: di rendere palese al terzo contraente la sua veste

se non lo fa, obbliga solo se stesso

Il procuratore

Art. 2209

“Coloro che, in base a un rapporto continuativo, hanno il potere di compiere per l'imprenditore gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa, pur non essendo preposti ad esso”

Sono in sostanza ausiliari subordinati di grado inferiore rispetto all'institore perché:

non sono posti a capo dell'impresa o di un ramo subordinato

il loro potere decisionale è circoscritto a un particolare settore operativo

Poteri: ex lege – potere di rappresentanza generale (limitato a specie di operazioni)

Regole: NON ha rappresentanza processuale (a meno che non gli sia conferita)

NON è soggetto agli obblighi

I commessi

Sono ausiliari subordinati a cui sono affidate mansioni esecutive e materiali che li pongono in contatto con terzi.

Art. 2010

“possono compiere gli atti che ordinariamente comporta la specie di operazioni di cui sono incaricati”

Poteri: rappresentanza anche in mancanza di atto specifico di conferimento

Regole: NON possono esigere il prezzo delle merci di cui NON facciano consegna

NON possono concedere sconti o delazioni che non siano d'uso

NON possono derogare alle condizioni generali di contratto

NON possono esigere il prezzo fuori dai locali o non in cassa

(se preposti a vendere nei locali d'impresa)

Poteri limitabili e/o ampliabili

NON esiste un sistema di pubblicità legale: le limitazioni sono opponibili a terzi se portate a conoscenza di essi con mezzi idonei o se si prova l'effettiva conoscenza

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