IV – LO STATUTO DELL'IMPRENDITORE COMMERCIALE
Premessa
Esistono statuti settoriali per tipi di imprese commerciali
Esempio: imprese bancarie
imprese assicurative
imprese editoriali
società di revisione contabile
società di gestione di organismi di investimento collettivo
società di investimento a capitale variabile
società di intermediazione mobiliare
LA PUBBLICITÀ LEGALE
La pubblicità delle imprese commerciali
Necessità di informazioni veritiere e non contestabili
Esigenza soddisfatta tramite registro delle imprese
con funzione di pubblicità legale
(opponibile a terzi)
previsto da codice 1942, non trovò applicazione fino al 1997, anno di piena operatività del registro delle imprese, mai istituito dal '42, lasciando un lungo periodo di regime transitorio
Attuale registro delle imprese strumento di pubblicità legale
strumento di informazione sui dati organizzativi
iscrizione estesa a imprenditori agricoli
imprenditori piccoli
società semplici
tenuta del registro affidata a camcom
tenuta tramite tecniche informatiche
pubblico
Il registro delle imprese
Istituito in ciascuna provincia presso le camcom
Sezioni: ordinaria
speciali
Tenuti a iscrizione in sezione ordinaria: imprenditori individuali commerciali non piccoli
tutte le società tranne la semplice
consorzi tra imprenditori con attività esterna
gruppi europei di interesse economico (sede in ITA)
enti pubblici con oggetto esclusivo/principale di attività commerciale
società estere con sede principale in ITA
Sezioni speciali: prima sezione
imprenditori esonerati dal codice civile ossia
imprenditori individuali agricoli
piccoli imprenditori
società semplici
imprenditori artigiani (iscritti già nel relativo albo)
seconda sezione
società tra professionisti
terza sezione
legami di gruppo
quarta sezione
imprese sociali
Regole: iscrizione avviene in provincia in cui impresa ha sede
cancellazione d'ufficio di impresa che ha cessato attività (qualora imprenditore non vi provveda)
controllo d'ufficio della regolarità formale (controversia su controllo anche su validità)
iscrizione avviene senza indugio e comunque entro 10 gg dalla domanda
inosservanza dell'obbligo di registrazione è PUNITA con sanzioni amm pecuniarie e sanzioni indirette
iscrizione in sezione ordinaria ha funzione solo dichiarativa
talora iscrizione è presupposto per applicazione di regime giuridico (es: SNC)
iscrizione in sezioni speciali ha funzione solo di certificazione anagrafica
pubblicità notizia
tranne per imprenditori agricoli e società semplici agricole (anche legale)
LE SCRITTURE CONTABILI
L'obbligo di tenuta delle scritture contabili
Necessità di costante informazione
costante controllo
Scritture contabili rappresentazione quantitativa e/o monetaria
della situazione del patrimonio dell'imprenditore
del risultato economico dell'attività svolta
Art. 2214
OBBLIGO per imprenditori commerciali e per società commerciali
NON si applica ai piccoli imprenditori
Principio generale: tenere le scritture contabili richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa tra cui libro cassa
libro mastro
libro magazzino
IN OGNI CASO tenere libro giornale
libro degli inventari (chiuso con bilancio)
Regole: tenuta secondo norme di ordinata contabilità
conservazione per 10 anni
sanzioni eventuali e indirette contro chi NON tiene le scritture
(penali in caso di bancarotta)
Rilevanza esterna delle scritture contabili. Efficacia probatoria
In via di principio le scritture sono destinate a rimanere nella sfera interna dell'imprenditore
Regole: bilancio di società di capitali e cooperative pubblico
imprese soggette a controllo pubblico NON sussiste diritto al segreto
v/ organi di vigilanza
sempre utilizzabili da terzi su piano processuale
Collaborazione di altri soggetti ausiliari interni e subordinati
ausiliari esterni e autonomi
Figure tipiche di ausiliari interni: institori
procuratori
commessi
Necessario espressa dichiarazione di volontà procura
che definisce il potere nei suoi limiti
terzo deve verificarne l'esistenza
(problema del falsus procurator)
L'institore
Art. 2203, 1° e 2° comma
“È institore colui che è preposto dal titolare all'esercizio dell'impresa, o di una sede secondaria o di un ramo particolare della stessa”
Di regola è un lavoratore subordinato con qualifica di dirigente
è al vertice della gerarchia del personale (in virtù di atto di predisposizione)
possono esserci più institori (agiscono distintamente)
è tenuto congiuntamente con l'imprenditore all'adempimento degli obblighi
in caso di fallimento subisce anche lui le sanzioni penali
Poteri: di gestione
potere di rappresentanza
può compiere in nome dell'imprenditore tutti gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa
rappresentanza processuale attiva/passiva
(poteri ampliabili/limitazione dall'imprenditore – necessaria pubblicazione in registro delle imprese – regole analoghe per revoca)
Doveri: di rendere palese al terzo contraente la sua veste
se non lo fa, obbliga solo se stesso
Il procuratore
Art. 2209
“Coloro che, in base a un rapporto continuativo, hanno il potere di compiere per l'imprenditore gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa, pur non essendo preposti ad esso”
Sono in sostanza ausiliari subordinati di grado inferiore rispetto all'institore perché:
non sono posti a capo dell'impresa o di un ramo subordinato
il loro potere decisionale è circoscritto a un particolare settore operativo
Poteri: ex lege – potere di rappresentanza generale (limitato a specie di operazioni)
Regole: NON ha rappresentanza processuale (a meno che non gli sia conferita)
NON è soggetto agli obblighi
I commessi
Sono ausiliari subordinati a cui sono affidate mansioni esecutive e materiali che li pongono in contatto con terzi.
Art. 2010
“possono compiere gli atti che ordinariamente comporta la specie di operazioni di cui sono incaricati”
Poteri: rappresentanza anche in mancanza di atto specifico di conferimento
Regole: NON possono esigere il prezzo delle merci di cui NON facciano consegna
NON possono concedere sconti o delazioni che non siano d'uso
NON possono derogare alle condizioni generali di contratto
NON possono esigere il prezzo fuori dai locali o non in cassa
(se preposti a vendere nei locali d'impresa)
Poteri limitabili e/o ampliabili