I destinatari sono multipli:
- Azionisti di minoranza
- Creditori per finanziamenti
- Fornitori
- Dipendenti
- Erario (sistema tributario DAR 22/12/86 n°917 T.U.I.R. per il calcolo del reddito imponibile.
POSTULATI
L’Organismo Italiamo di Contabilità (OIC) (documento n°11) ha codificato ed aggiornato i postulati di bilancio, o principi generali, che hanno come scopo le modalità di contabilizzazione, la scelta dei criteri di valutazione e la rappresentazione dei valori nei prospetti di sintesi.
Essi possono essere suddivisi in 7 punti fondamentali:
- Prudenza: Non tenere conto degli utili sperati bensì dei costi presunti (tutela i creditori e non i soci, poiché il codice civile privilegia i primi che sono la parte più debole)
- Continuità nella gestione: il bilancio deve essere redatto tenendo conto della continuità della vita aziendale, infatti è un bilancio di funzione e non di liquidazione nel quali i criteri sono diversi. Esso deve essere sempre e comunque coerente con la situazione aziendale.
- Prevalenza della sostanza sulla forma: Le voci inserito in bilancio devono essere considerate sotto il profilo economico. Non è la sostanza giuridica che focalizza l’attenzione sulla proprietà. (In Italia, nonostante sia prevista dal codice civile, non è molto usata.)
- Neutralità: non avvantaggiare né svantaggiare nessuno al momento della valutazione
- Competenza economico: quando si individuano e confrontano costi e ricavi in riferimento ad un dato periodo per individuare il risultato esatto dal punto di vista economico
- Significatività: Si devono inserire solo gli aspetti significativi ed importanti. Le cose non ritenute importanti possono essere annesse (oppure si possono approssimare): sono infatti tollerate anche le informazioni non utili agli stakeholders.
- Comparabilità nello spazio e nel tempo: i criteri di valutazione non si possono modificare da un esercizio all’altro per favorire la comparazione di un bilancio con l’altro nel tempo. Essi si modificano solo in presenza di validi motivi da esplicare.
CLAUSOLA GENERALE
Definita dal Art. 2423, comma 2, dice che i conti annuali devono essere elaborati con chiarezza (dei criteri di valutazione) e ovviamente devono essere rappresentati in maniera veritiera e corretta, per avere un quadro fedele della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato d’esercizio.
GIUDIZIO SUL GRADO DI ATTENDIBILITA’ DEL BILANCIO DI ESERCIZIO
L’attendibilità del bilancio d’esercizio può essere acquisita solo attraverso un’accurata revisione dei processi valutativi. E’ necessario quindi:
- a) riscontrare l’esattezza delle quantità economiche rilevate durante l’esercizio;
- b) riscontrare la ragionevolezza delle stime:
- c) riscontrare la fondatezza delle congetture
- d) riscontrare l’accoglimento delle previsioni tra i fattori di valutazione di fine esercizio.