18/08/09

IL SOGGETTO DEL RAPPORTO GIURIDICO 1

Idoneità a essere titolare di rapporto giuridico: detta capacità giuridica (compete a persone fisiche, enti – con o senza personalità giuridica - e a strutture organizzate)

PERSONA FISICA
Uomo dalla nascita acquista capacità giuridica e diventa soggetto di diritto (di tutti i diritti della personalità), capacità compete indifferentemente a TUTTI gli uomini, come disciplina la costituzione, anche agli stranieri.
Nascita: acquisizione di piena indipendenza dal corpo materno con inizio respirazione polmonare – condizione necessaria e sufficiente per acquisto capacità giuridica. Entro 10 giorni va formato l'atto di nascita
Morte: cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo. Dichiarata entro 24 ore per formazione di atto di morte

Incapacità speciali: assolute (precludono a soggetto un rapporto o atto)
relative (precludono a soggetto un rapporto o atto SOLO nei confronti di determinati soggetti)
Concepito: può succedere per causa di morte (diritto anche del NON ANCORA concepito)
può ricevere per donazione
diritto a risarcimento del danno alla salute e all'integrità fisica subito prima o durante il parto
(diritti subordinati a nascita)

Necessaria per compiere personalmente e autonomamente atti di amministrazione dei propri interessi la capacità di agire, ossia l'idoneità a porre in essere in proprio atti negoziali destinati a produrre effetti sulla sfera giuridica (capacità di agire presuppone la capacità giuridica)
Capacità di agire acquisita (generalmente) al compimento del diciottesimo anno di età.

ISTITUTI PER LA PROTEZIONE DEI SOGGETTI (INCAPACITA)

INCAPACITA NEGOZIALI

Minore età
Prima dei 18 anni di età il soggetto è legalmente incapace.
Di norma il minore NON PUO stipulare direttamente atti negoziali incidenti sulla sua sfera giuridica, né decidere il loro compimento (atti eventualmente posti in essere: annullabili)
Atti del minore impugnabili entro 5 anni dal compimento dei 18 anni.
Se atto annullato: diritto a restituzione di quanto prestato in esecuzione in esso, obbligo a restituire prestazione ricevuta solo entro limiti di vantaggio
Accessibili atti necessari a soddisfare esigenze della proprio vita quotidiana

Gestione del patrimonio del minore ai genitori
disgiuntamente per atti di ordinaria amministrazione
congiuntamente per atti di straordinaria amministrazione del patrimonio
sotto autorizzazione del giudice tutelare per atti eccedenti ordinaria amministrazione
Se genitori morti o incapaci di esercitare la potestà: nomina di un tutore (che deve sempre essere autorizzato dal giudice tutelare per compimento atti)

Interdizione giudiziale pubblica (solo per maggiorenni)
Pronunciata da tribunale quando ricorrono congiuntamente i seguenti presupposti:
infermità di mente
abitualità di tale infermità (infermità non transitoria)
incapacità del soggetto di provvedere ai propri interessi
necessità di protezione
Condizione dell'interdetto: non può compiere direttamente atti negoziali se non necessari a vita quotidiana
gestione patrimonio a carico di un tutore (che agisce per interesse e in vece dell'interdetto)
alcuni atti compiuti autonomamente dall'interdetto con assistenza del tutore

Interdizione legale (NON a protezione MA a sanzione)
Pena accessoria a condanna a ergastolo o reclusione per reati non colposi per tempo >= 5 anni
Condizione = a inderdetto giudiziale

Inabilitazione
Pronunciata da tribunale quando ricorrono alternativamente i seguenti presupposti:
infermità di mente NON grave al punto di far luogo a interdizione
prodigalità
abuso abituale di alcolici o stupefacenti
sordomutismo o cecità dalla nascita senza educazione
Inabilitato: può compiere atti di ordinaria amministrazione
non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza l'assistenza del curatore nominato dal giudice tutelare che INTEGRA la volontà dell'inabilitato SENZA sostituirvisi

Emancipazione
Minore ultrasedicenne, autorizzato dal tribunale a contrarre matrimonio, con le nozze acquista automaticamente l'emancipazione.
Condizione simile a inabilitato
Se matrimonio con maggiorenne, egli è il curatore

Amministrazione di sostegno pubblica (solo per maggiorenni)
Aperta con decreto del giudice tutelare allorquando ricorrano congiuntamente i seguenti presupposti: infermità o menomazione fisica o psichica della persona anche temporanea
impossibilità di provvedere ai proprio interessi
Effetti decisi di volta in volta da provvedimento del giudice tutelare
Nominato da giudice tutelare un amministratore di sostegno
Vengono decisi da giudice tutelare atti per cui amministratore agisce in nome e per conto
amministratore deve dare assenso
del/al beneficiario
Incapacità naturale (o “di intendere e di volere”)
Soggetto può trovarsi in stato di incapacità permanente
transitoria
Se soggetto, legalmente capace di compiere un atto, in quel momento versava in stato di incapacità naturale, può impugnare atto, previa prova di incapacità
Matrimonio, testamento e donazione: impugnabili solo se soggetto incapace in momento di compimento dell'atto
Atti unilaterali: impugnabili solo se soggetto incapace in momento di compimento dell'atto e da essi deriva grave pregiudizio per l'incapace
Contratti: impugnabili solo se soggetto incapace in momento di compimento dell'atto e l'altro contraente era in quel momento in malafede

LEGITTIMAZIONI
Legittimazione
Idoneità del soggetto a esercitare e/o disporre di un determinato diritto

Principio dell'apparenza: se ricorrono presupposti
situazione di fatto diversa da situazione di diritto
convincimento di terzi che sia proprio così

SEDE DELLA PERSONA
Domicilio: luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi
Residenza: luogo di dimora abituale
Dimora: luogo in cui la persona attualmente abita
Domicilio legale
volontario
Cittadinanza: situazione di appartenenza fisica di una persona a un determinato stato
In Italia, cittadinanza acquisita tramite iure sanguinis
iure soli
iuris communicatio
naturalizzazione
Consentito avere più di una cittadinanza

Scomparsa: allontanamento della persona da luogo di suoi ultimo domicilio/residenza
mancanza di notizie oltre lasso di tempo giustificabile
effetti: conservazione patrimonio (tramite curatore)
Assenza: allontanamento della persona da luogo di suoi ultimo domicilio/residenza
mancanza di notizie da oltre 2 anni
effetti: eredi ottengono immissione temporanea nel possesso dei beni ereditari MA non possono disporne se non per necessità, assenza NON scioglie matrimonio
Morte presunta: allontanamento della persona da luogo di suoi ultimo domicilio/residenza
mancanza di notizie da oltre 10 anni
effetti: uguali a condizione di morte, cessano retroattivamente in caso di ritorno o dichiarazione di esistenza della persona che si presume morta, nuovi matrimoni contratti compresi

ATTI DI STATO CIVILE
Cittadinanza
Nascita
Matrimoni
Morte
Iscritti a ufficiale di stato civile

DIRITTI DELLA PERSONALITA

Tutelati nei confronti dello Stato e degli altri consociati
Tutela di integrità fisica
nome
immagine
Diritti caratterizzati da imprescrittibilità
necessarietà (da nascita a morte)
assolutezza
non patrimonialità
indisponibilità
Diritto alla vita: tutelato penalmente dal SUO INIZIO nei confronti di tutti tranne l'interessato
Diritto a nascere: tutela verso chiunque tranne la madre
Diritto alla salute: diritto a propria integrità fisica e psichica, diritto di nascere sano (o non nascere, se non sano), diritto al consenso ai trattamenti medici (non vincolante) tranne per trattamenti obbligatori, limitati a violazioni legge e diminuzioni permanenti dell'integrità fisica
Diritto al nome: prenome+cognome, funzione di identificazione sociale della persona
figlio legittimo cognome del padre, prenome attribuito a dichiarazione nascita
figlio naturale cognome del primo a riconoscerlo, se contemporaneo, padre
non riconosciuti cognome e prenome attribuiti da ufficiale di stato civile
adottivi cognome del padre adottivo
nome immodificabile (tranne previa decreto ministero interno per cognome, mutamento prenome concesso con decreto del Prefetto)
violazioni: contestazione (terzo ostacola uso del nome)
usurpazione (terzo usa nome altrui per identificarsi)
utilizzazione abusiva (terzo usa nome altrui per identificare personaggio di fantasia o prodotto commerciale e arreca pregiudizio al titolare)
tutela: cessazione fatto lesivo
risarcimento del danno
pubblicazione della sentenza
(tutela analoga per lo pseudonimo)
avente diritto può cedere diritto di uso del nome a fini commerciali
Diritto all'integrità morale: tutela dell'interesse di ciascuno a
onore (valore sociale derivante da doti morali)
decoro (valore sociale derivante da doti intellettuali)
reputazione (opinione degli altri del decoro e dell'onore di un soggetto)
Violazioni: qualsiasi espressione di mancato rispetto dell'integrità morale anche se corrisponde a verità o se è di pubblico dominio
Diritto all'immagine:divieto di pubblicare, esporre, o mettere in commercio senza l'altrui consenso il ritratto altrui, senza il consenso tranne in caso di notorietà o ufficio pubblico della persona ritratta, necessità di giustizia o polizia, scopi scientifici, didattici o culturali, collegamento a fatti pubblici o di interesse pubblico, vietata comunque in caso arrechi danno a decoro, onore o reputazione, tutelata tramite risarcimento di danno e impedimento del proseguimento dell'illecito
Diritto alla riservatezza: dei dati personali, e al diritto di vietare il loro trattamento, tramite diritto di informativa
Diritto all'identità personale: ossia diritto ad essere rappresentati con i propri reali caratteri

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails