13/03/10

Gli strumenti (e modi) di vigilanza sul sistema finanziario

Gli strumenti (e modi) di vigilanza messi (o che sono stati messi) in atto sul sistema finanziario sono sostanzialmente quattro: vigilanza strutturale, vigilanza prudenziale, vigilanza informativa e vigilanza protettiva.


VIGILANZA STRUTTURALE

Si fondava sull'esistenza di una relazione tra la struttura (n° intermediari, quote di mercato e attività svolte) del sistema finanziario e gli obiettivi di vigilanza (stabilità sistema e intermediari) attraverso un regime autorizzativo con forte discrezionalità. E' una sorta di autorità di vigilanza "Regista".

VIGILANZA PRUDENZIALE

Attiva in Italia dal 1° gennaio '04, si tratta dell'intervento dell'autorità di vigilanza come "Auditor": fissa regole (guardano al contenimento dei rischi connessi all'attività di intermediazione finanziaria, alla stabilità di essi) del gioco oggettive per tutti e ne verifica il rispetto. Le regole sono:
  1. Coefficiente patrimoniale, ovvero solubilità;
  2. Riserve liquide obbligatorie, ovvero liquidità, che deve essere proporzionale alla quantità di debiti a vista;
  3. Limiti alla concentrazione dei grandi rischi, ovvero diversificazione del rischio di credito;
  4. Criteri di adeguatezza organizzativa


VIGILANZA INFORMATIVA O FAIR PLAY REGULATION

Mira alla riduzione del problema delle asimmetrie informative. Prevede obblighi informativi a carico di strumenti finanziari, emittenti, intermediari e organi di gestione del mercato al fine di migliorare l'efficienza dei prezzi.

VIGILANZA PROTETTIVA

Guarda al problema delle esternalità negative prevenendo la crisi e tutelando il risparmiatore a fronte di una crisi irreversibile.
La prima avviene attraverso attività ispettive, flussi informativi, rifinanziamenti della banca centrale nel caso di illiquidità e, in presenza di situazioni di crisi più gravi (ma non irreversibili) c'è l'intervento della Banca d'Italia con l'amministrazione straordinaria.
Nel caso di crisi irreversibile vi è la liquidazione coatta amministrativa (procedura diversa dal fallimento: tali imprese sono infatti liquidate dall'autorità amministrativa anziché da quella giudiziaria) e l'utilizzo delle risorse nel fondo di garanzia depositi.
Quest'ultimo è un fondo a tutela dei depositanti (C/C, depositi al risparmio, C. D. nominativi, assegni circolari) con un limite di 103291 Euro per depositante (prima della crisi era il più alto, ora dopo la crisi è il limite minimo da cui i paesi partono). Tutte le banche devono aderire e devono versare quote in proporzione al debito che hanno.
Per quanto riguarda il risparmiatore che ha investito in azioni e titoli di stato, esso non ha alcun tipo di tutela in questo campo, poichè nelle azioni e titoli di stato il debitore non è la banca (come nel caso per esempio del C/C), ma lo Stato nel caso dei titoli e l'azienda che le ha emesse nel caso delle azioni.

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