09/03/10

I Principi della Normativa Comunitaria

L'obiettivo è quello di creare un mercato unico di strumenti e servizi finanziari evitando disparità di trattamento tra gli intermediari e tutelando i risparmiatori.

PILASTRI NORMATIVI

ARMONIZZAZIONE MINIMA

Consiste nella scelta di un modello "baricentrico" rispetto a quello preesistente nei diversi paesi europei:
  • Non specializzazione degli intermediari bancari: vi è quindi la possibilità di banca universale;
  • Esclusiva di legge: riserva del''attività di gestione collettiva del risparmio (fondi comuni d'investimento) alle SGR (società di gestione del risparmio);
  • Regolazione del grado di separatezza tra banche ed imprese.


MUTUO RICONOSCIMENTO

Libertà di stabilimento e prestazione di servizi finanziari in paesi europea diversi da quello d'origine in virtù dell'autorizzazione dell'attività di vigilanza del paese in cui si ha la sede.

HOME COUNTRY CONTROL

Ogni intermediario finanziario viene controllato dall'unità di vigilanza del proprio paese d'origine per le attività nell'UE.
Nel dovere di recepimento/attivazione della direttiva da parte degli stati membri c'era un margine di discrezionalità: in Italia ad esempio abbiamo che l'attività assicurativa ha un regime di esclusiva solo per le compagnie assicurative.

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