09/11/10

Imputazione dell'impresa, inizio e fine dell'attività d'impresa

Come si acquista la qualità di imprenditore?

L’imprenditore si trova individuando chi compie l’attività. Con il principio della “Spendita del Nome” quindi, il soggetto in cui nome è speso nei traffici giuridici, è l’imprenditore.
Nel caso di rappresentanza ad esempio, solo colui che spende il nome è obbligato verso terzi, come si vede infatti:

A Mandante ----> B Mandatario (compie uno o più atti giuridici per il mandante) ----> C Terzi

Può avvenire:

• Con Rappresentanza (1704) il reale interessato non è nascosto quindi si conosco il mandante
• Senza Rappresentanza (1705) il mandatario agisce in suo nome ma per conto del mandante. In questo caso però lui stesso acquista diritti ed obblighi.

Casi previsti dal Diritto Commerciale:

A Imprenditore Diretto --> B Imprenditore Palese (Prestanome) --> C Terzi

Questo è il principio della Spendita del Nome poiché C non sa dell’esistenza di A.
L’imprenditore indiretto o occulto (A) non appare quindi ai terzi, ma fornisce e dirige l’operato dell’impresa e ne riceve i benefici.
Ad A serve il mandatario in alcune occasioni poiché fallito, quindi la banca non fornirebbe finanziamenti, oppure anche a causa di un divieto (ad esempio, concorrenza).
Se l’impresa va male, i terzi si ripercuotono sul prestanome (anche se non è il vero destinatario), poiché non conoscono altri imprenditori.

Vi sono poi due teorie che però non sono applicabili:

1. Teoria del potere d’impresa: esiste una responsabilità cumulativa tra A e B che sono responsabili verso i terzi; in ogni caso sarà sempre B a fallire anche se la teoria afferma che “a potere corrisponde responsabilità”, cosa però non vera nella realtà
2. Teoria dell’imprenditore occulto: si fonda sulla legge fallimentare affermando che insieme al prestanome fallisce anche l’imprenditore occulto per l’art. 147 comma 4 e 5 della legge fallimentare. Questo non vale però perché l’articolo si basa sui soci ma non è detto che i soci del prestanome lo siano anche dell’imprenditore diretto.

Vi è poi una terza teoria, ovvero quella dell’Impresa Fiancheggiatrice”, che si ha quando un socio tiranno finanzia o concede prestiti a suo favore, ingerisce negli affari interni, dirige a suo piacimento.
In questo caso siamo di fronte ad una società di fatto per cui il socio risponderà lui stesso alle obbligazioni contratte.



INIZIO E FINE DELL’ATTIVITA’ D’IMPRESA

Per far iniziare un’impresa non è sufficiente la volontà. Si inizia a parlare di impresa quando l’imprenditore inizia ad organizzare l’attività facendo capire la sua intenzione di aprire un’impresa. Per le persone giuridiche invece l’inizio è fatto risalire alla costrizione della società (Impresa semplice, SAS, SNC) mentre per le società di capitale (SPA, SRL) al momento dell’iscrizione nel registro delle imprese. Per le imprese individuali occorre invece valutare caso per caso.

I soggetti che non hanno capacità d’agire non possono avviare attività (minorenni, interdetti, inabilitati). L’unico di questi è il minorenne emancipato, solo con l’autorizzazione del giudice, che da la possibilità di proseguire un’attività d’impresa già avviata.


Per la cessazione dell’attività bisogna rifarsi all’art. 10 della legge fallimentare.
Possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese gli imprenditori collettivi; quelli individuali hanno la facoltà di dimostrare l’effettiva cessazione dell’attività.

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