Economicità dell'attività
Caratteri dell'economicità: fine produttivo
metodo economico: copertura nel lungo periodo dei costi coi ricavi
ossia: produzione di ricchezza
Professionalità
Caratteri: abitualità
NON occasionalità
dell'attività
NON necessariamente SENZA interruzioni – esempio: lavori stagionali
Applicabile anche in caso di unico affare (se importante rilevanza economica)
Accertamento su base di indici esteriori
oggettivi
Scopo di lucro
Requisito essenziale?
Lucro soggettivo? Sicuramente NO
Lucro oggettivo? Non necessariamente
Sufficiente perciò economicità dell'impresa
Problema dell'impresa per conto proprio
Destinazione a uso e consumo personale della produzione d'impresa: SONO IMPRESE?
Destinazione al mercato: NON richiesta da legge
Tesi diffusa: imprenditore – funzione intermediaria
tra proprietari e consumatori
richiesta di destinazione al mercato perciò IMPLICITA in professionalità economicità
Tesi minoritaria: destinazione al mercato NON necessaria
Imprese per conto proprio legalmente tali: coltivazione del fondo
finalizzata a soddisfacimento dei bisogni personali e familiari
costruzione di appartamenti
non destinati alla vendita
Problema dell'impresa illecita
Impresa illecita contraria a: norme imperative
ordine pubblico
buon costume
Illiceità preclude attività di impresa?
Problema: impresa illecita conclude atti anche leciti e validi
(illiceità risultato NON rende illecita causa o oggetto)
terzi meritevoli di tutela!
Perciò.
Imprese illecite derivanti da violazione di norme imperative subordinanti l'esercizio a concessioni e/o autorizzazioni (es.: banche di fatto, commercio senza licenza)
SONO imprese a tutti gli effetti (ferme restando le sanzioni amm./penali)
Imprese cosiddette immorali (es.: fabbricazione di droga, contrabbando) o mafiose
SONO imprese MA (per principio che da illecito NO effetti favorevoli) NON possono invocare il proprio illecito
Tutte queste imprese possono pertanto fallire e sono soggette alle procedure concorsuali.
Professioni intellettuali
Esclusione da qualifica imprenditoriale in via di principio dal Legislatore.
Professioni intellettuali: liberi professionisti (medici, avvocati, ingegneri, notai ecc...)
Art. 2238, 1° comma: “Le disposizioni in tema di impresa si applicano alle professioni intellettuali solo se l'esercizio della professione costituisce elemento di una attività organizzata in forma di impresa”
Contrasto derivante anche dal carattere stesso della professione intellettuale (sempre in contrasto con qualche principio del 2082)
Tuttavia può capitare che professionista organizzi la propria attività secondo modalità di fatto imprenditoriali. Quindi? Non imprenditorialità causata da libera opzione del Legislatore.
Per valutare se professione è intellettuale, criteri: formale
iscrizione ad albo professionale
sostanziale
carattere eminentemente intellettuale dei servizi prestati