04/11/09

Diritto commerciale: L'imprenditore: economicità, professionalità, scopro di lucro, impresa per conto proprio, illecita, professioni intellettuali

Economicità dell'attività

Caratteri dell'economicità: fine produttivo

metodo economico: copertura nel lungo periodo dei costi coi ricavi

ossia: produzione di ricchezza

Professionalità

Caratteri: abitualità

NON occasionalità

dell'attività

NON necessariamente SENZA interruzioni – esempio: lavori stagionali

Applicabile anche in caso di unico affare (se importante rilevanza economica)

Accertamento su base di indici esteriori

oggettivi

Scopo di lucro

Requisito essenziale?

Lucro soggettivo? Sicuramente NO

Lucro oggettivo? Non necessariamente

Sufficiente perciò economicità dell'impresa

Problema dell'impresa per conto proprio

Destinazione a uso e consumo personale della produzione d'impresa: SONO IMPRESE?

Destinazione al mercato: NON richiesta da legge

Tesi diffusa: imprenditore – funzione intermediaria

tra proprietari e consumatori

richiesta di destinazione al mercato perciò IMPLICITA in professionalità economicità

Tesi minoritaria: destinazione al mercato NON necessaria

Imprese per conto proprio legalmente tali: coltivazione del fondo

finalizzata a soddisfacimento dei bisogni personali e familiari

costruzione di appartamenti

non destinati alla vendita

Problema dell'impresa illecita

Impresa illecita contraria a: norme imperative

ordine pubblico

buon costume

Illiceità preclude attività di impresa?

Problema: impresa illecita conclude atti anche leciti e validi

(illiceità risultato NON rende illecita causa o oggetto)

terzi meritevoli di tutela!

Perciò.

Imprese illecite derivanti da violazione di norme imperative subordinanti l'esercizio a concessioni e/o autorizzazioni (es.: banche di fatto, commercio senza licenza)

SONO imprese a tutti gli effetti (ferme restando le sanzioni amm./penali)

Imprese cosiddette immorali (es.: fabbricazione di droga, contrabbando) o mafiose

SONO imprese MA (per principio che da illecito NO effetti favorevoli) NON possono invocare il proprio illecito

Tutte queste imprese possono pertanto fallire e sono soggette alle procedure concorsuali.

Professioni intellettuali

Esclusione da qualifica imprenditoriale in via di principio dal Legislatore.

Professioni intellettuali: liberi professionisti (medici, avvocati, ingegneri, notai ecc...)

Art. 2238, 1° comma: “Le disposizioni in tema di impresa si applicano alle professioni intellettuali solo se l'esercizio della professione costituisce elemento di una attività organizzata in forma di impresa”

Contrasto derivante anche dal carattere stesso della professione intellettuale (sempre in contrasto con qualche principio del 2082)

Tuttavia può capitare che professionista organizzi la propria attività secondo modalità di fatto imprenditoriali. Quindi? Non imprenditorialità causata da libera opzione del Legislatore.

Per valutare se professione è intellettuale, criteri: formale

iscrizione ad albo professionale

sostanziale

carattere eminentemente intellettuale dei servizi prestati

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