30/10/09

Gli aspetti positivi della crisi nella società dove il consumismo ne fa da padrone


La crisi ha portato disoccupazione, chiusure di aziende, fallimenti di società, di banche, ha portato ad un incremento del debito pubblico, ma non tutto in una crisi del genere è negativo.
Questa crisi, da cui ora stiamo finalmente uscendo molto lentamente e mantenendo alta l'attenzione (spero), presenta però anche aspetti molto positivi, che hanno portato ad un cambiamento del modo in cui le banche, le aziende e i cittadini stessi spendono i propri soldi.

Camminando per strada, ma anche leggendo un po' su internet, sto notando come la gente, forse più per paura che per altro (sto parlando di coloro i quali non hanno perso il lavoro e che quindi stanno come prima se non meglio), tende ad indebitarsi leggermente meno con le banche e a spendere in maniera molto più attenta ed oculata. Io definisco tutto questo come una sorta di "Fine dell'era del consumo istintivo e l'inizio dell'era del consumo ragionato", nel senso che non si compra più tutto ciò che si vede e si può comprare, ma si ragiona, chiedendosi cose del tipo "Mi serve?", "Potrei aspettare ancora prima di comprarlo?", "Magari ne trovo uno più bello che costa meno", tutte domande che prima magari non ci si poneva.

Per quanto riguarda il mondo delle banche, lì si ha avuto una maggiore regolamentazione di tutto il sistema, soprattutto per quanto riguarda la finanza e la concessione di crediti (a volte anche troppa prudenza per quanto riguarda la concessione di crediti e capitali alle imprese), nonostante il fatto che le nostre banche fossero molto più caute rispetto ad esempio a quelle americane.

Da questa crisi dobbiamo non dimenticare assolutamente gli aspetti negativi e prendere tutti gli aspetti positivi che essa ha e sta portando: solo in questo modo si avrà una ripresa sena un rischio di ricaduta in questo burrone che stiamo piano piano risalendo.

28/10/09

Calcolo Finanziario:come calcolare il rendimento dei Certificati del Tesoro Zero-Coupon (CTZ)



-P------------------------------->N
0---------------------------------τ

I CTZ (Certificati del Tesoro Zero-Coupon) sono titoli con durata all'emissione di 24 mesi (2 anni), anche se è possibile che ci siano riaperture che riducono la loro durata originale.
La remunerazione è uguale alla differenza fra il valore nominale (N) e prezzo corrisposto (P), ovvero dallo scarto di emissione.
La ritenuta fiscale è pari al 12,5% (alla fonte) ed è applicata in via posticipata al momento del rimborso.
Per calcolare il rendimento dei CTZ, se essi superano l'anno di vita residua, si utilizza il regime di sconto composto, mentre se la vita residua è inferiore all'anno si utilizza un regime di sconto semplice (come per i BOT).


CONVENZIONE PER LA MISURAZIONE DEL TEMPO

t------------------------T


τ = ACT/365 -----> [gg(t,T)]/365 con (t,T) = numero effettivo di giorni (ricordo che nel caso il CTZ scadesse di sabato o domenica la data di rimborso viene spostata al lunedì).
.


CALCOLO DEL RENDIMENTO NEL CASO DI UNA NUOVA EMISSIONE

Il calcolo del rendimento lordo di un CTZ è molto semplice:
Partendo dalla formula
N = P (t;T) (1+r (t; T)) τ

si ricava:
rlordo = (N/P (t;T))1/τ - 1

Il rendimento netto si calcola sottraendo al valore nominale la ritenuta fiscale sullo
scarto di emissione e al prezzo di aggiudicazione l’imposta sostitutiva maturata dalla data di emissione della prima tranche:

rnetto = [(N-0.125 x (N-E))/(P (t;T)-IS)]1/τ - 1

CALCOLO DEL RENDIMENTO NEL CASO DI UN ACQUISTO SUL MERCATO SECONDARIO

Per quanto riguarda il rendimento lordo derivante dall'acquisto di un CTZ sul mercato secondario, l'operazione di calcolo è identica a quella per l'acquisto all'emissione, con la differenza che i giorni saranno ridotti:

rlordo = (N/P (t;T))1/τ - 1
Il tempo viene calcolato dalla data di valuta a quella di scadenza sempre con la formula ACT/365.

Ricordo sempre che per CTZ con vita residua inferiore all'anno il rendimento calcolato è in regime semplice e non composto.


Per quanto riguarda il rendimento netto invece, la situazione è leggermente più complicata: come per una nuova emissione, la ritenuta fiscale, pari sempre al 12,5% viene emessa in via posticipata, cioè alla data di scadenza il valore nominale di rimborso del titolo, pari a 100, deve
essere decurtato dell’importo relativo alla ritenuta fiscale sullo scarto di emissione già maturata.
Al momento di acquisto sul mercato secondario, l’acquirente del titolo deve essere rimborsato della frazione di ritenuta fiscale che è già maturata e che si troverà a pagare in pieno alla scadenza.

I dati che dobbiamo utilizzare per calcolare il renidmento netto sono:
  • Prezzo Emissione E
  • Ritenuta Fiscale: RF = 0, 125 x (100 − E)
  • Prezzo Rimborso Netto PNR= 100 − RF
  • Prezzo Mercato P
  • Imposta Sostitutiva (IS) IS
  • Prezzo Acquisto Netto PAN = P −IS
  • d = gg(Data Valuta; Scadenza)
  • Tempo a scadenza (in anni) τ = d/365
Dati questi dati, è possibile calcolarne il rendimento (composto) netto:

rnetto = [PNR/PAN]1/τ - 1


20/10/09

Diritto privato: La mancanza di volontà e la simulazione, invalidità ed inefficacia, la rescissione e risoluzione del contratto

XXXVI – LA MANCANZA DI VOLONTA E LA SIMULAZIONE

Non hanno valore: docendi causa

iocandi causa

ioci causa

SIMULAZIONE

Simulato un contratto se: parti pongono in essere esteriorità di una dichiarazione contrattuale, per invocarla di fronte ai terzi

MA sono tra loro d'accordo che gli effetti previsti dall'atto simulato NON sono voluti e NON si devono verificare

Accordo simulatorio: intesa meramente interna e destinata a riservatezza che contratto ufficiale è meramente fittizio

Ragioni: illecite

riservatezza

Simulazione: assoluta ossia esclusione da rapporti interni del contratto simulato apparente

situazione giuridica preesistente invariata

relativa ossia rilevanza di negozio diverso (detto “dissimulato”)

può investire: tipo contrattuale

oggetto del contratto

interposizione fittizia di persona

Effetti tra le parti: simulazione assoluta: no effetti tra le parti (nullità)

simulazione relativa: contratto simulato: NO effetti

contratto dissimulato: PUO avere effetti

se soddisfatti requisti (anche di forma)

(NON in caso di donazione simulata per volontà di riservatezza)

Effetti verso i terzi: terzi interessati a dedurre la simulazione

se da esso pregiudicati possono far accertare la nullità del contratto simulato

se acquirenti diritti da titolare apparente

se in buona fede (presunta), simulazione inopponibile

Creditori del simulato acquirente: simulazione inopponibile a creditore che acquista diritto reale di garanzia su beni formanti oggetto di apparente alienazione (anche se pignoranti)

Creditori chirografari (cioè NON muniti di garanzia reale) che non abbiano ancora avviato procedimento esecutivo: simulazione opponibile perché non vanta ancora nessun diritto su beni del simulato acquirente

Prova della simulazione: PARTI

mediante interrogatorio per sollecitazione confessione

defezione all'altra parte di giuramento decisorio

per testimoni (solo casi art. 2724)

se si vuole fare valere l'illiceità del contratto dissimulato

vale ogni mezzo di prova

TERZI

ogni mezzo di prova

XXXVII – INVALIDITÀ ED INEFFICACIA DEL CONTRATTO

PROBLEMA GENERALE

Invalidità se: limiti all'autonomia dei privati sorpassati, violati o inosservati

procedimento formativo della volontà individuale affetto da anomalie

Inesistenza se: negozio NON confrontabile in alcun modo con fattispecie legale

Efficacia: concreta idoneità del negozio a produrre effetti

Inefficacia: originaria

sempre transitoria tra parti (se no sarebbe nullità)

successiva

revoca o recesso

NULLITÀ

Negozio nullo: invalido

inidoneo a produrre effetti

Cause: nullità testuali (casi in cui la legge descrive direttamente la fattispecie negoziale colpita da invalidità e ne afferma testualmente la nullità)

nullità strutturali (mancanza o vizio di uno degli elementi essenziali del negozio)

nullità virtuali (quando contrario a norme imperative)

nullità di protezione (per tutela di una delle parti)

Nullità: totale

se investe tutto il negozio

parziale

totalmente nullo se clausola nulla essenziale

altrimenti “amputato” delle clausole nulle tramite “soluzione automatica”

Se atto nullo comunque eseguito: diritto di ogni parte a restituzione della prestazione (a meno di prestazioni immorali)

diritto a accertamento giudiziale della nullità (azione di)

Azione di nullità: imprescrittibile

insanabilità del negozio nullo

azione di mero accertamento

legittimazione attiva da parte di CHIUNQUE vi abbia interesse

rilevabile d'ufficio

Conversione del contratto nullo: fenomeno di trasformazione o limitazione automatica di quanto pattuito

Presupposti: negozio stipulato= nullo

negozio sebbene nullo presenti requisiti di sostanza/forma di un altro negozio diverso

che si possa ritenere che parti avrebbero stipulato quel negozio diverso in luogo del primo

che il vizio di nullità non comporti illiceità

Attuata da: giudice

Rinnovazione: quando parti pongono in essere un nuovo negozio privo del vizio

ANNULLABILITÀ

Cause: incapacità del soggetto

vizi della volontà

Negozio produce gli effetti, ma essi vengono meno se viene proposta/accolta l'azione di annullamento

Azione di annullamento: costitutiva

legittimazione attiva spetta a parte nel cui interesse l'invalidità è prevista dalla legge

non rilevabile d'ufficio

prescrizione di 5 anni

eccezione sollevabile in qualsiasi momento

sanabile

Effetti: retroattività

incapace tenuto a restituzione prestazione solo nei limiti in cui era a suo vantaggio

Convalida: negozio con cui parte legittimata si preclude la possibilità di far valere il vizio

NON deve essere affetta da stesso vizio che ha determinato l'annullabilità

XXXVIII – LA RESCISSIONE E LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

RESCISSIONE

Rescissione richiedibile se: conclusione contratto in stato di pericolo

lesione

Presupposti per stato di pericolo: stato di pericolo (noto alla controparte)

iniquità delle condizioni

Presupposti per lesione: lesione ossia sproporzione tra prestazione di una parte verso l'altra

stato di bisogno del danneggiato

approfittamento dello stato di bisogno (elemento soggettivo)

Evitabile se: contraente elimina squilibrio

modifica contratto per riportarlo a equità

Rescissione NO efficacia retroattiva

Prescizione: 1 anno dopo conclusione contratto

RISOLUZIONE

Scioglimento del vincolo contrattuale e cessazione degli effetti da esso derivanti per anomalie nel funzionamento del sinallagma ossia: inadempimento

altra parte può:insistere per adempimento

chiedere risoluzione

chiedere risarcimento

impossibilità sopravvenuta

eccessiva onerosità

Efficacia retroattiva

Inadempimento

Risoluzione di diritto: clausola risolutiva espressa (contratto automaticamente risolto se una parte inadempiente)

diffida ad adempiere (in caso contraente non inadempiente intimi altro contraente di provvedere a adempimento entro termine congruo con avvertenza che da quel momento contratto rescisso se non adempie)

termine essenziale (essenziale se prestazione è inutile per il creditore se non eseguita entro termine)

Eccezione: qualora altra parte non abbia ancora eseguito la propria prestazione

Clausola solve et repete: rinuncia a diritto di opporre eccezioni e diretta a rafforzare vincolo contrattuale

Impossibilità sopravvenuta: estingue obbligazione e libera la parte che vi era tenuta

Impossibilità: totale

parziale

Principio del res perit domino

Obbligo di consegna del venditore

individuazione di cose generiche avviene con consegna a vettore

Eccessiva onerosità: sacrificio sproporzionato di una parte a vantaggio dell'altra

Presupposti: previsto un decorso di tempo tra stipulazione e esecuzione

eccessiva onerosità sopravvenuta

causata da avvenimenti straordinari imprevedibili

NON applicabile a contratti aleatori

17/10/09

Perchè le banche italiane si sono salvate dalla crisi? E quanto hanno perso dall'inizio della crisi?

Riporto anche qui il mio ultimo articolo in risposta ad un post di Beppe Grillo che saluto che ho pubblicato su Lost Space: The Odyssey intitolato: "Le banche non sono mai in crisi....forse: una critica all'ultimo post di Beppe Grillo" in quanto potrebbe fornire alcuni spunti economici ma soprattutto finanziari interessanti. Buona lettura.



Vorrei provare a dare una risposta, per quanto le mie conoscenze siano limitate e piuttosto acerbe sull'argomento (quindi potrei anche sbagliarmi, nel caso vi prego di aiutarmi a capire), a Beppe Grillo che sul suo blog poco fa a pubblicato un articolo dal titolo "Le banche non sono mai in crisi":

Chi ha causato la crisi? Le banche. Chi guadagna dalla crisi? Le banche. Unicredit e Banca Intesa San Paolo hanno fatto delle semestrali fantastiche. Come avranno mai fatto con tutta questa crisi in giro? Il correntista che deposita i suoi risparmi sul conto ottiene di interesse dallo 0,1 allo 0,5% nei casi più fortunati. Se chiede di più, la risposta è sempre la stessa: "E' colpa dell'Euribor!". Se lo stesso correntista chiede un prestito il tasso di interesse diventa un numero a piacere tra l' 8 e il 10%. In questo caso l'Euribor non c'entra nulla. L'Italia è il Paese dei monopoli, quello bancario è forse il peggiore!

Prima di tutto la crisi non è partita solamente dalle banche, però in larga parte sì questo è vero, il problema è che sono state le banche americane a causare tutto, non quelle italiane! Anzi, le nostre banche come più volte è stato sottolineato, sono state molte brave a non cadere nella trappola della finanza creativa, che aveva a capo i famosi mutui sub prime. E' stato quindi molto più facile per le nostre banche uscire dalla crisi, però ci vuole comunque un po' di prudenza, quindi è comprensibile un livello di interessi piuttosto basso (considerando anche il fatto che non siamo ancora usciti da questa crisi).
Detto questo, sono andato a vedermi il valore delle azioni delle banche citate:
  1. Intesa San Paolo, a inizio 2008, si aggirava intorno ai 5 euro..a inizio 2009 invece era al livello dei 2 euro
  2. Unicredit, a inizio 2008, si aggirava intorno ai 4,8 euro..a inizio 2009 invece era al livello dell'euro
Grazie alla loro buona condotta sono sì entrate in crisi, ma 1) non sono fallite e 2) stanno recuperando molto velocemente: la prima è sui 3,10 euro, la seconda 2,73.

Ricordo inoltre che all'estero le banche sono messe molto peggio, addirittura alcune sono fallite (ci siamo già scordati il crack di Lehman Brothers??), altre hanno avuto un fondamentale aiuto dal proprio governo (Royal Bank of Scotland ad esempio) oppure da investitori stranieri (Barclays su tutte).

Con questo ho concluso: inviterei Grillo che stimo ed ammiro come ho sempre detto, ha fare una ricerca prima di criticare le banche, anche perchè su internet si trovano articoli ben fatti come questo.



Diritto privato: Il contratto preliminare e i vincoli a contrarre, l'oggetto, la causa e gli effetti del contratto, elementi accidentali del contratto

XXX – IL CONTRATTO PRELIMINARE E I VINCOLI A CONTRARRE

Contratto con cui le parti si obbligano a stipulare un successivo contratto definitivo

di cui il contenuto essenziale va già determinato nel contratto preliminare

NON confondere con scrittura privata (es: operazioni immobiliari), che è un contratto definitivo, in cui v'è solo impegno a successiva sottoscrizione di rogito notarile (ossia solo problema di forma)

Contenuti del preliminare: precisazione sufficiente del contenuto del definitivo

(a cui si possono aggiungere solo eventuali consensuali modifiche)

Prestazione di preliminare: obbligo di stipulazione del definitivo (effetti pertanto obbligatori)

vincolo unilaterale o bilaterale

Inadempimento: responsabilità contrattuale

strumento di tutela: sentenza costitutiva (produce stessi effetti definitivo)

Forma del preliminare: STESSA del definitivo

Preliminari trascrivibili: trasferimento di proprietà di immobili

costituzione o trasferimento di diritti di usufrutto

superficie

enfiteusi

comunione

servitù prediali

uso e abitazione

serve a anticipare l'opponibilità ai terzi

Diritto di opzione: quando vincolo irrevocabilità deriva da accordo tra le parti

diritto del beneficiario di perfezionare il contratto con sola dichiarazione di accettazione

libertà di avvalersi o meno del diritto

Prelazione: diritto di essere preferito ad altri, a parità di condizioni, nel caso in cui la persona soggetta alla prelazione dovesse decidersi a stipulare un contratto

Fonti: volontà delle parti (NON opponibile a terzi e quindi ha mera efficacia obbligatoria)

legale (opponibile a terzi)

XXXI – L'OGGETTO DEL CONTRATTO

Oggetto: possibile (materialmente suscettibile di esecuzione, NON semplice difficoltà)

lecito (illecito se contrario a norma imperativa, ordine pubblico, buon costume)

determinato o determinabile (chiaramente identificato o identificabile)

Oggetto del contratto: prestazioni dovute

bene dovuto

contenuto regolamentare

cose future

oggetto determinato da terzo (arbitratore) mezzo arbitraggio

XXXII – LA CAUSA DEL CONTRATTO

Causa: GIUSTIFICAZIONE dell'accordo (funzione che lo renda meritevole di tutela giuridica)

obbligazione: titolo da cui deriva il debito

negozio: importante solo per negozi per cui autonomia privati influisce su contenuto, e quindi su effetti (per es: NON per matrimonio, ecc..)

Causa: dev'essere lecita e quindi leciti e meritevoli: effetti giuridici perseguiti

combinazione dettata da privati

relazione a funzione obiettiva del contratto

Per contratti tipici: causa già valutata positivamente da legge

da valutare se in concreto accordo meritevole di approvazione

Per contratti atipici: valutazione di contenuto concreto accordo

schema generico della pattuizione

Mancanza della causa: genetica (da genesi del negozio)

parziale

totale

funzionale (x vicende successive, non più possibile risultato a cui negozio era diretto)

difetto sopravvenuto

Illiceità della causa: contrarietà a norme imperative (diritto a restituzione)

immoralità (NON diritto a restituzione)

conseguenza: nullità del contratto

Motivo: ciò che spinge un soggetto a contrarre, variabile da soggetto a soggetto e giuridicamente irrilevante

a meno che non sia: rilevante in quanto oggetto di patto contrattuale o condizione

motivo di condotta illecita – in questo caso è colpito con nullità se:

stesso motivo di accordo per entrambe le parti

illiceità del motivo comune

esclusività del motivo (dev'essere determinante)

Frode alla legge: equiparata a illiceità causa

quando contratto, perfettamente legale, serve a eludere la legge

XXXIV – GLI EFFETTI DEL CONTRATTO

Dopo stipulazione: contratto ha FORZA DI LEGGE tra le parti

Libertà di sciogliere contratto: comune volontà

mutuo consenso

recesso unilaterale (solo quando stabilito dalla legge)

da esercitarsi prima dell'esecuzione del contratto

“di pentimento” a tutela del consumatore

disdetta (diritto di non rinnovare il contratto)

Qualificazione atto: sussunzione sotto la fattispecie legale appropriata

integrazione con effetti disposti dalla legge (oltre a parti)

(talora imposizione legale di clausole in sostituzione a pattuite)

Effetti: reali

la proprietà passa per effetto del consenso(manifestato in forme di legge)

(consegna è solo effetto dell'obbligazione)

principio del consenso traslativo

se si tratta di cose generiche

fungibili

proprietà passa al momento dell'individuazione

obbligatori

Conflitti tra più acquirenti di uno stesso oggetto:

principi generali: prior in tempore, potior in iure

nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet

tutela affidamento in buona fede

quindi: beni mobili: colui che ha acquistato in buona fede è preferito anche se il suo titolo è di data posteriore

beni immobili: colui il quale è il primo a trascrivere

Clausola penale: stabilita ex ante

quanto deve pagare debitore a titolo di penale in caso di inadempimento

prevedibile sia per inadempimento sia per semplice ritardo

se stabilita, NON può essere richiesto da creditore PIU di clausola penale

riducibile dal giudice

Caparra: consegna a titolo di acconto di una quantità di beni fungibili o danaro a garanzia

(da restituire o imputare a titolo di acconto a contratto eseguito)

penitenziale quando ha funzione di corrispettivo del diritto di recesso

Effetti verso terzi: res inter alios acta tertio neque nocet neque prodest

se promessa di fatto di terzo: rispondo io

Contratto a favore di terzo: attribuzione di diritti a un terzo

terzo a sua discrezionalità completa può pretendere esecuzione della prestazione

Cessione del contratto: una parte (cedente) di un contratto originario (purché sinallagmatico e con prestazioni ancora ineseguite) stipula con un terzo (cessionario) un nuovo contratto (di cessione) con il quale si impegna a trasferire contratto originario (rectius), ossia tutti i rapporti attivi e passivi con il ceduto (di cui è indispensabile il consenso)

XXXV – ELEMENTI ACCIDENTALI DEL CONTRATTO

NOZIONI GENERALI

Elementi non indispensabili x validità del negozio giuridico, ma strumenti per le parti in modo da orientare gli effetti del negozio

Condizione

Termine

Modo

CONDIZIONE

Avvenimento futuro e incerto dal quale le parti fanno dipendere

la produzione degli effetti del negozio

l'eliminazione degli effetti che il negozio ha già prodotto

Condizione: sia evento in se

sia clausola di condizione

Actus legittimus: negozio che NON ammette condizione

Condicio facti: dipende da volontà delle parti

Condicio iuris: elemento previsto e stabilito dalla legge incidente su efficacia negozio

Condizione: casuale (avveramento dipende da caso o volontà di terzi)

potestativa (avveramento dipende da volontà di una delle parti)

mista (avveramento dipende sia da caso/volontà di terzi che da volontà di parti)

meramente potestativa (avveramento dipende da comportamento di una parte che può essere tenuto a proprio arbitrio)

Condizione: illecita se contraria a norme imperative

ordine pubblico

buon costume

se sopprime o comprime la libertà individuale

Momenti: fase di pendenza della condizione

avveramento o mancanza della condizione

Avveramento: si producono TUTTE le conseguenze del negozio, con effetto retroattivo

(retroattività reale)

Retroattività NON influisce su atti di amministrazione compiuti in pendenza della condizione

su frutti percepiti in pendenza della condizione

TERMINE

Avvenimento futuro e certo dal quale (termine iniziale) o fino al quale (termine finale) debbono prodursi gli effetti del negozio

Termine: determinato (es: natale 2010)

indeterminato (es: il giorno della mia morte)

Actus legittimus: NON ammettono termine

Termine iniziale: si verificano effetti contratto, ma NON retroagiscono

MODO

Clausola accessoria che si appone a una liberalità per limitarla, imponendo un dovere di condotta o di astensione a carico del beneficiario della liberalità

Può consistere in obbligo di: dare

fare

non fare

Costituisce fonte di obbligo giuridico può essere pertanto richiesto da OGNI interessato

15/10/09

Perchè oggi il dollaro è una moneta così debole??

Riporto qui un articolo apparso su Ilsole24ore.com ieri che mi sembra molto interessante che riguarda il perchè il dollario sia ad oggi una moneta così debole (il cambio con l'Euro potrebbe arrivare a superare 1.5 se non 1.6).

Il dollaro rimarrà debole. Gli esperti, anche in questo strano autunno finanziario, sono in gran parte d'accordo. Qualcuno fissa, per fine anno, un livello di cambio sull'Euro a 1,60. Altri, più prudenti, indicano un movimento laterale attorno a 1,50-1,51. Ma il trend di fondo è condiviso: il biglietto verde resterà "weakness"; «sul lungo periodo -scrive Citi -le pressioni al ribasso resisteranno». Le divisioni nascono, al contrario, sul come e perché questo avvenga. Da una parte c'è chi ricerca le cause in "classici" fondamentali: il differenziale dei tassi tra Europa e Stati Uniti, il deficit o il debito Usa. Altri, invece, guardano più al contingente, ad alcune caratteristiche dei mercati finanziari legate alla crisi. In particolare, alla liquidità.

«La Federal reserve americana - sottolinea Fabrizio Quirighetti, capo economista di Banca Syz - per fronteggiare il credit crunch, sta sfruttando anche il cosiddetto quantitive easing, cioè acquista bond in dollari pagandoli sempre in dollari. La conseguenza di questa politica monetaria, a differenza di quella che sfrutta solo i tassi d'interesse, è un vero e proprio aumento dei volumi della divisa Usa, un surplus di biglietti verdi. Che, però, il mercato non riesce a digerire. Così, il dollaro si indebolisce». Il quantitave easing, tuttavia, è stato realizzato nel passato anche dalla Banca centrale del giappone: perché a Tokyo non ci fu svalutazione dello yen? «Perché - risponde Quirighetti - gli operatori erano sempre interni a quel mercato. Il credito iscritto nel bilancio della Bank of Japan, in corrispondenza delle obbligazioni comprate dalla Banca centrale, era sempre "intestato" a istituti finanziari giapponesi. In questa situazione l'effetto sui cambi con le altre valute non si sente, o si sente di meno». Negli Usa, al contrario, «il debito è in gran parte nelle mani degli investitori stranieri che, in questo momento, non vogliono sentire» troppo l'odore dei dollari. «Non è un caso - tiene a specificare Quirighetti - che l'altra moneta che scende in questo periodo è la sterlina. Anche lì, la Bank of England è l'istituto centrale che ha fatto pieno uso del quantitave easing». Insomma, la liquidità viene fatta aumentare per fronteggiare la crisi; ma la liquidità, quasi non più strumento bensì una variabile a sé stante, cerca la diversificazione, va in caccia di altri rendimenti e si dimentica del dollaro.

«Nell'ultimo report dell'Fmi - aggiunge Bill Witherell, capo economista di Cumberland avdisors - è indicato implicitamente che le banche centrali sono riluttanti ad aumentare le loro riserve nella divisa Usa e, lentamente, si indirizzano verso altre monete. Ovvio che», come peraltro dimostrato dall'ultimo dato della Banca centrale cinese nel periodo luglio-settembre, «l'abbandono dell'America non può avvenire hic et nunc: gli stessi asset miliardiari in dollari, iscritti nei bilanci degli istituti finanziari, si svaluterebbero. Ma il trend sembra definito». «Anche perché -aggiunge Witherell - diversi paesi, produttori e consumatori di petrolio (gli stati del Golfo persico, Cina, Russia, Giappone e Francia), avrebbero discusso della possibilità di sostituire il dollaro con un basket di monete, nelle transazioni del petrolio. Di nuovo, però, lo scenario non è immaginabile nel breve periodo». Chi pensa, per esempio, a una sostituzione dei petrodollari con i petroeuro, dovrebbe giustificare un balzo nominale della bolletta energetica che, in questo periodo di crisi, sarebbe indigesta alla gran parte dei paesi occidentali

Che la liquidità sia, in questo momento, una variabile comunque da tenere d'occhio è peraltro dimostrato dall'andamento delle quotazioni dell'oro. «Nel secondo trimestre del 2009 - spiega Rozanna Wozniak, investment research manager di World gold council - la cosiddetta "investment demand", cioè l'investimento sull'oro inteso come asset finanziario, pesava per 31% della domanda totale di lingotti, contro il 19% dello stesso periodo del 2008». Ciò vuol dire che, o con finalità di diversificazione o di speculazione, anche nel mondo del metallo pregiato la liquidità assume di per se stessa un ruolo sempre maggiore nel determinare le quotazioni. Il tutto a scapito, ovviamente, della domanda finalizzata all'utilizzo reale, industriale o per le gioellerie, dei lingotti.

Al di là di questi aspetti, c'è chi sottolinea motivazioni più "classiche". «Nel breve periodo - afferma Ronny Hamaui, docente di mercati monetari internazionali alla Cattolica - il calo del dollaro è dovuto al differenziale d'interessi. In particolare, è il carry trade: molti investitori vanno short sul dollaro e investono sull'euro». «Certamente ci sarà anche questo - dice Quirighetti - Però, la differenza tra i tassi Bce (all'1%, ndr) e quelli della Fed (di fatto a zero, ndr) non mi sembra tale da giustificare così ampi spostamenti sui mercati monetari». Su questo fronte, peraltro, molti si domandano quali le strategie sul costo del denaro al di qua e al di là dell'oceano Atlantico. «Il presidente della Bce - dice Quirighetti - è molto focalizzato sul tema dell'inflazione. È probabile che il tasso di crescita dei prezzi al consumo, con la salita delle quotazioni del petrolio e dell'inflazione core, a inizio del 2010 si attesti sul 2 per cento. Un evento che, quasi in automatico, porterà l'Eurotower a rialzare il costo del denaro. In quel momento sì, che l'Euro potrebbe salire sul differenziale dei tassi». Certo, bisognerà vedere se Ben Bernanke, capo della Fed, manterrà l'easy money. Se ciò accadrà, il dollaro si terrà stretta la sua debolezza. Ma la speranza è che, come accaduto nel recente passato, le banche centrali coordino le loro azioni.

Più sul lungo periodo, invece, «incidono il debito - dice Hamaui - e il deficit commerciale americano. Quest'ultimo in particolare, come sappiamo, è elevato: viaggia verso il 3% del Pil. Ora il mantenimento di un biglietto verde debole nei confronti delle altre valute è essenziale per sostenere l'export americano». Washington, evidentemente, ha tutto l'interesse a lasciare proseguire la scivolata della sua moneta verso il basso: una situazione che sposta gli scenari competitivi. «Il problema per l'economia di Eurolandia - aggiunge Quirighetti - non sarebbe tanto un livello dell'Euro più alto. La moneta unica europea a 1,60 sul dollaro l'abbiamo già sperimentata e l'industria del Vecchio Continente non è andata in frantumi. La vera questione è, soprattutto in un momento di crisi come l'attuale, la velocità con cui si passa dalle quotazioni di oggi ad altre più elevate. Se la salita sarà graduale non avremo grandissimi problemi». Il mondo, insomma, continuerà ad esistere. «Se, al contrario, il balzo dell'Euro sarà troppo repentino le industrie europee soffriranno, e molto».


Aggiungo una conclusione: se una moneta è debole, essa rende molto più facili gli scambi con l'estero nel breve periodo poichè, essendo di minor valore di un altra, quelli che utilizzano altre forme di monete (Euro) con il cambio ci guadagnano moltissimo, ricevendo una sorta di sconto gratuito sulle merci. Stessa cosa succede in borsa, in quanto comprando ora ad un prezzo ridotto, quando il dollaro tornerà a salire, si avrà un guadagno anche in quei termini (rivendendo ad un prezzo più alto). Il problema è sulle importazion (esse costeranno di più) e sul "prestigio" della valuta a livello internazionale

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