30/10/09
Gli aspetti positivi della crisi nella società dove il consumismo ne fa da padrone
28/10/09
Calcolo Finanziario:come calcolare il rendimento dei Certificati del Tesoro Zero-Coupon (CTZ)
-P------------------------------->N
0---------------------------------τ
t------------------------T
τ = ACT/365 -----> [gg(t,T)]/365 con (t,T) = numero effettivo di giorni (ricordo che nel caso il CTZ scadesse di sabato o domenica la data di rimborso viene spostata al lunedì).
.
N = P (t;T) (1+r (t; T)) τ
rlordo = (N/P (t;T))1/τ - 1
scarto di emissione e al prezzo di aggiudicazione l’imposta sostitutiva maturata dalla data di emissione della prima tranche:
rnetto = [(N-0.125 x (N-E))/(P (t;T)-IS)]1/τ - 1
rlordo = (N/P (t;T))1/τ - 1
essere decurtato dell’importo relativo alla ritenuta fiscale sullo scarto di emissione già maturata.
- Prezzo Emissione E
- Ritenuta Fiscale: RF = 0, 125 x (100 − E)
- Prezzo Rimborso Netto PNR= 100 − RF
- Prezzo Mercato P
- Imposta Sostitutiva (IS) IS
- Prezzo Acquisto Netto PAN = P −IS
- d = gg(Data Valuta; Scadenza)
- Tempo a scadenza (in anni) τ = d/365
rnetto = [PNR/PAN]1/τ - 1
20/10/09
Diritto privato: La mancanza di volontà e la simulazione, invalidità ed inefficacia, la rescissione e risoluzione del contratto
XXXVI –
Non hanno valore: docendi causa
iocandi causa
ioci causa
SIMULAZIONE
Simulato un contratto se: parti pongono in essere esteriorità di una dichiarazione contrattuale, per invocarla di fronte ai terzi
MA sono tra loro d'accordo che gli effetti previsti dall'atto simulato NON sono voluti e NON si devono verificare
Accordo simulatorio: intesa meramente interna e destinata a riservatezza che contratto ufficiale è meramente fittizio
Ragioni: illecite
riservatezza
Simulazione: assoluta ossia esclusione da rapporti interni del contratto simulato apparente
situazione giuridica preesistente invariata
relativa ossia rilevanza di negozio diverso (detto “dissimulato”)
può investire: tipo contrattuale
oggetto del contratto
interposizione fittizia di persona
Effetti tra le parti: simulazione assoluta: no effetti tra le parti (nullità)
simulazione relativa: contratto simulato: NO effetti
contratto dissimulato: PUO avere effetti
se soddisfatti requisti (anche di forma)
(NON in caso di donazione simulata per volontà di riservatezza)
Effetti verso i terzi: terzi interessati a dedurre la simulazione
se da esso pregiudicati possono far accertare la nullità del contratto simulato
se acquirenti diritti da titolare apparente
se in buona fede (presunta), simulazione inopponibile
Creditori del simulato acquirente: simulazione inopponibile a creditore che acquista diritto reale di garanzia su beni formanti oggetto di apparente alienazione (anche se pignoranti)
Creditori chirografari (cioè NON muniti di garanzia reale) che non abbiano ancora avviato procedimento esecutivo: simulazione opponibile perché non vanta ancora nessun diritto su beni del simulato acquirente
Prova della simulazione: PARTI
mediante interrogatorio per sollecitazione confessione
defezione all'altra parte di giuramento decisorio
per testimoni (solo casi art. 2724)
se si vuole fare valere l'illiceità del contratto dissimulato
vale ogni mezzo di prova
TERZI
ogni mezzo di prova
XXXVII – INVALIDITÀ ED INEFFICACIA DEL CONTRATTO
PROBLEMA GENERALE
Invalidità se: limiti all'autonomia dei privati sorpassati, violati o inosservati
procedimento formativo della volontà individuale affetto da anomalie
Inesistenza se: negozio NON confrontabile in alcun modo con fattispecie legale
Efficacia: concreta idoneità del negozio a produrre effetti
Inefficacia: originaria
sempre transitoria tra parti (se no sarebbe nullità)
successiva
revoca o recesso
NULLITÀ
Negozio nullo: invalido
inidoneo a produrre effetti
Cause: nullità testuali (casi in cui la legge descrive direttamente la fattispecie negoziale colpita da invalidità e ne afferma testualmente la nullità)
nullità strutturali (mancanza o vizio di uno degli elementi essenziali del negozio)
nullità virtuali (quando contrario a norme imperative)
nullità di protezione (per tutela di una delle parti)
Nullità: totale
se investe tutto il negozio
parziale
totalmente nullo se clausola nulla essenziale
altrimenti “amputato” delle clausole nulle tramite “soluzione automatica”
Se atto nullo comunque eseguito: diritto di ogni parte a restituzione della prestazione (a meno di prestazioni immorali)
diritto a accertamento giudiziale della nullità (azione di)
Azione di nullità: imprescrittibile
insanabilità del negozio nullo
azione di mero accertamento
legittimazione attiva da parte di CHIUNQUE vi abbia interesse
rilevabile d'ufficio
Conversione del contratto nullo: fenomeno di trasformazione o limitazione automatica di quanto pattuito
Presupposti: negozio stipulato= nullo
negozio sebbene nullo presenti requisiti di sostanza/forma di un altro negozio diverso
che si possa ritenere che parti avrebbero stipulato quel negozio diverso in luogo del primo
che il vizio di nullità non comporti illiceità
Attuata da: giudice
Rinnovazione: quando parti pongono in essere un nuovo negozio privo del vizio
ANNULLABILITÀ
Cause: incapacità del soggetto
vizi della volontà
Negozio produce gli effetti, ma essi vengono meno se viene proposta/accolta l'azione di annullamento
Azione di annullamento: costitutiva
legittimazione attiva spetta a parte nel cui interesse l'invalidità è prevista dalla legge
non rilevabile d'ufficio
prescrizione di 5 anni
eccezione sollevabile in qualsiasi momento
sanabile
Effetti: retroattività
incapace tenuto a restituzione prestazione solo nei limiti in cui era a suo vantaggio
Convalida: negozio con cui parte legittimata si preclude la possibilità di far valere il vizio
NON deve essere affetta da stesso vizio che ha determinato l'annullabilità
XXXVIII –
RESCISSIONE
Rescissione richiedibile se: conclusione contratto in stato di pericolo
lesione
Presupposti per stato di pericolo: stato di pericolo (noto alla controparte)
iniquità delle condizioni
Presupposti per lesione: lesione ossia sproporzione tra prestazione di una parte verso l'altra
stato di bisogno del danneggiato
approfittamento dello stato di bisogno (elemento soggettivo)
Evitabile se: contraente elimina squilibrio
modifica contratto per riportarlo a equità
Rescissione NO efficacia retroattiva
Prescizione: 1 anno dopo conclusione contratto
RISOLUZIONE
Scioglimento del vincolo contrattuale e cessazione degli effetti da esso derivanti per anomalie nel funzionamento del sinallagma ossia: inadempimento
altra parte può:insistere per adempimento
chiedere risoluzione
chiedere risarcimento
impossibilità sopravvenuta
eccessiva onerosità
Efficacia retroattiva
Inadempimento
Risoluzione di diritto: clausola risolutiva espressa (contratto automaticamente risolto se una parte inadempiente)
diffida ad adempiere (in caso contraente non inadempiente intimi altro contraente di provvedere a adempimento entro termine congruo con avvertenza che da quel momento contratto rescisso se non adempie)
termine essenziale (essenziale se prestazione è inutile per il creditore se non eseguita entro termine)
Eccezione: qualora altra parte non abbia ancora eseguito la propria prestazione
Clausola solve et repete: rinuncia a diritto di opporre eccezioni e diretta a rafforzare vincolo contrattuale
Impossibilità sopravvenuta: estingue obbligazione e libera la parte che vi era tenuta
Impossibilità: totale
parziale
Principio del res perit domino
Obbligo di consegna del venditore
individuazione di cose generiche avviene con consegna a vettore
Eccessiva onerosità: sacrificio sproporzionato di una parte a vantaggio dell'altra
Presupposti: previsto un decorso di tempo tra stipulazione e esecuzione
eccessiva onerosità sopravvenuta
causata da avvenimenti straordinari imprevedibili
NON applicabile a contratti aleatori
17/10/09
Perchè le banche italiane si sono salvate dalla crisi? E quanto hanno perso dall'inizio della crisi?
Vorrei provare a dare una risposta, per quanto le mie conoscenze siano limitate e piuttosto acerbe sull'argomento (quindi potrei anche sbagliarmi, nel caso vi prego di aiutarmi a capire), a Beppe Grillo che sul suo blog poco fa a pubblicato un articolo dal titolo "Le banche non sono mai in crisi":Chi ha causato la crisi? Le banche. Chi guadagna dalla crisi? Le banche. Unicredit e Banca Intesa San Paolo hanno fatto delle semestrali fantastiche. Come avranno mai fatto con tutta questa crisi in giro? Il correntista che deposita i suoi risparmi sul conto ottiene di interesse dallo 0,1 allo 0,5% nei casi più fortunati. Se chiede di più, la risposta è sempre la stessa: "E' colpa dell'Euribor!". Se lo stesso correntista chiede un prestito il tasso di interesse diventa un numero a piacere tra l' 8 e il 10%. In questo caso l'Euribor non c'entra nulla. L'Italia è il Paese dei monopoli, quello bancario è forse il peggiore!Prima di tutto la crisi non è partita solamente dalle banche, però in larga parte sì questo è vero, il problema è che sono state le banche americane a causare tutto, non quelle italiane! Anzi, le nostre banche come più volte è stato sottolineato, sono state molte brave a non cadere nella trappola della finanza creativa, che aveva a capo i famosi mutui sub prime. E' stato quindi molto più facile per le nostre banche uscire dalla crisi, però ci vuole comunque un po' di prudenza, quindi è comprensibile un livello di interessi piuttosto basso (considerando anche il fatto che non siamo ancora usciti da questa crisi).Detto questo, sono andato a vedermi il valore delle azioni delle banche citate:
- Intesa San Paolo, a inizio 2008, si aggirava intorno ai 5 euro..a inizio 2009 invece era al livello dei 2 euro
- Unicredit, a inizio 2008, si aggirava intorno ai 4,8 euro..a inizio 2009 invece era al livello dell'euro
Grazie alla loro buona condotta sono sì entrate in crisi, ma 1) non sono fallite e 2) stanno recuperando molto velocemente: la prima è sui 3,10 euro, la seconda 2,73.Ricordo inoltre che all'estero le banche sono messe molto peggio, addirittura alcune sono fallite (ci siamo già scordati il crack di Lehman Brothers??), altre hanno avuto un fondamentale aiuto dal proprio governo (Royal Bank of Scotland ad esempio) oppure da investitori stranieri (Barclays su tutte).Con questo ho concluso: inviterei Grillo che stimo ed ammiro come ho sempre detto, ha fare una ricerca prima di criticare le banche, anche perchè su internet si trovano articoli ben fatti come questo.
Diritto privato: Il contratto preliminare e i vincoli a contrarre, l'oggetto, la causa e gli effetti del contratto, elementi accidentali del contratto
XXX – IL CONTRATTO PRELIMINARE E I VINCOLI A CONTRARRE
Contratto con cui le parti si obbligano a stipulare un successivo contratto definitivo
di cui il contenuto essenziale va già determinato nel contratto preliminare
NON confondere con scrittura privata (es: operazioni immobiliari), che è un contratto definitivo, in cui v'è solo impegno a successiva sottoscrizione di rogito notarile (ossia solo problema di forma)
Contenuti del preliminare: precisazione sufficiente del contenuto del definitivo
(a cui si possono aggiungere solo eventuali consensuali modifiche)
Prestazione di preliminare: obbligo di stipulazione del definitivo (effetti pertanto obbligatori)
vincolo unilaterale o bilaterale
Inadempimento: responsabilità contrattuale
strumento di tutela: sentenza costitutiva (produce stessi effetti definitivo)
Forma del preliminare: STESSA del definitivo
Preliminari trascrivibili: trasferimento di proprietà di immobili
costituzione o trasferimento di diritti di usufrutto
superficie
enfiteusi
comunione
servitù prediali
uso e abitazione
serve a anticipare l'opponibilità ai terzi
Diritto di opzione: quando vincolo irrevocabilità deriva da accordo tra le parti
diritto del beneficiario di perfezionare il contratto con sola dichiarazione di accettazione
libertà di avvalersi o meno del diritto
Prelazione: diritto di essere preferito ad altri, a parità di condizioni, nel caso in cui la persona soggetta alla prelazione dovesse decidersi a stipulare un contratto
Fonti: volontà delle parti (NON opponibile a terzi e quindi ha mera efficacia obbligatoria)
legale (opponibile a terzi)
XXXI – L'OGGETTO DEL CONTRATTO
Oggetto: possibile (materialmente suscettibile di esecuzione, NON semplice difficoltà)
lecito (illecito se contrario a norma imperativa, ordine pubblico, buon costume)
determinato o determinabile (chiaramente identificato o identificabile)
Oggetto del contratto: prestazioni dovute
bene dovuto
contenuto regolamentare
cose future
oggetto determinato da terzo (arbitratore) mezzo arbitraggio
XXXII –
Causa: GIUSTIFICAZIONE dell'accordo (funzione che lo renda meritevole di tutela giuridica)
obbligazione: titolo da cui deriva il debito
negozio: importante solo per negozi per cui autonomia privati influisce su contenuto, e quindi su effetti (per es: NON per matrimonio, ecc..)
Causa: dev'essere lecita e quindi leciti e meritevoli: effetti giuridici perseguiti
combinazione dettata da privati
relazione a funzione obiettiva del contratto
Per contratti tipici: causa già valutata positivamente da legge
da valutare se in concreto accordo meritevole di approvazione
Per contratti atipici: valutazione di contenuto concreto accordo
schema generico della pattuizione
Mancanza della causa: genetica (da genesi del negozio)
parziale
totale
funzionale (x vicende successive, non più possibile risultato a cui negozio era diretto)
difetto sopravvenuto
Illiceità della causa: contrarietà a norme imperative (diritto a restituzione)
immoralità (NON diritto a restituzione)
conseguenza: nullità del contratto
Motivo: ciò che spinge un soggetto a contrarre, variabile da soggetto a soggetto e giuridicamente irrilevante
a meno che non sia: rilevante in quanto oggetto di patto contrattuale o condizione
motivo di condotta illecita – in questo caso è colpito con nullità se:
stesso motivo di accordo per entrambe le parti
illiceità del motivo comune
esclusività del motivo (dev'essere determinante)
Frode alla legge: equiparata a illiceità causa
quando contratto, perfettamente legale, serve a eludere la legge
XXXIV – GLI EFFETTI DEL CONTRATTO
Dopo stipulazione: contratto ha FORZA DI LEGGE tra le parti
Libertà di sciogliere contratto: comune volontà
mutuo consenso
recesso unilaterale (solo quando stabilito dalla legge)
da esercitarsi prima dell'esecuzione del contratto
“di pentimento” a tutela del consumatore
disdetta (diritto di non rinnovare il contratto)
Qualificazione atto: sussunzione sotto la fattispecie legale appropriata
integrazione con effetti disposti dalla legge (oltre a parti)
(talora imposizione legale di clausole in sostituzione a pattuite)
Effetti: reali
la proprietà passa per effetto del consenso(manifestato in forme di legge)
(consegna è solo effetto dell'obbligazione)
principio del consenso traslativo
se si tratta di cose generiche
fungibili
proprietà passa al momento dell'individuazione
obbligatori
Conflitti tra più acquirenti di uno stesso oggetto:
principi generali: prior in tempore, potior in iure
nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet
tutela affidamento in buona fede
quindi: beni mobili: colui che ha acquistato in buona fede è preferito anche se il suo titolo è di data posteriore
beni immobili: colui il quale è il primo a trascrivere
Clausola penale: stabilita ex ante
quanto deve pagare debitore a titolo di penale in caso di inadempimento
prevedibile sia per inadempimento sia per semplice ritardo
se stabilita, NON può essere richiesto da creditore PIU di clausola penale
riducibile dal giudice
Caparra: consegna a titolo di acconto di una quantità di beni fungibili o danaro a garanzia
(da restituire o imputare a titolo di acconto a contratto eseguito)
penitenziale quando ha funzione di corrispettivo del diritto di recesso
Effetti verso terzi: res inter alios acta tertio neque nocet neque prodest
se promessa di fatto di terzo: rispondo io
Contratto a favore di terzo: attribuzione di diritti a un terzo
terzo a sua discrezionalità completa può pretendere esecuzione della prestazione
Cessione del contratto: una parte (cedente) di un contratto originario (purché sinallagmatico e con prestazioni ancora ineseguite) stipula con un terzo (cessionario) un nuovo contratto (di cessione) con il quale si impegna a trasferire contratto originario (rectius), ossia tutti i rapporti attivi e passivi con il ceduto (di cui è indispensabile il consenso)
XXXV – ELEMENTI ACCIDENTALI DEL CONTRATTO
NOZIONI GENERALI
Elementi non indispensabili x validità del negozio giuridico, ma strumenti per le parti in modo da orientare gli effetti del negozio
Condizione
Termine
Modo
CONDIZIONE
Avvenimento futuro e incerto dal quale le parti fanno dipendere
la produzione degli effetti del negozio
l'eliminazione degli effetti che il negozio ha già prodotto
Condizione: sia evento in se
sia clausola di condizione
Actus legittimus: negozio che NON ammette condizione
Condicio facti: dipende da volontà delle parti
Condicio iuris: elemento previsto e stabilito dalla legge incidente su efficacia negozio
Condizione: casuale (avveramento dipende da caso o volontà di terzi)
potestativa (avveramento dipende da volontà di una delle parti)
mista (avveramento dipende sia da caso/volontà di terzi che da volontà di parti)
meramente potestativa (avveramento dipende da comportamento di una parte che può essere tenuto a proprio arbitrio)
Condizione: illecita se contraria a norme imperative
ordine pubblico
buon costume
se sopprime o comprime la libertà individuale
Momenti: fase di pendenza della condizione
avveramento o mancanza della condizione
Avveramento: si producono TUTTE le conseguenze del negozio, con effetto retroattivo
(retroattività reale)
Retroattività NON influisce su atti di amministrazione compiuti in pendenza della condizione
su frutti percepiti in pendenza della condizione
TERMINE
Avvenimento futuro e certo dal quale (termine iniziale) o fino al quale (termine finale) debbono prodursi gli effetti del negozio
Termine: determinato (es: natale 2010)
indeterminato (es: il giorno della mia morte)
Actus legittimus: NON ammettono termine
Termine iniziale: si verificano effetti contratto, ma NON retroagiscono
MODO
Clausola accessoria che si appone a una liberalità per limitarla, imponendo un dovere di condotta o di astensione a carico del beneficiario della liberalità
Può consistere in obbligo di: dare
fare
non fare
Costituisce fonte di obbligo giuridico può essere pertanto richiesto da OGNI interessato
15/10/09
Perchè oggi il dollaro è una moneta così debole??
Il dollaro rimarrà debole. Gli esperti, anche in questo strano autunno finanziario, sono in gran parte d'accordo. Qualcuno fissa, per fine anno, un livello di cambio sull'Euro a 1,60. Altri, più prudenti, indicano un movimento laterale attorno a 1,50-1,51. Ma il trend di fondo è condiviso: il biglietto verde resterà "weakness"; «sul lungo periodo -scrive Citi -le pressioni al ribasso resisteranno». Le divisioni nascono, al contrario, sul come e perché questo avvenga. Da una parte c'è chi ricerca le cause in "classici" fondamentali: il differenziale dei tassi tra Europa e Stati Uniti, il deficit o il debito Usa. Altri, invece, guardano più al contingente, ad alcune caratteristiche dei mercati finanziari legate alla crisi. In particolare, alla liquidità.
«La Federal reserve americana - sottolinea Fabrizio Quirighetti, capo economista di Banca Syz - per fronteggiare il credit crunch, sta sfruttando anche il cosiddetto quantitive easing, cioè acquista bond in dollari pagandoli sempre in dollari. La conseguenza di questa politica monetaria, a differenza di quella che sfrutta solo i tassi d'interesse, è un vero e proprio aumento dei volumi della divisa Usa, un surplus di biglietti verdi. Che, però, il mercato non riesce a digerire. Così, il dollaro si indebolisce». Il quantitave easing, tuttavia, è stato realizzato nel passato anche dalla Banca centrale del giappone: perché a Tokyo non ci fu svalutazione dello yen? «Perché - risponde Quirighetti - gli operatori erano sempre interni a quel mercato. Il credito iscritto nel bilancio della Bank of Japan, in corrispondenza delle obbligazioni comprate dalla Banca centrale, era sempre "intestato" a istituti finanziari giapponesi. In questa situazione l'effetto sui cambi con le altre valute non si sente, o si sente di meno». Negli Usa, al contrario, «il debito è in gran parte nelle mani degli investitori stranieri che, in questo momento, non vogliono sentire» troppo l'odore dei dollari. «Non è un caso - tiene a specificare Quirighetti - che l'altra moneta che scende in questo periodo è la sterlina. Anche lì, la Bank of England è l'istituto centrale che ha fatto pieno uso del quantitave easing». Insomma, la liquidità viene fatta aumentare per fronteggiare la crisi; ma la liquidità, quasi non più strumento bensì una variabile a sé stante, cerca la diversificazione, va in caccia di altri rendimenti e si dimentica del dollaro.
«Nell'ultimo report dell'Fmi - aggiunge Bill Witherell, capo economista di Cumberland avdisors - è indicato implicitamente che le banche centrali sono riluttanti ad aumentare le loro riserve nella divisa Usa e, lentamente, si indirizzano verso altre monete. Ovvio che», come peraltro dimostrato dall'ultimo dato della Banca centrale cinese nel periodo luglio-settembre, «l'abbandono dell'America non può avvenire hic et nunc: gli stessi asset miliardiari in dollari, iscritti nei bilanci degli istituti finanziari, si svaluterebbero. Ma il trend sembra definito». «Anche perché -aggiunge Witherell - diversi paesi, produttori e consumatori di petrolio (gli stati del Golfo persico, Cina, Russia, Giappone e Francia), avrebbero discusso della possibilità di sostituire il dollaro con un basket di monete, nelle transazioni del petrolio. Di nuovo, però, lo scenario non è immaginabile nel breve periodo». Chi pensa, per esempio, a una sostituzione dei petrodollari con i petroeuro, dovrebbe giustificare un balzo nominale della bolletta energetica che, in questo periodo di crisi, sarebbe indigesta alla gran parte dei paesi occidentali
Che la liquidità sia, in questo momento, una variabile comunque da tenere d'occhio è peraltro dimostrato dall'andamento delle quotazioni dell'oro. «Nel secondo trimestre del 2009 - spiega Rozanna Wozniak, investment research manager di World gold council - la cosiddetta "investment demand", cioè l'investimento sull'oro inteso come asset finanziario, pesava per 31% della domanda totale di lingotti, contro il 19% dello stesso periodo del 2008». Ciò vuol dire che, o con finalità di diversificazione o di speculazione, anche nel mondo del metallo pregiato la liquidità assume di per se stessa un ruolo sempre maggiore nel determinare le quotazioni. Il tutto a scapito, ovviamente, della domanda finalizzata all'utilizzo reale, industriale o per le gioellerie, dei lingotti.
Al di là di questi aspetti, c'è chi sottolinea motivazioni più "classiche". «Nel breve periodo - afferma Ronny Hamaui, docente di mercati monetari internazionali alla Cattolica - il calo del dollaro è dovuto al differenziale d'interessi. In particolare, è il carry trade: molti investitori vanno short sul dollaro e investono sull'euro». «Certamente ci sarà anche questo - dice Quirighetti - Però, la differenza tra i tassi Bce (all'1%, ndr) e quelli della Fed (di fatto a zero, ndr) non mi sembra tale da giustificare così ampi spostamenti sui mercati monetari». Su questo fronte, peraltro, molti si domandano quali le strategie sul costo del denaro al di qua e al di là dell'oceano Atlantico. «Il presidente della Bce - dice Quirighetti - è molto focalizzato sul tema dell'inflazione. È probabile che il tasso di crescita dei prezzi al consumo, con la salita delle quotazioni del petrolio e dell'inflazione core, a inizio del 2010 si attesti sul 2 per cento. Un evento che, quasi in automatico, porterà l'Eurotower a rialzare il costo del denaro. In quel momento sì, che l'Euro potrebbe salire sul differenziale dei tassi». Certo, bisognerà vedere se Ben Bernanke, capo della Fed, manterrà l'easy money. Se ciò accadrà, il dollaro si terrà stretta la sua debolezza. Ma la speranza è che, come accaduto nel recente passato, le banche centrali coordino le loro azioni.
Più sul lungo periodo, invece, «incidono il debito - dice Hamaui - e il deficit commerciale americano. Quest'ultimo in particolare, come sappiamo, è elevato: viaggia verso il 3% del Pil. Ora il mantenimento di un biglietto verde debole nei confronti delle altre valute è essenziale per sostenere l'export americano». Washington, evidentemente, ha tutto l'interesse a lasciare proseguire la scivolata della sua moneta verso il basso: una situazione che sposta gli scenari competitivi. «Il problema per l'economia di Eurolandia - aggiunge Quirighetti - non sarebbe tanto un livello dell'Euro più alto. La moneta unica europea a 1,60 sul dollaro l'abbiamo già sperimentata e l'industria del Vecchio Continente non è andata in frantumi. La vera questione è, soprattutto in un momento di crisi come l'attuale, la velocità con cui si passa dalle quotazioni di oggi ad altre più elevate. Se la salita sarà graduale non avremo grandissimi problemi». Il mondo, insomma, continuerà ad esistere. «Se, al contrario, il balzo dell'Euro sarà troppo repentino le industrie europee soffriranno, e molto».