XXIV – I MEZZI DI CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE
Per impedire che patrimonio del debitore per sua negligenza o dolo subisca diminuzioni che incidano sulla garanzia la legge attribuisce dei rimedi:
azione surrogatoria
azione revocatoria
sequestro conservativo
AZIONE SURROGATORIA
Per azione servono: inerzia del debitore
pregiudizio per le ragioni dei creditori
Surrogazione: creditore compie atti che debitore dovrebbe compiere anche se non è titolare del diritto solo su diritti patrimoniali
AZIONE REVOCATORIA
In caso debitore ponga in essere atti che rendano più difficile il soddisfacimento dei diritti di questi ultimi
Presupposti: atto di disposizione del debitore di modifica del proprio stato patrimoniale
eventus damni (pregiudizio per il creditore)
scientia fraudis (conoscenza del pregiudizio – non occorre l'animus nocendi)
onere probatorio spetta a chi agisce in revocatoria
Effetti: NON elimina l'atto impugnato
CONSENTE a creditore azioni conservative o esecutive sui beni impugnati
efficacia solo verso creditore (può effettuare azioni esecutive o conservative)
SEQUESTRO CONSERVATIVO
Misura preventiva e cautelare che creditore può chiedere a giudice quando ha fondato timore di perdere le garanzie del proprio credito
Presupposti: fumus boni iuris (concorrenza elementi che consentano di ritenere fondato il diritto di credito)
periculum in mora (che debitore depauperi il proprio patrimonio)
Effetti: SOLO nei confronti del creditore