XXI – L'INADEMPIMENTO E
Inadempimento: qualora debitore NON esegue ESATTAMENTE la prestazione dovuta
Perché si abbia inadempimento si necessita che sia:
già maturato il tempo dell'adempimento
non siano state svolte le attività preparatorie necessarie
quando non siano rispettate le condizioni di regola d'arte
Inadempimento: totale
parziale che può riguardare diligenza richiesta (variabile)
(generalmente del buon padre di famiglia)
perizia necessaria
prudenza indispensabile
luogo di esecuzione
adeguatezza dei mezzi
quantità/qualità dovuta
Inadempimento: assoluto (cioè irreversibile, irrealizzabile in futuro)
relativo (prestazione eseguibile in futuro)
Responsabilità contrattuale: debitore che non esegue la prestazione è tenuto al risarcimento dei danni SE NON prova che il ritardo è stato dovuto a cause a lui NON imputabili
Se inadempimento assoluto: prestazione risarcitoria si sostituisce alla prestazione originaria
Danno risarcibile: conseguenze negative dalla definitiva inattuazione
Se inadempimento relativo: prestazione risarcitoria si aggiunge alla prestazione originaria
Danno risarcibile: conseguenze negative dalla ritardo
Risarcimento deve comprendere SEMPRE: danno emergente
lucro cessante
Risarcibile: solo danno che sia conseguenza diretta dell'inadempimento, se causato da non dolo risarcimento è limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l'obbligazione
Onere probatorio: di ogni voce di danno a carico del creditore (pattuibile clausola penale ex ante)
Da giorno della mora: debitore costretto a pagare interessi moratori (entità fissabile ex ante, se inferiori a tasso legale salgono al livello del tasso legale, libertà del creditore di richiedere il danno maggiore previa prova), diminuzione se fatto colposo
presupposti: ritardo nell'adempimento dell'obbligazione
imputabilità del ritardo al debitore
intimazione SCRITTA da parte del creditore al debitore ad adempiere presupposto NON necessario se:
obbligazione deriva da fatto illecito
debitore dichiara per iscritto di NON voler adempiere
obbligazione a termine da eseguirsi a domicilio del creditore
obbligazione nascente da contratto di subfornitura
obbligazione nascente da transazione commerciale
Costituzione in mora interrompe la prescrizione
Semplice ritardo – conseguenze giuridiche simili a inadempimento
Mora debendi: effetti: obbligo del pagamento degli interessi moratori
perpetuazio obligationis
se debitore NON in mora: rischio a carico di cred
se debitore IN mora: rischio a carico deb
Mora credendi: non scattano a carico del debitore le conseguenze pregiudizievoli che gli deriverebbero dall'inadempimento
XXII – RESPONSABILITA PATRIMONIALE DEL DEBITORE
se debitore NON adempie creditore, dopo accertamento giudiziale dell'inadempimento, può promuovere il processo esecutivo forzato sui beni del debitore, facendoli espropriare (diritto cioè di farli vendere per soddisfarsi sul ricavato)
Cause di prelazione di un creditore sugli altri: privilegi
pegno
ipoteca
Privilegio: causa di prelazione che la legge accorda in considerazione della causa del credito
ordine di preferenza stabilito dalla stessa legge
Privilegio: generale (su tutti i beni mobili del debitore)
speciale (su determinati beni mobili o immobili)
XXIII – DIRITTI REALI DI GARANZIA (PEGNO ED IPOTECA)
CARATTERI GENERALI E COMUNI
Caratteri inerenza
garanzia di diritto di sequela (ossia diritto del creditore a rifarsi sui beni del debitore facendo espropriare il bene e rifacendosi sul ricavato della vendita)
Diritti di garanzia in quanto limitano il potere di disposizione
Pegno e ipoteca: necessitano un proprio titolo costitutivo
danno luogo a rapporti accessori
funzionali a assicurare al creditore il soddisfacimento del credito
attribuiscono a creditore ius distrahendi (facoltà di far espropriare la cosa, se debitore non adempie)
ius prelationis (preferenza rispetto agli altri creditori su distribuzione ricavo)
diritto di sequela (diritto di sottoporre il bene a esecuzione forzata anche se divenuto di proprietà di terzi)
Oggetto: pegno --> beni mobili e universalità di beni mobili
ipoteca --> beni immobili e mobili registrati, rendite dello stato, diritti reali immobiliari (superficie, usufrutto, enfiteusi)
Patto commissorio: trasferimento di proprietà di bene in pegno o ipoteca a creditore in modo automatico in caso di mancato adempimento è NULLO per legge
PEGNO
Diritto reale su beni mobili (non registrati) del debitore o di un terzo che il creditore acquista mediante accordo a garanzia del suo credito
Suppegno vietato
Se oggetto di consegna per pegno sono cose fungibili si ha pegno irregolare
Creditore ha proprietà di quantità di cose fungibili, con obbligo di restituzione
Costituzione: inter parte con accordo anche verbale
spesso indispensabile opposizione a terzi pertanto: scrittura
data certa
indicazione cred/bene
spossessamento del debitore
Effetti: creditore ha diritto di trattenere la cosa la anche obbligo di custodirla
creditore non può godere e disporre della cosa
creditore può chiedere vendita ai pubblici incanti della cosa previa intimazione al debitore
IPOTECA
Diritto reale di garanzia che attribuisce al creditore il potere di espropriare (diritto di sequela) il bene sul quale l'ipoteca è costituita e gli garantisce ius praelationis
Caratteri: specialità
indivisibilità
pubblicità costitutiva
Oggetto: immobili con loro pertinenze
mobili registrati
rendite dello Stato
usufrutto su immobili
diritto di superficie
nuda proprietà
diritto dell'enfiteuta
diritto del concedente
Ipoteca legale: norma di legge
sentenza (giudiziale)
se creditore ricorre al giudice che pronunci sentenza ancora non necessariamente passata in giudicato con cui condanna il debitore a un pagamento ovvero a obbligazione ovvero al risarcimento di danni
atto di volontà del debitore
Ipoteca volontaria: contratto
dichiarazione unilaterale di volontà del concedente
richiesta forma scritta ad substantiam
Efficacia obbligatoria di: ipoteca su cosa altrui
ipoteca su cosa futura
Pubblicità costitutiva determina: ordine ipoteche (grado)
preso da momento dell'iscrizione
se contemporaneo: stesso grado
scambio grado possibile se non lede gli altri
Pubblicità determinata mediante: iscrizione
atto con cui ipoteca prende vita
se scrittura privata: va autenticata
crediti accessori: spese atto costituzione
spese ordinarie processo
interessi
annotazione
rende pubblica ipoteca
efficacia costitutiva
rinnovazione
ipoteca: effetto per vent'anni da iscrizione
evita estinzione dell'iscrizione (si può iscrivere nuovamente dopo 20 anni ma si perde il grado)
cancellazione
estingue l'ipoteca
può essere: consentita da creditore
ordinata da giudice
Terzo acquirente del bene ipotecato: res transit cum onere suo
NON è obbligato con suoi beni verso creditori
creditori hanno COMUNQUE diritto di sequela
può evitare esproprio
pagando crediti
rilasciando i beni ipotecati (delegare un amministratore)
liberare immobile da ipoteche mediante purgazione delle ipoteche
Ipoteca: non prescrittibile