12/10/09

Diritto privato: L'inadempimento e la mora, responsabilità patrimoniale del debitore, diritti reali di garanzia (pegno, ipoteca)

XXI – L'INADEMPIMENTO E LA MORA

Inadempimento: qualora debitore NON esegue ESATTAMENTE la prestazione dovuta

Perché si abbia inadempimento si necessita che sia:

già maturato il tempo dell'adempimento

non siano state svolte le attività preparatorie necessarie

quando non siano rispettate le condizioni di regola d'arte

Inadempimento: totale

parziale che può riguardare diligenza richiesta (variabile)

(generalmente del buon padre di famiglia)

perizia necessaria

prudenza indispensabile

luogo di esecuzione

adeguatezza dei mezzi

quantità/qualità dovuta

Inadempimento: assoluto (cioè irreversibile, irrealizzabile in futuro)

relativo (prestazione eseguibile in futuro)

Responsabilità contrattuale: debitore che non esegue la prestazione è tenuto al risarcimento dei danni SE NON prova che il ritardo è stato dovuto a cause a lui NON imputabili

Se inadempimento assoluto: prestazione risarcitoria si sostituisce alla prestazione originaria

Danno risarcibile: conseguenze negative dalla definitiva inattuazione

Se inadempimento relativo: prestazione risarcitoria si aggiunge alla prestazione originaria

Danno risarcibile: conseguenze negative dalla ritardo

Risarcimento deve comprendere SEMPRE: danno emergente

lucro cessante

Risarcibile: solo danno che sia conseguenza diretta dell'inadempimento, se causato da non dolo risarcimento è limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l'obbligazione

Onere probatorio: di ogni voce di danno a carico del creditore (pattuibile clausola penale ex ante)

Da giorno della mora: debitore costretto a pagare interessi moratori (entità fissabile ex ante, se inferiori a tasso legale salgono al livello del tasso legale, libertà del creditore di richiedere il danno maggiore previa prova), diminuzione se fatto colposo

LA MORA DEL DEBITORE

presupposti: ritardo nell'adempimento dell'obbligazione

imputabilità del ritardo al debitore

intimazione SCRITTA da parte del creditore al debitore ad adempiere presupposto NON necessario se:

obbligazione deriva da fatto illecito

debitore dichiara per iscritto di NON voler adempiere

obbligazione a termine da eseguirsi a domicilio del creditore

obbligazione nascente da contratto di subfornitura

obbligazione nascente da transazione commerciale

Costituzione in mora interrompe la prescrizione

Semplice ritardo – conseguenze giuridiche simili a inadempimento

Mora debendi: effetti: obbligo del pagamento degli interessi moratori

perpetuazio obligationis

se debitore NON in mora: rischio a carico di cred

se debitore IN mora: rischio a carico deb

Mora credendi: non scattano a carico del debitore le conseguenze pregiudizievoli che gli deriverebbero dall'inadempimento

XXII – RESPONSABILITA PATRIMONIALE DEL DEBITORE

se debitore NON adempie creditore, dopo accertamento giudiziale dell'inadempimento, può promuovere il processo esecutivo forzato sui beni del debitore, facendoli espropriare (diritto cioè di farli vendere per soddisfarsi sul ricavato)

Cause di prelazione di un creditore sugli altri: privilegi

pegno

ipoteca

Privilegio: causa di prelazione che la legge accorda in considerazione della causa del credito

ordine di preferenza stabilito dalla stessa legge

Privilegio: generale (su tutti i beni mobili del debitore)

speciale (su determinati beni mobili o immobili)

XXIII – DIRITTI REALI DI GARANZIA (PEGNO ED IPOTECA)

CARATTERI GENERALI E COMUNI

Caratteri inerenza

garanzia di diritto di sequela (ossia diritto del creditore a rifarsi sui beni del debitore facendo espropriare il bene e rifacendosi sul ricavato della vendita)

Diritti di garanzia in quanto limitano il potere di disposizione

Pegno e ipoteca: necessitano un proprio titolo costitutivo

danno luogo a rapporti accessori

funzionali a assicurare al creditore il soddisfacimento del credito

attribuiscono a creditore ius distrahendi (facoltà di far espropriare la cosa, se debitore non adempie)

ius prelationis (preferenza rispetto agli altri creditori su distribuzione ricavo)

diritto di sequela (diritto di sottoporre il bene a esecuzione forzata anche se divenuto di proprietà di terzi)

Oggetto: pegno --> beni mobili e universalità di beni mobili

ipoteca --> beni immobili e mobili registrati, rendite dello stato, diritti reali immobiliari (superficie, usufrutto, enfiteusi)

Patto commissorio: trasferimento di proprietà di bene in pegno o ipoteca a creditore in modo automatico in caso di mancato adempimento è NULLO per legge

PEGNO

Diritto reale su beni mobili (non registrati) del debitore o di un terzo che il creditore acquista mediante accordo a garanzia del suo credito

Suppegno vietato

Se oggetto di consegna per pegno sono cose fungibili si ha pegno irregolare

Creditore ha proprietà di quantità di cose fungibili, con obbligo di restituzione

Costituzione: inter parte con accordo anche verbale

spesso indispensabile opposizione a terzi pertanto: scrittura

data certa

indicazione cred/bene

spossessamento del debitore

Effetti: creditore ha diritto di trattenere la cosa la anche obbligo di custodirla

creditore non può godere e disporre della cosa

creditore può chiedere vendita ai pubblici incanti della cosa previa intimazione al debitore

IPOTECA

Diritto reale di garanzia che attribuisce al creditore il potere di espropriare (diritto di sequela) il bene sul quale l'ipoteca è costituita e gli garantisce ius praelationis

Caratteri: specialità

indivisibilità

pubblicità costitutiva

Oggetto: immobili con loro pertinenze

mobili registrati

rendite dello Stato

usufrutto su immobili

diritto di superficie

nuda proprietà

diritto dell'enfiteuta

diritto del concedente

Ipoteca legale: norma di legge

sentenza (giudiziale)

se creditore ricorre al giudice che pronunci sentenza ancora non necessariamente passata in giudicato con cui condanna il debitore a un pagamento ovvero a obbligazione ovvero al risarcimento di danni

atto di volontà del debitore

Ipoteca volontaria: contratto

dichiarazione unilaterale di volontà del concedente

richiesta forma scritta ad substantiam

Efficacia obbligatoria di: ipoteca su cosa altrui

ipoteca su cosa futura

Pubblicità costitutiva determina: ordine ipoteche (grado)

preso da momento dell'iscrizione

se contemporaneo: stesso grado

scambio grado possibile se non lede gli altri

Pubblicità determinata mediante: iscrizione

atto con cui ipoteca prende vita

se scrittura privata: va autenticata

crediti accessori: spese atto costituzione

spese ordinarie processo

interessi

annotazione

rende pubblica ipoteca

efficacia costitutiva

rinnovazione

ipoteca: effetto per vent'anni da iscrizione

evita estinzione dell'iscrizione (si può iscrivere nuovamente dopo 20 anni ma si perde il grado)

cancellazione

estingue l'ipoteca

può essere: consentita da creditore

ordinata da giudice

Terzo acquirente del bene ipotecato: res transit cum onere suo

NON è obbligato con suoi beni verso creditori

creditori hanno COMUNQUE diritto di sequela

può evitare esproprio

pagando crediti

rilasciando i beni ipotecati (delegare un amministratore)

liberare immobile da ipoteche mediante purgazione delle ipoteche

Ipoteca: non prescrittibile

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