13/10/09

Diritto privato: I contratti in generale: il contratto,trattative e conclusione contratto,vizi della volontà,la forma del contratto,la rappresentanza

I CONTRATTI IN GENERALE

XXV – IL CONTRATTO

Accordo tra due o più parti per regolare, costituire o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale (per produrre un effetto giuridico) (esplicazione dell'autonomia dei privati)

Effetti giuridici: diritti reali

rapporti obbligatori

Libertà dei privata: NON sconfinata

MA rilevante per ordinamento giuridico

Contratto: fatto NO semplice atto MA negozio (manifestazione di volontà)

accordo (NO volontà di un solo soggetto)

diverso da: semplice accordo

consenso

convenzione (profili patrimoniali dei coniugi)

patto (accordi accessori)

assenso (atti unilaterali)

Autonomia contrattuale: le parti possono stabilire liberamente il contenuto (clausole) del contratto (nei limiti imposti dalla legge)

Tipi contrattuali: figure o modelli con determinate caratteristiche (contratti tipici)

elaborazioni nuove dei privati di schemi non previsti (contratti atipici)

Elementi essenziali: accordo tra le parti

causa

oggetto

forma (se richiesta ad substantiam)

Contratti: tipici

atipici

Contratti: bilaterali

plurilaterali

Contratti: sinallagmatici (a prestazioni corrispettive unite da nesso di reciprocità o sinallagma: do ut facias, do ut des, facio ut facias, facio ut des)

con obbligazioni a carico di una parte sola

bilaterali imperfetti (in via eventuale possono scaturire obbligazioni anche dall'altra parte)

Contratti: a titolo oneroso

a titolo gratuito

Contratti: di scambio

associativi

Contratti: commutativi (reciproci sacrifici certi seppure con normale rischio)

aleatori (reciproci sacrifici incerti)

Contratti: a esecuzione istantanea

di durata

Contratti: a forma libera

forma vincolata (contatti solenni)

Contratti: consensuali (consenso parti)

reali (consenso parti + consegna del bene)

Contratti: a efficacia reale

a efficacia obbligatoria

XXVI – LE TRATTATIVE E LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Proposta: atto con cui il procedimento contrattuale inizia

Accettazione: atto con cui il procedimento contrattuale si conclude

(sono elementi prenegoziali)

Accordo: quando a proposta segue accettazione

Presupposti: accettazione pervenga al proponente nel TERMINE da lui stabilito

dichiarazione di accettante CONFORME a proposta

accettazione compiuta nella FORMA richiesta dal proponente

Fusione delle volontà avviene secondo criterio della cognizione:

contratto concluso nel momento e nel luogo in cui il proponente ha conoscenza dell'accettazione della proposta (regolamento comune accettato da ambedue le parti)

Esecuzione: quando contratto si perfeziona immediatamente a esecuzione ordine ricevuto

Contratto con obbligazione a carico del proponente: accettazione inutile

Revoca della proposta: atto non recettizio (impedisce conclusione del contratto se emessa e inviata prima che proponente abbia avuto conoscenza dell'accettazione della controparte)

può essere irrevocabile su decisione del proponente

Revoca dell'accettazione: dev'essere: emessa e inviata prima che accettazione giunga a conoscenza del proponente

deve pervenire all'indirizzo del proponente prima che arrivi l'accettazione

Offerta al pubblico: permette che conclusione del contratto avvenga per effetto della sola dichiarazione di accettazione di colui che sia interessato a perfezionare il contratto oggetto della proposta

Contratto aperto all'adesione: di altre parti

Trattative: libertà di modifica delle clausole

dovere di comportamento in buona fede pena incursione in culpa in contrahendo

cause responsabilità precontrattuale o culpa in cuntrahendo

abbandono ingiustificato della trattativa

mancata informazione sulle cause di invalidità del contratto

influenza illecita su determinazione negoziale della controparte

induzione della controparte a stipulazione di contratto ad essa pregiudizievole

condotta scorretta è inadempimento giuridico di condotta (secondo principio del neminem laedere)

lesione pertanto dell'interesse positivo altrui

--> risarcimento di danno emergente

lucro cessante

XXVII – I VIZI DELLA VOLONTÀ

IL PROBLEMA IN GENERALE

Contratto è espressione di volere individuale, pertanto è invalido qualora:

parte sia incapace di agire

parte abbia subito interferenze o perturbamenti

mentre è annullabile (impugnabile) qualora:

volontà viziata

Manifestazione di volontà dev'essere percepibile all'esterno ossia dichiarata

Se dichiarazione non conforme tutela affidamento in buona fede del terzo

ERRORE

Falsa conoscenza della realtà (equiparato a ignoranza)

Errore ostativo: divergenza tra volontà e dichiarazione (volevo scrivere 10 scrivo 100)

Errore vizio: volontà viziata dall'errore in cui è caduto il dichiarante

Condizioni rilevanza errore: essenziale (obiettiva rilevanza dell'errore)

se cade su: natura del negozio

oggetto del negozio

qualità della cosa oggetto del negozio

(NON sul valore)

persona (identità contraente)

quantità se determinante del consenso

errore rilevante di diritto

riconoscibile (quando riconoscibile con normale diligenza da controparte)

Se errore bilaterale o comune: non serve affidamento e sufficiente essenzialità per annullabilità

Annullamento non può essere richiesto se altra parte prima che controparte subisca pregiudizio decide di eseguire contratto in modo conforme a patto

DOLO

Dolo-inganno: vizio sotto forma di raggiro verso contraente

sufficiente qualsiasi forma, manovra o mezzo fraudolento

menzogna annullabile solo se non avvedibile tramite normale diligenza

reticenza

Presupposti: raggiro o artificio idoneo a trarre in inganno la vittima

errore del raggirato (raggiro con successo)

provenienza dell'inganno dalla controparte (atto non impugnabile se raggiro di terzi a meno che controparte NON a conoscenza e NON ne abbia tratto vantaggio)

Dolo-incidente: caso in cui controparte avrebbe comunque voluto il contratto ma per colpa di raggiro lo ha stipulato a condizioni a cui non lo avrebbe normalmente stipulato

Imposizione di obblighi di informazione

VIOLENZA

Violenza psichica (vis compulsiva): minaccia di un male ingiusto (anche di un terzo, anche con contraente inconsapevole), rivolta a scopo di estorcere consenso a stipulazione contratto

vale come presupposto di annullabilità solo se diretta a ottenere compimento di atto negoziale

Violenza fisica (vis absoluta): atto fisico di manifestazione volontà= atto di un terzo

atto SEMPRE nullo

Stato di pericolo: se negozio stipulato a condizioni inique, negozio NON annullabile MA rescindibile

Minaccia: deve fare impressione su una persona media

deve fare capo a un male ingiusto verso vittima stessa e rispettivi beni

coniuge o parente e rispettivi beni

persona affezionata e rispettivi beni

XXVIII – LA FORMA DEL CONTRATTO

Modalità di espressione della volontà individuale

Forma: requisito del contratto solo in ipotesi in cui sia richiesta dalla legge (libertà di forme)

Tutela di: contraente

terzi

Forma minima: volontà solo espressa (es: fidejussione)

Forma scritta: scrittura privata/atto pubblico frequente

Forma solenne: donazione (atto pubblico/presenza di due testimoni)

Forme di protezione: per contraente contro clausole vessatorie

Forma convenzionale: decisa dalle parti, in tal caso essa è sicuramente ad substantiam

XXIX – LA RAPPRESENTANZA

Istituto per cui a un soggetto (rappresentante) è attribuito (da legge o da interessato) apposito potere di sostituirsi a un altro soggetto (rappresentato) nel compimento di attività giuridica per conto di costui con effetti diretti sulla sua sfera giuridica

Diverso da nuncius

Rappresentanza: diretta

persona che agisce in nome e per conto di altra persona

indiretta

persona che agisce solo per conto di interessi di altra persona

Autorizzazione: autorizzante conferisce a autorizzato di compiere negozi giuridici, diretti a influire su sfera giuridica dell'autorizzante in nome tuttavia dell'autorizzato

Rappresentanza: esclusa da negozi giuridici che si vogliono riservare per natura a persona interessata

Fonti: legge (rappresentanza legale)

minore

interdetto

beneficiario di amministrazione

rappresentanza organica (potere di rappresentare un ente)

volere dell'interessato (rappresentanza volontaria)

Procura: negozio con cui si conferisce potere di rappresentanza

negozio unilaterale

Mandato: disciplina degli obblighi giuridici tra mandante (soggetto interessato a un certo affare) e mandatario (colui che si impegna a compiere determinati atti giuridici nell'interesse del mandante)

Procura: espressa

tacita

Forma della procura: no richiesta generalmente ad substantiam, fatta eccezione se richiesta per il tipo di negozio da concludere

Procura: generale

speciale

Revoca: atto unilaterale del procuratore che fa cessare gli effetti della procura

Procura: termina con morte del rappresentante o del rappresentato

Negozio del rappresentante: annullabile se incorre in vizi

Conflitto di interessi: se rappresentato portatore di interessi propri o di terzi in contrasto con quelli del rappresentato

--> atto viziato indipendentemente del fatto che il rappresentato sia danneggiato

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