20/10/09

Diritto privato: La mancanza di volontà e la simulazione, invalidità ed inefficacia, la rescissione e risoluzione del contratto

XXXVI – LA MANCANZA DI VOLONTA E LA SIMULAZIONE

Non hanno valore: docendi causa

iocandi causa

ioci causa

SIMULAZIONE

Simulato un contratto se: parti pongono in essere esteriorità di una dichiarazione contrattuale, per invocarla di fronte ai terzi

MA sono tra loro d'accordo che gli effetti previsti dall'atto simulato NON sono voluti e NON si devono verificare

Accordo simulatorio: intesa meramente interna e destinata a riservatezza che contratto ufficiale è meramente fittizio

Ragioni: illecite

riservatezza

Simulazione: assoluta ossia esclusione da rapporti interni del contratto simulato apparente

situazione giuridica preesistente invariata

relativa ossia rilevanza di negozio diverso (detto “dissimulato”)

può investire: tipo contrattuale

oggetto del contratto

interposizione fittizia di persona

Effetti tra le parti: simulazione assoluta: no effetti tra le parti (nullità)

simulazione relativa: contratto simulato: NO effetti

contratto dissimulato: PUO avere effetti

se soddisfatti requisti (anche di forma)

(NON in caso di donazione simulata per volontà di riservatezza)

Effetti verso i terzi: terzi interessati a dedurre la simulazione

se da esso pregiudicati possono far accertare la nullità del contratto simulato

se acquirenti diritti da titolare apparente

se in buona fede (presunta), simulazione inopponibile

Creditori del simulato acquirente: simulazione inopponibile a creditore che acquista diritto reale di garanzia su beni formanti oggetto di apparente alienazione (anche se pignoranti)

Creditori chirografari (cioè NON muniti di garanzia reale) che non abbiano ancora avviato procedimento esecutivo: simulazione opponibile perché non vanta ancora nessun diritto su beni del simulato acquirente

Prova della simulazione: PARTI

mediante interrogatorio per sollecitazione confessione

defezione all'altra parte di giuramento decisorio

per testimoni (solo casi art. 2724)

se si vuole fare valere l'illiceità del contratto dissimulato

vale ogni mezzo di prova

TERZI

ogni mezzo di prova

XXXVII – INVALIDITÀ ED INEFFICACIA DEL CONTRATTO

PROBLEMA GENERALE

Invalidità se: limiti all'autonomia dei privati sorpassati, violati o inosservati

procedimento formativo della volontà individuale affetto da anomalie

Inesistenza se: negozio NON confrontabile in alcun modo con fattispecie legale

Efficacia: concreta idoneità del negozio a produrre effetti

Inefficacia: originaria

sempre transitoria tra parti (se no sarebbe nullità)

successiva

revoca o recesso

NULLITÀ

Negozio nullo: invalido

inidoneo a produrre effetti

Cause: nullità testuali (casi in cui la legge descrive direttamente la fattispecie negoziale colpita da invalidità e ne afferma testualmente la nullità)

nullità strutturali (mancanza o vizio di uno degli elementi essenziali del negozio)

nullità virtuali (quando contrario a norme imperative)

nullità di protezione (per tutela di una delle parti)

Nullità: totale

se investe tutto il negozio

parziale

totalmente nullo se clausola nulla essenziale

altrimenti “amputato” delle clausole nulle tramite “soluzione automatica”

Se atto nullo comunque eseguito: diritto di ogni parte a restituzione della prestazione (a meno di prestazioni immorali)

diritto a accertamento giudiziale della nullità (azione di)

Azione di nullità: imprescrittibile

insanabilità del negozio nullo

azione di mero accertamento

legittimazione attiva da parte di CHIUNQUE vi abbia interesse

rilevabile d'ufficio

Conversione del contratto nullo: fenomeno di trasformazione o limitazione automatica di quanto pattuito

Presupposti: negozio stipulato= nullo

negozio sebbene nullo presenti requisiti di sostanza/forma di un altro negozio diverso

che si possa ritenere che parti avrebbero stipulato quel negozio diverso in luogo del primo

che il vizio di nullità non comporti illiceità

Attuata da: giudice

Rinnovazione: quando parti pongono in essere un nuovo negozio privo del vizio

ANNULLABILITÀ

Cause: incapacità del soggetto

vizi della volontà

Negozio produce gli effetti, ma essi vengono meno se viene proposta/accolta l'azione di annullamento

Azione di annullamento: costitutiva

legittimazione attiva spetta a parte nel cui interesse l'invalidità è prevista dalla legge

non rilevabile d'ufficio

prescrizione di 5 anni

eccezione sollevabile in qualsiasi momento

sanabile

Effetti: retroattività

incapace tenuto a restituzione prestazione solo nei limiti in cui era a suo vantaggio

Convalida: negozio con cui parte legittimata si preclude la possibilità di far valere il vizio

NON deve essere affetta da stesso vizio che ha determinato l'annullabilità

XXXVIII – LA RESCISSIONE E LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

RESCISSIONE

Rescissione richiedibile se: conclusione contratto in stato di pericolo

lesione

Presupposti per stato di pericolo: stato di pericolo (noto alla controparte)

iniquità delle condizioni

Presupposti per lesione: lesione ossia sproporzione tra prestazione di una parte verso l'altra

stato di bisogno del danneggiato

approfittamento dello stato di bisogno (elemento soggettivo)

Evitabile se: contraente elimina squilibrio

modifica contratto per riportarlo a equità

Rescissione NO efficacia retroattiva

Prescizione: 1 anno dopo conclusione contratto

RISOLUZIONE

Scioglimento del vincolo contrattuale e cessazione degli effetti da esso derivanti per anomalie nel funzionamento del sinallagma ossia: inadempimento

altra parte può:insistere per adempimento

chiedere risoluzione

chiedere risarcimento

impossibilità sopravvenuta

eccessiva onerosità

Efficacia retroattiva

Inadempimento

Risoluzione di diritto: clausola risolutiva espressa (contratto automaticamente risolto se una parte inadempiente)

diffida ad adempiere (in caso contraente non inadempiente intimi altro contraente di provvedere a adempimento entro termine congruo con avvertenza che da quel momento contratto rescisso se non adempie)

termine essenziale (essenziale se prestazione è inutile per il creditore se non eseguita entro termine)

Eccezione: qualora altra parte non abbia ancora eseguito la propria prestazione

Clausola solve et repete: rinuncia a diritto di opporre eccezioni e diretta a rafforzare vincolo contrattuale

Impossibilità sopravvenuta: estingue obbligazione e libera la parte che vi era tenuta

Impossibilità: totale

parziale

Principio del res perit domino

Obbligo di consegna del venditore

individuazione di cose generiche avviene con consegna a vettore

Eccessiva onerosità: sacrificio sproporzionato di una parte a vantaggio dell'altra

Presupposti: previsto un decorso di tempo tra stipulazione e esecuzione

eccessiva onerosità sopravvenuta

causata da avvenimenti straordinari imprevedibili

NON applicabile a contratti aleatori

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