XXXVI –
Non hanno valore: docendi causa
iocandi causa
ioci causa
SIMULAZIONE
Simulato un contratto se: parti pongono in essere esteriorità di una dichiarazione contrattuale, per invocarla di fronte ai terzi
MA sono tra loro d'accordo che gli effetti previsti dall'atto simulato NON sono voluti e NON si devono verificare
Accordo simulatorio: intesa meramente interna e destinata a riservatezza che contratto ufficiale è meramente fittizio
Ragioni: illecite
riservatezza
Simulazione: assoluta ossia esclusione da rapporti interni del contratto simulato apparente
situazione giuridica preesistente invariata
relativa ossia rilevanza di negozio diverso (detto “dissimulato”)
può investire: tipo contrattuale
oggetto del contratto
interposizione fittizia di persona
Effetti tra le parti: simulazione assoluta: no effetti tra le parti (nullità)
simulazione relativa: contratto simulato: NO effetti
contratto dissimulato: PUO avere effetti
se soddisfatti requisti (anche di forma)
(NON in caso di donazione simulata per volontà di riservatezza)
Effetti verso i terzi: terzi interessati a dedurre la simulazione
se da esso pregiudicati possono far accertare la nullità del contratto simulato
se acquirenti diritti da titolare apparente
se in buona fede (presunta), simulazione inopponibile
Creditori del simulato acquirente: simulazione inopponibile a creditore che acquista diritto reale di garanzia su beni formanti oggetto di apparente alienazione (anche se pignoranti)
Creditori chirografari (cioè NON muniti di garanzia reale) che non abbiano ancora avviato procedimento esecutivo: simulazione opponibile perché non vanta ancora nessun diritto su beni del simulato acquirente
Prova della simulazione: PARTI
mediante interrogatorio per sollecitazione confessione
defezione all'altra parte di giuramento decisorio
per testimoni (solo casi art. 2724)
se si vuole fare valere l'illiceità del contratto dissimulato
vale ogni mezzo di prova
TERZI
ogni mezzo di prova
XXXVII – INVALIDITÀ ED INEFFICACIA DEL CONTRATTO
PROBLEMA GENERALE
Invalidità se: limiti all'autonomia dei privati sorpassati, violati o inosservati
procedimento formativo della volontà individuale affetto da anomalie
Inesistenza se: negozio NON confrontabile in alcun modo con fattispecie legale
Efficacia: concreta idoneità del negozio a produrre effetti
Inefficacia: originaria
sempre transitoria tra parti (se no sarebbe nullità)
successiva
revoca o recesso
NULLITÀ
Negozio nullo: invalido
inidoneo a produrre effetti
Cause: nullità testuali (casi in cui la legge descrive direttamente la fattispecie negoziale colpita da invalidità e ne afferma testualmente la nullità)
nullità strutturali (mancanza o vizio di uno degli elementi essenziali del negozio)
nullità virtuali (quando contrario a norme imperative)
nullità di protezione (per tutela di una delle parti)
Nullità: totale
se investe tutto il negozio
parziale
totalmente nullo se clausola nulla essenziale
altrimenti “amputato” delle clausole nulle tramite “soluzione automatica”
Se atto nullo comunque eseguito: diritto di ogni parte a restituzione della prestazione (a meno di prestazioni immorali)
diritto a accertamento giudiziale della nullità (azione di)
Azione di nullità: imprescrittibile
insanabilità del negozio nullo
azione di mero accertamento
legittimazione attiva da parte di CHIUNQUE vi abbia interesse
rilevabile d'ufficio
Conversione del contratto nullo: fenomeno di trasformazione o limitazione automatica di quanto pattuito
Presupposti: negozio stipulato= nullo
negozio sebbene nullo presenti requisiti di sostanza/forma di un altro negozio diverso
che si possa ritenere che parti avrebbero stipulato quel negozio diverso in luogo del primo
che il vizio di nullità non comporti illiceità
Attuata da: giudice
Rinnovazione: quando parti pongono in essere un nuovo negozio privo del vizio
ANNULLABILITÀ
Cause: incapacità del soggetto
vizi della volontà
Negozio produce gli effetti, ma essi vengono meno se viene proposta/accolta l'azione di annullamento
Azione di annullamento: costitutiva
legittimazione attiva spetta a parte nel cui interesse l'invalidità è prevista dalla legge
non rilevabile d'ufficio
prescrizione di 5 anni
eccezione sollevabile in qualsiasi momento
sanabile
Effetti: retroattività
incapace tenuto a restituzione prestazione solo nei limiti in cui era a suo vantaggio
Convalida: negozio con cui parte legittimata si preclude la possibilità di far valere il vizio
NON deve essere affetta da stesso vizio che ha determinato l'annullabilità
XXXVIII –
RESCISSIONE
Rescissione richiedibile se: conclusione contratto in stato di pericolo
lesione
Presupposti per stato di pericolo: stato di pericolo (noto alla controparte)
iniquità delle condizioni
Presupposti per lesione: lesione ossia sproporzione tra prestazione di una parte verso l'altra
stato di bisogno del danneggiato
approfittamento dello stato di bisogno (elemento soggettivo)
Evitabile se: contraente elimina squilibrio
modifica contratto per riportarlo a equità
Rescissione NO efficacia retroattiva
Prescizione: 1 anno dopo conclusione contratto
RISOLUZIONE
Scioglimento del vincolo contrattuale e cessazione degli effetti da esso derivanti per anomalie nel funzionamento del sinallagma ossia: inadempimento
altra parte può:insistere per adempimento
chiedere risoluzione
chiedere risarcimento
impossibilità sopravvenuta
eccessiva onerosità
Efficacia retroattiva
Inadempimento
Risoluzione di diritto: clausola risolutiva espressa (contratto automaticamente risolto se una parte inadempiente)
diffida ad adempiere (in caso contraente non inadempiente intimi altro contraente di provvedere a adempimento entro termine congruo con avvertenza che da quel momento contratto rescisso se non adempie)
termine essenziale (essenziale se prestazione è inutile per il creditore se non eseguita entro termine)
Eccezione: qualora altra parte non abbia ancora eseguito la propria prestazione
Clausola solve et repete: rinuncia a diritto di opporre eccezioni e diretta a rafforzare vincolo contrattuale
Impossibilità sopravvenuta: estingue obbligazione e libera la parte che vi era tenuta
Impossibilità: totale
parziale
Principio del res perit domino
Obbligo di consegna del venditore
individuazione di cose generiche avviene con consegna a vettore
Eccessiva onerosità: sacrificio sproporzionato di una parte a vantaggio dell'altra
Presupposti: previsto un decorso di tempo tra stipulazione e esecuzione
eccessiva onerosità sopravvenuta
causata da avvenimenti straordinari imprevedibili
NON applicabile a contratti aleatori