16/01/11

Caratteristiche della SRL: Costituzione, Amministrazione e Recesso



2462 e seguenti:
autonomia privata, costruita secondo le esigenze dei soci. Costruita come piccola SPA regolata da clausole statutarie oppure come una grande società di persone.
Formata da quote che rappresentano le partecipazioni dei soci. Non possono essere vendute sul mercato.
Capitale sociale minimo di 10000€, è possibile conferire ogni entità suscettibile di valutazione economica.
Il singolo socio è messo al centro dell’architettura normativa. E’ concessa la possibilità dell’azione di responsabilità contro gli amministratori. L’assemblea oggi è diventata un organo eventuale.
Non c’è una netta distinzione tra competenze dei soci e amministratori.

2467: finanziamenti dei soci: si possono emettere titoli di debito che sono simili alle obbligazioni emesse dalla società per azioni, per trovare finanziamenti esterni.

COSTITUZIONE SRL

Si costituisce per costituzione simultanea. La persona giuridica viene ad esistenza dopo l’iscrizione. Possono essere costituite per contratto o atto unilaterale. Nell’atto bisogna indicare gli elementi come SPA più le norme relative al funzionamento della società.
Per la nullità valgono le regole della SPA.
Il valore dei conferimenti non può essere inferiore al capitale sociale. Se non è stabilito niente, esso è in denaro.
Bisogna versare il 25% in banca, se la società è uni personale il 100%. Il pagamento del 25% può essere sostituito con una polizza assicurativa o fidejussione.
Per i conferimenti di crediti o beni in natura, si osservano le regole della società di persone.

2465: il conferimento in natura deve essere valutato da un esperto.
I finanziamenti non costituiscono capitale, devono essere restituiti e i soci diventano creditori.
Il rimborso dei finanziamenti dei soci della società viene dopo la restituzione di altri debiti.
Se i il finanziamento è avvenuto nell’anno precedente al fallimento, viene restituito.

La partecipazione è rappresentata da una quota, che possono essere diverse.
I diritti sociali spettano ai soci in proporzione alla quota.
L’atto costitutivo può prevedere singoli soci con particolari diritti: amministrare la società; partecipazione agli utili.

RECESSO

2473: possibilità di recedere per il socio. Nel caso la quota sia in comproprietà, questi devono nominare un rappresentante comune. E’ possibile prevedere il blocco totale o clausole per limitare la circolazione delle quote.
Nel caso ci siano clausole che impediscano il trasferimento, il socio ha il diritto di recesso.
L’atto costitutivo può prevedere un periodo di 2 anni dove il diritto di recesso non può essere esercitato.
Nella società a tempo indeterminato si può recidere con un preavviso di 180 giorni, ma mai superiore ad un anno.
Per il recesso, le quote vengono offerte ai soci, successivamente offerte ai terzi scelti dai soci e solo dopo si esegue il rimborso con l’eventuale riduzione di capitale. Si può anche procedere allo scioglimento, il tutto entro 180 giorni.
Il recesso non può essere esercitato se la società revoca la delibera oppure è in liquidazione.
E’ prevista la possibilità di escludere il socio, gestita dall’attività statutaria.

2476: i soci non amministratori hanno diritto di avere notizie sullo svolgimento degli affari sociali. Il controllo sulle gestione può essere effettuato dal singolo socio.

Può emettere titoli di debito, determinando limiti modalità e maggioranze per l’emissione.
Le competenze dei soci possono essere infinite.
Gli stessi soci possono avere competenze gestorie ad esclusione di 4 delibere di compito esclusivo dell’organo amministrativo.
Le competenze Obbligatorie dei soci sono invece 5.

E’ possibile convocare l’assemblea per modifiche all’atto costitutivo o all’oggetto sociale, riduzione capitale sociale o su richiesta degli amministratori o 1/3 del capitale sociale.
L’assemblea è quindi facoltativa.

Il quorum deliberativo è valido con la maggioranza del capitale sociale.

Il potere dei soci può essere aumentato attraverso 3 strumenti:

• Atto costitutivo
• Volontà di 10 amministratori
• 1/3 del capitale sociale

Alcune materie sono inderogabilmente date agli amministratori.

Collegialità Attenuata: consente di prendere decisioni in modo semplificato su determinate delibere.
Per alcune delibere occorre invece il voto favorevole della maggioranza del capitale (modifiche atto costitutivo, oggetto sociale e diritti dei soci).

Invalidità decisione dei soci: 2479 ter:

• Delibere impugnabili solo da certi soggetti in breve termine. Non in conformità della legge o atto costitutivo impugnabile solo dai soci dissenzienti, amministratori e collegio sindacale entro 90 giorni dalla trascrizione
• Delibere invalide per gravi vizi che possono essere impugnate entro 3 anni da chiunque ne abbia interesse (oggetto illecito)
• Delibere invalide per una causa impugnabile da chiunque avvia interesse senza limite di tempo (modifiche all’oggetto sociale in modo impossibile o illecito

AMMINISTRAZIONE

2475: l’amministrazione è affidata a uno o più soci. Si può prevedere anche la nomina di non soci, previsto dall’atto costitutivo.

Quando l’amministrazione è formata da più persone, si forma il CDA.
La società può essere gestita con un sistema di amministrazione congiunta e disgiunta.
Il CDA può deliberare normalmente o secondo la collegialità attenuata.
Vi sono 4 delibere di competenza sempre del CDA:
• Bilancio
• Fusione-scissione
• Aumento capitale sociale

Gli amministratori hanno la rappresentanza.
I contratti conclusi in conflitto di interessi possono essere annullati dalla società a condizione che il conflitto era conosciuto dai terzi o palesemente conoscibile.
Le decisioni assunte con voto determinante da un amministratore in conflitto d’interessi possono essere impugnate entro 90 giorni dal collegio sindacale o dagli amministratori.
Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi.

Per l’azione di responsabilità contro gli amministratori devono essere favorevoli 1/3 del capitale sociale e non più di 1/10 contro. Con gli amministratori sono solidamente responsabili i soci che hanno provocato atti dannosi per la società.
Il collegio sindacale si occupa dei controlli contabili se non c’è un revisore esterno.

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