16/01/11

Il controllo esterno nelle società di capitali

CONTROLLO ESTERNO

E’ affidato ad una società di revisione.
Solo in una ipotesi (2409 bis) il collegio sindacale ha la funzione di controllo contabile.
Il più rilevante controllo esterno è quello giudiziario.
Viene svolto dalla CONSOB per le SPA quotate.
I controlli pubblici sono svolti dalla Banca d’Italia per le banche e dalla SVAP per le assicurazioni.

2409: l’intervento dell’attività giudiziaria è molto raro. Ci vuole un fondato sospetto per far denuncia al tribunale. Gli amministratori devono aver compiuto gravi irregolarità che possano arrecare danno alla società. Possono chiederla i soci che rappresentino il 10% del capitale sociale e nelle società aperte il 5%. Anche il collegio sindacale e in quelle aperte il PM.
Il tribunale non può intervenire d’ufficio.

Prima fase istruttoria: il tribunale sente sindaci e amministratori per accertare i fatti e ordina ispezioni, a costo di coloro che l’hanno chiesto. Esso sospende il procedimento se l’assemblea cambia amministratori e sindaci, accertando le violazioni. Se le violazioni sussistono o gli accertamenti sono insufficienti, il tribunale può convocare l’assemblea per le deliberazioni del caso.

Nei casi più gravi il tribunale può revocare amministratori e sindaci e nominare un amministratore giudiziale.
Prima della scadenza del mandato convoca l’assemblea e decide se eleggere nuovi amministratori o sciogliere l’assemblea.

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