CONTROLLO ESTERNO
E’ affidato ad una società di revisione.
Solo in una ipotesi (2409 bis) il collegio sindacale ha la funzione di controllo contabile.
Il più rilevante controllo esterno è quello giudiziario.
Viene svolto dalla CONSOB per le SPA quotate.
I controlli pubblici sono svolti dalla Banca d’Italia per le banche e dalla SVAP per le assicurazioni.
2409: l’intervento dell’attività giudiziaria è molto raro. Ci vuole un fondato sospetto per far denuncia al tribunale. Gli amministratori devono aver compiuto gravi irregolarità che possano arrecare danno alla società. Possono chiederla i soci che rappresentino il 10% del capitale sociale e nelle società aperte il 5%. Anche il collegio sindacale e in quelle aperte il PM.
Il tribunale non può intervenire d’ufficio.
Prima fase istruttoria: il tribunale sente sindaci e amministratori per accertare i fatti e ordina ispezioni, a costo di coloro che l’hanno chiesto. Esso sospende il procedimento se l’assemblea cambia amministratori e sindaci, accertando le violazioni. Se le violazioni sussistono o gli accertamenti sono insufficienti, il tribunale può convocare l’assemblea per le deliberazioni del caso.
Nei casi più gravi il tribunale può revocare amministratori e sindaci e nominare un amministratore giudiziale.
Prima della scadenza del mandato convoca l’assemblea e decide se eleggere nuovi amministratori o sciogliere l’assemblea.
E’ affidato ad una società di revisione.
Solo in una ipotesi (2409 bis) il collegio sindacale ha la funzione di controllo contabile.
Il più rilevante controllo esterno è quello giudiziario.
Viene svolto dalla CONSOB per le SPA quotate.
I controlli pubblici sono svolti dalla Banca d’Italia per le banche e dalla SVAP per le assicurazioni.
2409: l’intervento dell’attività giudiziaria è molto raro. Ci vuole un fondato sospetto per far denuncia al tribunale. Gli amministratori devono aver compiuto gravi irregolarità che possano arrecare danno alla società. Possono chiederla i soci che rappresentino il 10% del capitale sociale e nelle società aperte il 5%. Anche il collegio sindacale e in quelle aperte il PM.
Il tribunale non può intervenire d’ufficio.
Prima fase istruttoria: il tribunale sente sindaci e amministratori per accertare i fatti e ordina ispezioni, a costo di coloro che l’hanno chiesto. Esso sospende il procedimento se l’assemblea cambia amministratori e sindaci, accertando le violazioni. Se le violazioni sussistono o gli accertamenti sono insufficienti, il tribunale può convocare l’assemblea per le deliberazioni del caso.
Nei casi più gravi il tribunale può revocare amministratori e sindaci e nominare un amministratore giudiziale.
Prima della scadenza del mandato convoca l’assemblea e decide se eleggere nuovi amministratori o sciogliere l’assemblea.