10/01/11

Quorum presenti in assemblea e diritto di intervento

• Costitutivo: per assemblee regolarmente costituite
• Deliberativo: raggiunto affinchè la delibera sia validamente assunta

Il quorum è una parte del capitale sociale che deve essere presente e votare per far sì che l’assemblea sia valida.
Vi sono quorum differenti per l’assemblea ordinaria e straordinaria e per la prima convocazione e le successive.

QUORUM ASSEMBLEA ORDINARIA


Quorum costitutivo

Deliberativo

Prima convocazione

50% del capitale sociale con diritto di voto, si tiene conto anche di coloro con il voto sospeso

50%+1 del capitale in assemblea salvo che lo statuto non richieda percentuali più alte

Seconda convocazione

Nulla è detto

50%+1

Convocazioni successive

Nulla è detto

50%+1



La seconda convocazione prevede quindi la maggioranza assoluta del capitale presente in assemblea mentre non c’è quorum costitutivo.

Non si possono chiedere percentuali più elevate per 2 materie: approvazione del bilancio; nomina e revoca degli organi sociali.

QUORUM ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Competenze:

• Modificazione statuto
• Nomina, sostituzione e poteri liquidatori
• Altre materie attribuite dalla legge

Quorum costitutivo

Deliberativo

Prima convocazione

Nulla è detto

50%+1 del capitale sociale

Seconda convocazione

1/3 + 1 capitale sociale

2/3 capitale in assemblea

Convocazioni successive

1/3 + 1 capitale sociale

2/3 capitale in assemblea


Quorum Speciali: con riferimento ad alcune materie, l’art. 2369 5° comma = 1/3 + 1 capitale sociale per:

• Cambio oggetto sociale
• Trasformazione società
• Scioglimento anticipate
• Proroga società
• Revoca stato di liquidazione
• Trasferimento sede all’estero
• Emissione azioni privilegiate

Occorre poi la maggioranza assoluta del capitale sociale per la limitazione ad esclusione del diritto di opzione e la delibera della trasformazione eterogenea.

DIRITTO DI INTERVENTO (2352)

Possono intervenire gli azionisti a cui spetta il diritto di voto, i soggetti che non essendo soci hanno il diritto di voto (usufruttuario e creditore pignoratizio), i componenti degli organi sociali e i rappresentanti comuni.
Possono partecipare anche coloro che sono stati sospesi (senza diritto di voto): la loro presenza vale solo per i quorum costitutivo.

Art.2370 4° comma: lo statuto permette interenti a distanza, infatti è possibile esprimere il voto per FAX, E-mail…..:intervento diretto (anche se assente).

La rappresentanza deve essere scritta e la delega conservata. Sempre revocabile, essa non può essere conferita agli organi amministrativi e di controllo sia della società sia di quelle controllate.
Il rappresentante non può rappresentare in assemblea più di 20 soci se non quotata, massimo 50 se il capitale sociale è fino a 25.000.000 € se no il massimo è 200.
Se 1/3 dei soci presenti dichiara di non essere a conoscenza dell’ordine del giorno , si può rinviare di 5 giorni lo svolgimento.
Il presidente (art. 2374) regola il dibattito.
Nulla è stabilito riguardo ai criteri di votazione: si può votare per scheda, mano, acclamazione, ma è vietato il voto a scrutinio segreto.

2437: diritto di recesso e delibere annullabili.
2373: voto in conflitto di interessi: il socio che si trova in conflitto di interessi rispetto ad una votazione, può votare ma se provoca un potenziale danno alla società, la delibera è impugnabile.


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