Si dividono in:
• Accomandanti: responsabilità limitata
• Accomandatari: responsabilità illimitata: sono tutti amministratori con responsabilità limitata. Se si viene revocati si diviene accomandanti. Esso risponde solo per le obbligazioni assunte nel periodo in cui è amministratore.
Le quote di partecipazione sono rappresentate da azioni. La denominazione sociale deve contenere il nome di un socio a responsabilità limitata. Nell’atto deve essere indicato il socio accomandatario.
Le differenze con le SPA sono solo con i soci accomandatari.
Assemblea: la revoca degli amministratori è fatta dall’assemblea straordinaria. Per la nomina è necessaria la maggioranza rafforzata dell’assemblea straordinaria più il consenso degli altri amministratori.
Modificazioni atto costitutivo: approvate dall’assemblea straordinaria più il consenso di tutti i soci accomandatari.
Nomina dei sindaci: i soci accomandatari non hanno il diritto di voto per la nomina o revoca dei sindaci nell’azione di responsabilità.
Se vengono meno tutti gli amministratori, la società ha tempo 180 giorni e poi si scioglie a meno di sostituti.
Viene nominato un amministratore provvisorio ma non accomandatario.
Se vengono meno gli accomandanti la società potrà durare fino alla prima delibera dove devono essere presenti solo accomandanti (es. nomina sindaci)
Il socio accomandatario non risponde delle obbligazioni successive alla sua uscita.