01/01/11

Caratteristiche delle azioni proprie e gli strumenti finanziari partecipativi



ACQUISTO AZIONI PROPRIE

2357 (la norma è cambiata): nelle società chiuse le azioni possono essere acquistate anche oltre il 20% del capitale sociale, cosa vietata nelle società aperte.
Per entrambi i modelli di società rimane il vincolo che essa non può acquistare azioni proprie se non utilizza utili distribuibili o riserve disponibili, in più le azioni devono essere liberamente liberate. L’acquisto deve essere autorizzato dall’assemblea che fissa la modalità, la durata, il corrispettivo minimo e massimo.

Le azioni acquistate in violazione delle condizioni devono essere alienate entro un anno, pena l’annullamento di esse e la conseguente riduzione di capitale.
Se le azioni sono della società, i diritti patrimoniali si spalmano a tutti i soci; dal 2003 è anche possibile il diritto di opzione.
Nelle azioni proprie il diritto di voto è Sospeso.

2353 quarter: è fatto divieto sottoscrivere azioni proprie, ovvero impegnarsi a conferire senza farlo. Queste azioni devono essere liberate dai soci fondatori o promotori e, in caso di aumento del capitale, dagli amministratori.
Il prestanome che ha sottoscritto per conto della società in nome proprio rimane obbligato lui in prima persona.

2358 (cambiata): la società non può accordare prestiti e fornire garanzie per l’acquisto e sottoscrizione di proprie azioni.
Si può fare ciò solo a 3 condizioni:

1. Autorizzazione assemblea straordinaria
2. Operazione giustificata dagli amministratori sotto profilo economico e giuridico
3. L’importo deve rimanere nei limiti degli utili e delle riserve disponibili

STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI

Sono titoli emessi da società che verranno liberati. L’apporto può essere in denaro, bene in natura, prestazione d’opera o servizi.
2346 (6° comma): possono essere emessi anche strumenti finanziari al portatore, liberati con apporti.
2349, 2° comma: l’assemblea straordinaria può deliberare l’emissione di strumenti finanziari ai dipendenti della società.
2351, 5° comma: gli strumenti finanziari possono avere diritto di voto su certi argomenti e possono nominare componenti dell’organo gestorio.

L’emissione di strumenti finanziari chiede l’esecuzione di un rapporto, ad eccezione di prestatori di lavoro.
Può consistere in una qualsiasi entità provvista di valore economico.
I sottoscrittori quindi non diventano azionisti (soci) e non vanno a costituire il capitale.
Il diritto di voto da parte dei detentori di strumenti finanziari è applicabile solamente in assemblee speciali, quindi non è detto che gli azionisti abbiano più poteri dei titolari di suddetti strumenti, in quanto i primi potrebbero non avere il diritto di voto al contrario dei secondi.

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