12/05/10

L'IRES: calcolo della base imponibile, parte due

Come già accennato, il reddito complessivo IRPEF è composto da diverse voci che ora verranno analizzate una per una.

I REDDITI DA CAPITALE

Sono generalmente soggetti ad imposta sostitutiva, ovvero non rientrano nella base imponibile IRPEF.

I principali redditi da capitale sono (aliquota dell'imposta sostitutiva):
  • Interessi su obbligazioni e simili (12,5%)
  • Interessi e proventi su conti correnti e depositi (27%)
  • Proventi da gestione collettiva di masse patrimoniali (come i fondi pensione) (12,5%)
  • Dividendi derivati dalla partecipazione ad una società di capitale (variabile: se da partecipazione non qualificata: ritenuta secca a titolo d'imposta = 12,5%; se da partecipazione qualificata: entrano nella base imponibile IRPEF per il 49,72%; se le partecipazioni sono invece in società di capitali con sede in paesi con sistema fiscale privilegiato: entrano al 100% nella base imponibile)

I REDDITI FONDIARI

I redditi fondiari sono i redditi inerenti a terreni o fabbricati situati nello Stato ed iscritti con attribuzione di rendita nel catasto dei terreni p nel catasto edilizio urbano. Essi concorrono a formare il reddito complessivo solo nei soggetti che possiedono gli immobili (proprietà, usufrutto, enfiteusi o altro diritto reale), indipendentemente dalla percezione. Si distinguono:
  • Redditi agricoli
  • Redditi di fabbricati (ad esempio redditi da affitto)
  • Redditi dominicali (da terreni)
La tassazione avviene in base alla "Tariffa d'estimo catastale" che è una stima del reddito normalmente percepito in virtù della proprietà del terreno (dominicali) , della proprietà del fabbricato in base a luogo e qualità degli stessi (fabbricati) e della redditività ordinaria delle coltivazioni (agricoli).

Da precisare che:
  • In caso di perdita per eventi naturali di almeno il 30% del prodotto il reddito dominicale e agrario sono considerati inesistenti
  • Le tariffe d’estimo catastale non rappresentano in Italia una misura dell’effettiva redditività di terreni e fabbricati
Le motivazioni per cui qui in Italia si applica il concetto di reddito normale e non effettivo sono per incentivare la produttività, per semplicità amministrativa, e (alcuni dicono) per agevolare gli agricoltori.

Per quanto riguarda il trattamento dei fabbricati si ha che:
  • Per la prima casa, la rendita viene sommata al reddito complessivo che poi viene dedotto in toto
  • Per le abitazioni prese in affitto sono previste delle detrazioni in base al reddito (solo per la prima casa)
  • Per le abitazioni date in locazione si deve inserire il maggiore fra la rendita catastale e l'85% del canone di locazione. La nuova riforma in progetto parla di un'imposta sostitutiva del 20%
  • Per la seconda casa e oltre, non vi è deducibilità e viene inserita nella base imponibile la rendita aumentata del 30%.

I REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

Ad essi si applica il principio di cassa e il concetto di reddito lordo (differenza con i redditi da lavoro autonomo).
I redditi da lavoro dipendente comprendono:
  • Pensioni di ogni genere
  • Remunerazioni da collaborazioni continuate e coordinate
  • Compensi in denaro o in natura percepiti durante il periodo d'imposta in seguito ad un contratto di lavoro dipendente
Da precisare che i datori di lavoro e gli enti di previdenza agiscono come sostituti d'imposta: operano una ritenuta a titolo di acconto con obbligo di rivalsa. Sono esclusi dai redditi da lavoro dipendente gli oneri assistenziali e previdenziali, i contributi sanitari per un massimo di 3615 euro e le azioni distribuite (offerte) alla generalità dei dipendenti a patto che siano detenute per almeno 3 anni e per un valore massimo di 2065 euro.


I REDDITI DA LAVORO AUTONOMO

I redditi da lavoro autonomo vengono definiti come i redditi che derivano dall'esercizio abituale di arti o professioni inclusi i redditi che derivano dall’utilizzazione economica delle opere di ingegno e dei brevetti industriali.
A differenza dei redditi da lavoro dipendente, qui si applica il concetto di cassa e il concetto di reddito netto (è possibile portare in diminuzione le spese sostenute nell’esercizio dell’arte o della professione).
Per coloro che esercitano arti e professioni, l'imposta è calcolata mediante la differenza fra i compensi percepiti (al netto di contributi assistenziali e previdenziali obbligatori) e le spese sostenute; per gli altri vige una deduzione forfetaria del 25&.

Precisazioni:
Possono essere immediatamente ed integralmente dedotte nell’anno d’acquisto le spese per beni strumentali di costo inferiore a 516 euro, mentre per spese superiori a tale cifra è necessario predisporre un piano di ammortamento.

REDDITI D'IMPRESA

Esso derivano dall'esercizio di imprese commerciali. Avendo quote di utili e ricavi ( per S.S. S.N.C. e S.A.S e, a volte, S.R.L), su di esse vengono imputati in base alla quota di partecipazione ad ogni socio indipendentemente dalla loro percezione.
Si applica il principio di competenza ed il concetto di reddito netto ed essi vengono determinati con le stesse regole dei redditi delle società di capitale.

Dal 2008 vi è la libertà di scegliere per i titolari d'impresa fra due regimi di tassazione:
  • Inserimento del reddito d'impresa nel reddito complessivo IRPEF (regime unico vigente fino al 2007)
  • Imposta sostitutiva del 27% (evitando così il punto precedente): questa soluzione può essere applicata solo se i redditi prodotti restano in azienda e non vengono prelevati o distribuiti
Per quanto riguarda le imprese individuali o i liberi professionisti con un reddito inferiore ai 30000 euro senza dipendenti e/o collaboratori, vi è un'aliquota fissa del 20%.

I REDDITI DIVERSI

I redditi diversi presentano un'incertezza sia sulla prestazione sia sull'entità della stessa (differenza dei redditi di capitale che la presentavano solo sulla seconda).
Generalmente nemmeno questi redditi rientrano nella base imponibile dell'IRPEF.
Sono di quattro tipi:
  • Plusvalenze da cessione di azioni: Vedi dividendi
  • Plusvalenze immobiliari: da lottizzazione e successiva vendita dei terreni e fabbricati e dalla cessione a titolo oneroso di immobili detenuti da meno di 5 anni (esclusi quelli in cui si abita e quelli ricevuti da donazione o successione). A questi ai fini IRPEF si inserisce la differenza tra il ricavato della vendita e il prezzo di acquisto
  • Plusvalenze da derivati: (futures, swaps, options): non entrano nella base imponibile IRPEF; l'imposta sostitutiva di aliquota è del 12,5% e viene applicata alla differenza tra corrispettivi percepiti e somme pagate
  • Plusvalenze da contratti a termine: non entrano nella base imponibile IRPEF; l'imposta sostitutiva di aliquota è del 12,5% e viene applicata alla somma algebrica dei differenziali positivi o negativi percepiti o sostenuti per ogni contratto.



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