09/11/10

L'azienda: il trasferimento dell'azienda e il divieto di concorrenza



Come regola generale, è importantissimo salvaguardare l’unitarietà.
E’ possibile parlare di trasferimento, se i beni che vengono trasferiti costituiscono almeno un ramo dell’azienda, avendo quindi organicità operativa.

Vi sono due possibilità di trasferimento:

1. Da azienda A ad azienda B: nel primo caso a volte si fa vedere che c’è solo il trasferimento di singoli beni che compongono l’azienda per eludere la disciplina del trasferimento
2. Da 1° ramo azienda A ad azienda B: nel secondo caso (che può avvenire solo se il ramo ha una sua organicità funzionale) avviene l’opposto, ovvero si fa vedere che si vende tutto anche se nella realtà viene venduto solo un ramo, per poter applicare la disciplina relativa al trasferimento d’azienda.

Durante il trasferimento, i beni che sono aziendali passano automaticamente dall’alienante all’acquirente.

L’art. 2556 spiega le forme di trasferimento:

1. Ad Provationem: le imprese soggette ad iscrizioni devono provare per iscritto i trasferimento dell’azienda. E’ necessario solo come prova e non per la validità del trasferimento
2. Ad Validatem: per le imprese soggette a registrazione, il contratto di trasferimento deve essere redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio.



DIVIETO DI CONCORRENZA

L’art. 2557 elenca i divieti nati dopo il trasferimento: quando A trasferisce a B c’è il divieto di concorrenza.

Chi aliena l’azienda deve astenersi per 5 anni prima di iniziare una nuova attività. Il termine non può mai essere superiore a 5 anni, ma può essere ridotto fino un anno. L’attività di A quindi non deve essere per attività, ubicazione, ed altre circostanze create in modo da sciare la clientela dell’azienda ceduta.
Questo divieto è derogabile ed ha carattere relativo.
Vi sono altre possibilità di divieto di concorrenza oltre alla normale vendita:

• Se due fratelli ereditano un’azienda, B prende l’azienda ed A altri beni
• A e B sono soci in una società e quando si decide di scioglierla, A si prende il denaro e B l’azienda
• A è socio e vende le sue quote a B. In teoria non vende l’azienda ma di fatto B ora detiene il pieno controllo

In tutte e tre le ipotesi quindi non c’è l’applicazione diretta del trasferimento d’azienda, ma per via analogica si dimostra che vale comunque il divieto di concorrenza.
Ciò vale per tutte le aziende escluse le aziende agricole, dove il divieto opera solo per le attività connesse.

Il diritto di concorrenza ha per oggetto l’inizio di una nuova impresa concorrente. Si può eludere il divieto attraverso un prestanome o entrando come dirigente, ma ciò è vietato, poiché il divieto colpisce ogniqualvolta ci sia sviamento di clienti imputabile all’alienante.

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