28/11/10

La società per azioni: caratteristiche e costituzione



Per le obbligazioni sociali risponde la società con il suo patrimonio che è costituito dal conferimento dei soci.
I soci sono azionisti e rispondono limitatamente ai conferimenti.
Per la SAPA abbiamo due categorie di cui una, gli accomandatari, rispondono illimitatamente al contrario degli accomandanti.
Nella SPA il capitale sociale è suddiviso in azioni di egual valore e la rappresentazione dei soci è data dalle stesse.
Nelle SRL il capitale è suddiviso in quote e non azioni.
La SPA si usa per le imprese di medio-grandi dimensioni, mentre la SRL per le imprese di modeste dimensioni.

CARATTERISTICHE

Le società di capitali hanno personalità giuridica, quindi sono diverse dalle persone dei soci. Hanno piena autonomia patrimoniale quindi non rispondono i patrimoni dei singoli soci.
L’azionista si obbliga a fare un conferimento.
Vi è un’organizzazione corporativa composta da organi sociali (schema tradizionale):

1. Assemblea: organo deliberativo costituito da quasi tutti i soci con delibere ordinarie e straordinarie
2. Organo amministrativo: competenze di gestione
3. Collegio Sindacale

Dal 2003 sono poi stati istituiti altri due sistemi oltre a quello tradizionale qui elencato:

• Sistema dualistico
• Sistema monistico

Quindi il singolo socio non ha potere diretto né di controllo né di amministrazione a meno di essere l’amministratore unico.
L’assemblea delibera a maggioranza in base alla quota di capitale. Anche in caso di mancanza del socio all’assemblea, è comunque garantita la funzionalità della società.

Le azioni dovrebbero conferire uguali diritti. Il valore è detto Valore Nominale.
Esse sono di solito liberalmente trasferite. Il vantaggio, rispetto alla società di persone, è che il socio ha la possibilità di disinvestire nelle società quotate, mentre nelle altre non lo è salvo patto contrario.



COME SI COSTITUISCE UNA SPA?

Per costituire una SPA si deve redigere un atto costitutivo ed iscriverla al registro delle imprese. Prima dell’iscrizione non hanno ancora la personalità giuridica (pubblicità costitutiva).
Art. 2328: La società può essere costituita per contratto o atto unilaterale, quindi può esserci anche la società uni personale.
L’atto costitutivo deve essere redatto con atto pubblico. In caso diverso la società è nulla.

• Costituzione simultanea: è quella più usata. I soggetti si ritrovano davanti ad un notaio
• Costituzione per pubblica sottoscrizione (2333-2336): è più articolata. Servono subito 120000€, viene presentato un programma dai soci promotori e chi aderisce fa i versamenti. A quel punto viene convocata l’assemblea per redigere l’atto costitutivo.

Per le SPA è necessario versare almeno il 25%.

2329: condizioni:

• Sottoscritto per intero il capitale sociale
• Rispettate le posizioni dei conferimenti
• Rispettate le normative relative ad alcune società (es: le banche possono costituirsi solo se autorizzate dalla Banca d’Italia)

2328 2° comma: contenuto dell’atto costitutivo:

1. Dati anagrafici e numero di azioni di ciascun socio
2. Qualsiasi denominazione seguita da SPA
3. Comune dove è posta la sede della società poiché, se nell’atto si mette indirizzo completo, in caso di trasferimento serve un’assemblea straordinaria
4. Deve essere indicata l’attività che costituisce l’oggetto sociale, il quale serve per delimitare le competenze degli amministratori. Ogni modifica dell’oggetto sociale fa sorgere un diritto di recesso per i soci. L’oggetto deve essere determinabile e lecito.
5. Bisogna indicare l’ammontare del capitale sottoscritto e versato (minimo 120000€ e 30000E versato)
6. Numero delle azioni e se si vuole il valore nominale . Segnare le caratteristiche e modalità di emissione delle azioni
7. Valori attribuiti a crediti e beni conferiti in natura
8. Ripartizione utili tra soci
9. Premi previsti per i soci fondatori (costituzione simultanea) o promotori (per pubblica costituzione)
10. Sistema di amministrazione con il numero degli amministratori e rappresentanti
11. Numero componenti collegio sindacale
12. Nomina amministratori e sindaci, consiglio di sorveglianza e controllo contabile
13. Importo globale delle spese per la costituzione della società
14. Durata della società e, se indeterminata, periodo di tempo non maggiore di un anno dove il socio può recedere per giusti motivi

L’atto costitutivo è redatto all’inizio della società e contiene tutte le basi organizzative. Lo statu invece contiene le norme relative al funzionamento della società e costituisce parte integrante dell’atto costitutivo.
Se uno stesso argomento è disciplinato da entrambi, prevale lo statuto.
Il notaio deve depositare l’atto entro 20 giorni al registro delle imprese e allegare i documenti dell’art. 2329. Se non provvede, può farlo un socio a spese della società.
Il registro delle imprese fa solo un contratto formale. Non c’è più l’obbligo del tribunale.

Con l’iscrizione la società acquista personalità giuridica.

Dalla redazione dell’atto costitutivo all’iscrizione sono illimitatamente responsabili verso i terzi coloro che hanno agito e chi ha autorizzato a farlo.
Se è la società approva, risponde lei direttamente.
Le somme dei conferimenti non possono essere consegnate fino alla registrazione.
Se entro 90gg non viene fatta l’iscrizione, le somme sono restituite e l’atto perde efficacia. Prima dell’iscrizione è vietata l’emissione di azioni a meno di costituzione per pubblica sottoscrizione.

2332: la dichiarazione di nullità non pregiudica gli atti compiuti dall’iscrizione alla dichiarazione di nullità.

Nullità Sanata: non può essere dichiarata nulla la società che ha eliminato la causa.

I soci in caso di nullità non sono liberati fino al soddisfacimento dei creditori.
Le cause della nullità possono essere:

• Mancanza dell’atto costitutivo stipulato con atto pubblico
• Illiceità dell’oggetto sociale
• Mancanza dell’atto costitutivo, della denominazione della società, del conferimento, dell’oggetto sociale, dell’ammontare dei conferimenti

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