10/11/10

L'azienda: le successioni, l'usufrutto e l'affitto

SUCCESSIONE NEI CONTRATTI AZIENDALI

Regolata dall’art. 2558.

L’alienante cede insieme all’azienda tutti i contratti non a carattere personale, se non previsto diversamente. La cessione dei contratti è automatica.
Il terzo contraente (colui che prima della vendita ha rapporti con l’alienante) non deve dare il consenso alla cessione del contratto, ma deve eseguire le proprie prestazioni nei confronti del nuovo titolare (acquirente). Ha però la possibilità di recedere il contratto entro 3 mesi, ma solo per giusta causa, che deve anche dimostrare. Essa determina l’estinzione del contratto ed un semplice risarcimento danni.

Si trasferiscono automaticamente anche alcuni rapporti interni all’azienda, come i contratti di lavoro subordinato, i contratti di consorzi etc etc.

Se l’alienante invece trasferisce tanti piccoli pezzi, i contratti interni non si trasferiscono automaticamente, ed è per questo che molte volte si cerca di far vedere di non aver venduto l’azienda per intero.
Anche i contratti personali non passano automaticamente, ma sono valutati caso per caso.



SUCCESSIONE NEI CREDITI AZIENDALI

Regolata dall’art. 2559

L’alienante cede all’acquirente l’azienda più i crediti che sono validi dal momento dell’iscrizione del trasferimento dell’azienda nel registro delle imprese.
Il debitore ceduto è liberato anche se paga in buona fede all’alienante.

SUCCESSIONE DI DEBITI AZIENDALI

Regolata dall’art. 2560

L’alienante vende l’azienda più i beni all’acquirente che, per le aziende commerciali, risponde dei debiti solo se risultano dai libri contabili obbligatori.
Il creditore ceduto può decidere se liberare o no l’alienante dal debito.

USUFRUTTO E AFFITTO DELL’AZIENDA

Regolati dall’art. 2561

L’usufrutto deve essere esercitato sotto la ditta che lo contraddistingue, avendo l’obbligo di conservare e gestire l’azienda. Può comprare nuovi beni, migliorare l’azienda e alla scadenza del contratto può chiedere la liquidazione in denaro dei soldi spesi.

Le stesse norme si applicano anche all’affitto dell’azienda. Esso è una forma di locazione, in quanto in questo caso si affitta ad un soggetto l’impresa come attività e non solo i locali.


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