Tutti gli imprenditori che non svolgono attività agricola sono commerciali. Questo statuto, per l’imprenditore commerciale, va a sommarsi allo statuto generale dell’imprenditore.
Lo statuto specifico prevede:
• L’obbligo di iscrizione al registro delle imprese (da 2188 a 2202)
• Obbligo tenuta delle scritture contabili (da 2214 a 2220)
• Disciplina della rappresentanza commerciale (da 2203 a 2213)
• Fallimento (non verrà trattato)
Tutte e quattro le discipline sono mirate alla tutela dei terzi.
Lo statuto specifico prevede:
• L’obbligo di iscrizione al registro delle imprese (da 2188 a 2202)
• Obbligo tenuta delle scritture contabili (da 2214 a 2220)
• Disciplina della rappresentanza commerciale (da 2203 a 2213)
• Fallimento (non verrà trattato)
Tutte e quattro le discipline sono mirate alla tutela dei terzi.