09/11/10

Lo statuto specifico dell'imprenditore commerciale: il registro delle imprese e l'obbligo di iscrizione

Lo scopo è quello di fornire informazioni relative all’impresa nonché per i terzi di riceverle. Devono essere informazioni utili a rendere sicuro il traffico di dati giuridici, quindi più è corretto il sistema di pubblicità e più saranno corretti i traffici.

Il registro delle imprese è uno strumento utilizzato dai terzi per conoscere la realtà imprenditoriale con cui vengono in rapporto.
L’imprenditore attraverso la pubblicità legale dà per conosciuto tutto ciò che c’è iscritto, quindi non ha l’obbligo dichiararlo al terzo.
Il registro è stato istituito effettivamente nel 1995, ed ha quindi 2 funzioni:

1. Pubblicità Legale: iscrivere atti e fatti da rendere opponibili ai terzi, cioè vengono dati per conosciuti (come detto). E’ solo per i piccoli imprenditore e le società semplici

2. Pubblicità Notizia: rendere noto ciò che è pubblicato ma non ancora opponibile

ORGANIZZAZIONE (2188): si trova presso la Camera di Commercio di ogni provincia.
Gli imprenditori si devono iscrivere nella provincia dove hanno sede; i terzi possono avere notizia su tutto il territorio nazionale.
Il registro delle imprese è retto da un Conservatore e da un giudice delegato alle questioni del registro delle imprese. Detto registro è pubblico

E’ organizzato in 2 sezioni:

1. Sezione Ordinaria: si iscrivono gli imprenditori commerciali non piccoli (2195), tutte le società commerciali anche se non svolgono attività commerciale (2202), i consorzi con affinità esterna (2162), gruppi europei di interesse economico, enti pubblici economici che svolgono come oggetto principale attività commerciale (2201) e tutte le società estere con sede amministrativa in Italia oppure l’oggetto principale della loro attività sul territorio nazionale.

2. Sezioni Speciali: a) Imprenditori agricoli individuali, piccoli imprenditori, società semplici, imprenditori artigiani di piccole dimensioni; b) Società tra professionisti; c) Impresa sociale, iscritta in uno specifico albo; d) Gruppi di società che singolarmente possono essere iscritte in altre sezioni. Dal 2001 l’imprenditore agricolo è organizzato con una pubblicità legale.

Bisogna pubblicare tutti gli elementi che vanno ad identificare l’impresa oltre a tutte le modifiche (art. 2196 e seguenti).
Se si apre una sede secondaria con rappresentanza stabile bisogna chiedere l’iscrizione al registro delle imprese,
Nel caso di persa inabilitata, interdetta, emancipata o minore, il provvedimento del giudice deve essere segnato sul registro.



MODALITA’ DI REGISTRAZIONE DI UN ATTO (2189): L’iscrizione è a domanda ma in alcuni caso può essere rilevata d’ufficio. Se il conservatore non accetta l’iscrizione, si hanno 8 giorni per far ricorso al giudice del registro e in caso negativo altri 15 per ricorrere al tribunale.
Prima di far domanda bisogna accertare il concorso delle condizioni richieste per l’iscrizione.
Per le società di capitali il controllo è solo formale perché quello sostanziale viene effettuato precedentemente.

L’art. 2194 prevede sanzioni amministrative per chi non si iscrive. Ad esempio, la sanzione indiretta si ha quando non si è iscritti alla cessazione di attività, quindi il fallimento non è più di un anno.

ALTRI TIPI DI PUBBLICITA’: Vi sono poi altri due tipi di pubblicità:

1. Pubblicità Normativa: l’iscrizione diventa presupposto per l’applicazione di una certa disciplina che tutela maggiormente i soci. Le società di persone (SNC, SAS) possono nascere anche senza iscriversi, ma sono irregolari e si applica la disciplina delle società semplici. Se invece si iscrivono, diventano regolari ed hanno un altro effetto giuridico

2. Pubblicità Costitutiva: riguarda la società di capitali. Essa nasce con l’iscrizione, quindi prima dell’iscrizione al registro delle imprese non esiste


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