21/11/10

Gli amministratori della società di persone: caratteristiche, nomina, revoca, diritti, obblighi e controllo



Nelle SS se nulla è detto, tutti i soci sono amministratori (2257). Nel caso ci sia un sistema di amministrazione disgiuntiva, ogni socio ha la possibilità di bloccare un atto di amministrazione da un altro socio.
La maggioranza dei soci decide sull’opposizione.

L’amministrazione può essere:

• Disgiuntiva (2257): ogni socio è amministratore disgiuntamente dagli altri salvo diversa pattuizione (comma 1); comma 2: correttivo (diritto-divieto): ciascun socio amministratore ha il diritto di opporsi all’operazione che un altro voglia compiere, prima che sia eseguita; comma 3: sull’opposizione decide la maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio dagli utili; se altri soci non riescono a fermare il socio che vuol fare un atto, non sono tutelati
• Congiuntiva (2258): è necessario il consenso di tutti gli amministratori per compiere operazioni sociali (comma 1); comma 2: può anche essere che sia convenuto la necessità del consenso della maggioranza (se previsto dall’atto costitutivo), e si seguono le regole del comma 3 del 2257 (vedi sopra); comma 3: gli amministratori non possono mai compiere atti da soli a meno che non vi sia l’urgenza di evitare un danno alla società

Questi sono i requisiti previsti dal codice, però è possibile creare altri regimi convenzionali che devono essere scritti nell’atto costitutivo (ad esempio misti: atti da 0 a 10000€ con amministrazione disgiuntiva, da 10000€ in su, con amministrazione congiuntiva).

NOMINA E REVOCA DELL’AMMINISTRATORE (2259)

L’amministratore può essere nominato o con un contratto sociale al momento della costituzione della società, oppure con atto specifico se in un momento diverso.
Se non ci sono norme specifiche al riguardo, tutti i soci sono amministratori.

La revoca, se nominato con contratto sociale, ha effetto solo per giusta causa, se invece è nominato con atto separato è semplicemente revocato. Può essere chiesta da ciascun socio per giusta causa al tribunale.

Socio ed amministratore rimangono comunque due cose separate.



DIRITTI E OBBLIGHI DELL’AMMINISTRATORE

L’amministratore/i dovrebbe/ro comportarsi come un buon padre di famiglia. Sono solidamente responsabili e devono far rispettare la legge ed il contratto sociale.
Il socio amministratore che dimostra di essersi opposto ad una decisione sbagliata è esente da responsabilità.
L’amministratore ha anche il potere di compiere atti per il conseguimento dell’oggetto sociale.
Per la SNC (2302) gli amministratori devono tenere i libri e le scritture contabili obbligatorie oltre agli adempimenti pubblicitari.

L’art. 2301 espone il divieto di concorrenza: non può esercitare un’attività concorrente a quella della società sia per conto proprio che di terzi o partecipare come socio illimitatamente ad una società concorrente. L’unica eccezione è che questa partecipazione esisteva già prima di diventare amministratore e con il consenso degli altri soci.

Per le SAS (2318) possono essere soci solo gli accomandatari.
Nelle SNC si può avere un amministratore estraneo perché sempre e comunque tutti i soci hanno responsabilità illimitata, quindi nessun problema per il creditore che può rivolgersi a chiunque.
Nelle SS per il nuovo art. 2361 può essere che si possa avere un amministratore esterno.

Gli atti possono essere:

• Atti di Amministrazione: atti di gestione interna
• Atti di Rappresentanza: atti di gestione con i terzi

L’art. 2266 (norma suppletiva) afferma che in mancanza di disposizioni, tutti i soci sono sia amministratori che rappresentanti della società.

CONTROLLO DA PARTE DEI SOCI NON AMMINISTRATORI

In una società di persone il controllo degli amministratori spetta ai soci non amministratori (2261),

Ai non amministratori spetta un diritto di informazione circa lo svolgimento degli affari sociali, consultazione dei documenti dell’amministrazione, diritto di ottenere il rendiconto alla fine dell’esercizio sociale.
Questo potere è dato dal rischio del patrimonio sociale.

2252: il contratto sociale può essere modificato solo con il consenso di tutti i soci se non è convenuto diversamente. La possibilità di vendere quote a terzi deve essere decisa all’unanimità, a meno che ci sai una clausola specifica.

Tutte le modifiche dell’atto costitutivo (2300-2306) devono essere iscritte nel registro delle imprese, poiché al contrario esse non sono opponibili ai terzi, oltre a farle conoscere con mezzi idonei. Si hanno 30 giorni per l’iscrizione.

Alcune modifiche all’atto devono essere votate a maggioranza (2500-ter), come se si volesse trasformare la società di persone in società di capitali, ed è un’eccezione all’art. 2252 per la maggioranza assoluta.

2502: Fusione e Scissione: operazioni straordinarie che avvengono anch’esse con il consenso della maggioranza dei soci.

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