17/11/10

Società di persone: caratteristiche SS, SNC, Società di fatto, occulta, soci, invalidità e nullità




Sono società di persone la:

• Società Semplice (SS)
• Società Nome Collettivo (SNC)
• Società in Accomandita Semplice (SAS)

La SS svolge solo attività non commerciale (agricola) al contrario delle altre due, anche se non sono obbligate a farla.
Molte norme per SAS e SNC riguardano anche la SS, che rappresenta il prototipo normativo delle società di persone. E’ anche un modello per disciplinare le altre società.

La disciplina delle SS e SAS rappresenta i regimi residuali di attività societaria, quindi se svolge attività agricola e non si chiede nessuna società specifica, si diventa SS. Nel caso di attività commerciale, si diventa SAS.

Sul codice troviamo la regolamentazione delle tre nei seguenti gruppi di articoli:

• SS (2251-2290): molte norme valgono anche per le altre società
• SNC (2291-2312)
• SAS (2313-2324)

Queste ultime due norme iniziano a valere al momento della registrazione al registro delle imprese: SNC e SAS si dicono infatti regolari ed hanno un regime normativo specifico se sono iscritte. A queste norme di aggiungono quelle di carattere generale.

Alcune norme si applicano lo stesso ad SNC e SAS irregolari, cioè non registrate.



SS:

Art. 2251: afferma che il contratto non è soggetto a forme speciali salvo quelle richieste dalla natura dei beni conferiti.
Il contratto può quindi essere verbale e non sono previste formalità. Per alcuni beni però ci deve essere la forma speciale, come il bene di godimento, nel caso in cui si voglia farlo durare per più di 9 anni è necessaria la forma scritta.
Nelle SS non è obbligatoria l’iscrizione al registro delle imprese poiché svolge attività agricola. La pubblicità è dichiarativa.

SNC

Art. 2291: tutti i soci rispondono illimitatamente ed in maniera solidale
Art. 2295: Per la SNC sono previste delle regole di contenuto all’atto della costituzione, che non è obbligatorio però, poiché se la SNC non è iscritta, se ne può avere una di fatto dove non serve l’atto. Nel caso in cui lo si voglia, non è comunque obbligatorio iscriversi.
Se la società di fatto svolge attività commerciale è SNC

Contratto Sociale (SS) ed Atto Costitutivo si equivalgono (SNC, SAS).

L’art. 2295 elenca ciò che è necessario iscrivere nell’atto, se ci si iscrive:

1. Identificazione dei soci
2. La ragione sociale, che deve identificare almeno un socio. L’eccezione si ha quando si può lasciare il nome di un socio
3. Indicati i soci amministratori o rappresentanti
4. la Sede
5. L’oggetto sociale, cioè l’attività economica svolta
6. Devono essere indicati i conferimenti di ciascun socio
7. Le presentazioni a cui sono obbligati i soci
8. Gli utili devono essere ripartiti secondo le quote
9. La durata della società

Le norme 3,6 e 8 sono derogabili e se mancano si applica l’art. 2257 (dispone chi sono gli amministratori), l’art. 2268 e 2253 2° comma (identifica chi sono i soci).

Art. 2296: se viene redatto, l’atto costitutivo è una scrittura privata con sottoscrizione autentica dei soci o per atto pubblico. L’atto deve essere depositato entro 30gg dalla creazione al registro delle imprese. Se gli amministratori non provvedono, l’atto può essere portato anche da un socio. Se è redatto mezzo atto pubblico, è lo stesso notaio a depositarlo.

Art. 2297: fin quando la società non è iscritta, è regolata dalle disposizioni relative alla società semplice, in merito ai rapporti tra società e terzi. I rapporti con i terzi sono diversi a seconda che la società sia iscritta o no. Se è iscritta sono tutelati maggiormente i soci; se non è iscritta si applica il regime della SS e son più tutelati i terzi.



SOCIETA’ DI FATTO

Se la società non è iscritta, colui che agisce in nome della società si presume abbia la rappresentanza..
Non sono previste forme particolari per la società semplice quindi anche la SNC può costituirsi per fatti concludenti che fanno presumere di essere di fronte ad attività d’impresa, ovvero ad una Società di Fatto.
Se essa svolge attività non commerciale sarà attiva semplice.

SOCIETA’ OCCULTA

La società può essere anche Occulta quando non appare nei confronti dei terzi (la società di fatto può anche essere formata dall’atto costitutivo).
L’attività occulta è svolta per conto della società ma in nome di un solo soggetto.
Nella legge fallimentare è stato infatti introdotto l’art. 147 5° comma, il quale dice che la società occulta può fallire..

Se non si trovasse la società occulta, si formerebbe la Società Apparente, che è una figura giuridica formata dal tribunale per superare la difficile identificazione delle prove sulla società occulta (principio dell’appartenenza).

SOCI DELLA SOCIETA’ DI PERSONE

Per essere soci di una società di persone è necessaria la Capacità di Agire. In materia sono applicate le stesse norme dell’imprenditore individuale.

Il secondo comma dell’art. 2361 dice che le società di capitali possono diventare soci di una società di persone a due condizioni:

• Delibera dell’assemblea
• Indicazione di una nota integrativa del bilancio

A quel punto la società di capitali risponde illimitatamente con il suo patrimonio ma i soci risponderanno sempre e comunque con il patrimonio limitato.

INVALIDITA’ DELLA SOCIETA’

Anche se è invalido un singolo rapporto tra socio e la società, il contratto rimane valido a parte quel rapporto, a meno che esso sia essenziale (affitto terreno per costruire capannone), Va le quindi il Principio di Conservazione.

NULLITA’ DELLA SOCIETA’

La nullità si ha quando la società svolge attività contrarie a norme imperative (illecite),
Art. 1332: la nullità non pregiudica gli atti compiuti fino al momento della nullità, per il principio di conservazione.
Anche per le società di persone la nullità non pregiudica gli atti compiuti in passato, cioè per tutelare i terzi.

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