20/11/10

Conferimenti per società semplici e società in nome collettivo



Il conferimento è lo strumento attraverso cui si diventa soci della società,
E’ regolato dagli articoli:

2247: definisce il contratto di società. E’ valido per le società di persone conferendo beni in natura, crediti, prestazioni d’opera o servizi.
2253: afferma che ogni soggetto che vuole diventare socio deve fare un conferimento. Il secondo comma afferma che se i conferimenti non sono determinati, esiste un regime suppletivo che dichiari che i conferimenti sono tutti uguali tra loro.
2295: elenca il contenuto dell’atto costitutivo, dove al punto 6 viene elencato chi è stato conferito e con quanto, valutando il conferimento se non è un denaro.

Non esiste un capitale sociale minimo ma è calcolato in relazione alle necessità (oggetto sociale).
Si può determinare al momento della costituzione della società, infatti la somma dei conferimenti costituisce il capitale.
Capitale e patrimonio sono distinti: coincidono solo nel momento iniziale della società. Il capitale rappresenta anche una garanzia per i creditori sociali.
La disciplina del capitale sociale è descritta nelle norme per le SNC 2303 e 2306.

La riduzione del capitale può essere eseguita solo dopo 3 mesi dalla richiesta e se nessun creditore si oppone.

La somma dei conferimenti porta al capitale sociale. Se si verifica una perdita dello stesso, gli utili non possono essere distribuiti fino alla reintegrazione del capitale.

Per l‘art. 2253 i conferimenti possono essere:

• In denaro: sono i più utilizzati essendo un bene generico e fungibile senza problemi di valutazione. Se i conferimenti non sono determinati, si presume siano tutti uguali e in denaro
• Beni in natura: locali, terreni, macchinari etc etc. Sono conferiti in proprietà (2254 comma 1) o in godimento (2254 comma 2)

Nel primo caso il rischio di perimento del bene passa alla società; nel secondo caso rimane al socio.
Se il bene di godimento perisce, la società può decidere di escludere il socio.


In base all’art. 2255 è possibile conferire crediti: un socio conferisce in società un diritto ad avere a pagamento una terza persona. In caso di insolvenza del debito egli risponde solo nei limiti del credito.

L’art. 2263 afferma che se nulla è detto i conferimenti si presumono tutti uguale; oltre a questo, dice anche che se sono diversi, si presumono diversi anche gli utili e le perdite.
E’ nullo il patto con il quale uno o più soci sono esclusi dagli utili e/o perdite (2265).

2264: è possibile una clausola che rimette la valutazione delle partecipazioni ad un soggetto terzo.
Per il socio che conferisce la propria opera, se la valutazione del suo conferimento non è fissata, essa sarà fatta da un giudice.

Se nulla viene detto riguardo la partecipazione alle perdite, essa equivale alla partecipazione agli utili.

2262: ciascun socio ha diritto alla sua parte di utili dopo l’approvazione del rendiconto e/o bilancio.
2303: gli utili sono però distribuiti solo se sono realmente conseguiti e non fittizzi. Nel caso di perdite non è infatti possibile distribuirli.

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails