14/11/10

Le società: caratteristiche e differenze con imprenditore e associazione

Le società sono regolate dall'Art. 2247 del codice civile: con il contratto di società 2 o più persone: 1) conferiscono bene o servizi 2) per l’esercizio in comune di un’attività economica 3) allo scopo di dividerne gli utili.

La società è quindi una forma di esercizio collettivo dell’attività d’impresa costituita da un’organizzazione di persone e messi preordinate al raggiungimento di uno scopo collettivo attraverso l’attività economica.
La prima parte della norma non è più attuale poiché dal ’93 è possibile creare SRL e SPA uni personali.

1. Attraverso il conferimento si diventa soci della società al fine di esercitare in comune l’esercizio di attività economica con lo scopo di dividerne gli utili. Il contratto di società è quindi un contratto plurilaterale con comunione di scopo, in cui tutte le parti hanno un identico scopo, l’attività economica. Qui infatti i conferimenti non devono essere per forza identici (socio di maggioranza e minoranza), ed è anche potenzialmente aperto ad un numero variabile di parti. Al contratto di società si applicano le norme dei contratti plurilaterali (art. 1420, 1446, 1459, 1466) con una disciplina speciale che contiene il principio di conservazione del contratto. In una società di persone è possibile conferire beni e servizi e qualsiasi entità suscettibile di attività economica. Dal 2003 anche per le SRL è possibile conferire prestazioni d’opera oltre che a beni, solo però se sono garantiti da assicurazioni o fidejussioni. I conferimenti vanno a formare il “Capitale di Rischio”, ed essi possono essere conferiti o in proprietà (vanno alla società e il rischio della perdita cade su di essa) o in godimento (il rischio rimane alla persone perché si seguono le norme della locazione)
2. L’esercizio in comune di un’attività economico (scopo + mezzo). L’attività è l’oggetto della società, ed è sempre modificabile a condizioni differenti e a seconda del tipo di società. Deve però essere un’attività svolta in comune, quindi i soci hanno scopo unitario. Tutte le società esercitano un’attività economica. L’unica esclusa è la società semplice (SS) che non esercita però neanche attività commerciale.
3. Lo scopo lucrativo può essere di tipo Oggettivo (solo tra soci) o Eteroggettivo (da dividere anche all’esterno). Non è detto che ci debba essere scopo lucrativo, l’importante è la ricerca degli utili (qualsiasi beneficio), inoltre per il Patto leonino, il socio che partecipa agli utili deve anche partecipare alle perdite.



DIFFERENZA SOCIETA’, IMPRENDITORE ED ASSOCIAZIONE

La differenza tra Società (2247) e Imprenditore (2082) è che per le prime non c’è il requisito della professionalità, quindi è possibile avere una società senza un’impresa dietro.
Questo è il caso delle società occasionali, quando esercita un’unica attività con un apparato minimo di organizzazione non complicato. La conseguenza è che a società occasionale non rischia il fallimento in quanto non soggetta allo statuto dell’imprenditore.

Altra ipotesi di società senza impresa è la “Società tra Professionisti”: per la loro particolare posizione non esercitano attività imprenditoriali (oggi si parla quasi esclusivamente di società tra avvocati ed ingegneri).

La Società si differisce anche dall’Associazione, in quanto quest’ultima è un’attività economica ma con fini ideali, ovvero con utili destinati a scopi ideali.

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