09/11/10

L'azienda: introduzione e natura giuridica dell'azienda



La disciplina dell’azienda si applica a tutti gli imprenditori poiché non rientra nello statuto speciale.
Articolo del codice civile: 2555
L’azienda è un insieme di beni organizzati, tutti destinati ad uno specifico fine. Essi hanno un loro valore, ma se li si mettono assieme, acquistano un altro valore, superiore al precedente.
Questo insieme di beni da l’Avviamento, ovvero la capacità dell’azienda di realizzare un profitto. Esso può essere oggettivo o soggettivo:

• Avviamento Oggettivo: i beni messi insieme danno un certo risultato. E’ basato su strumenti che compongono l’azienda. Questi sono trasferibili
• Avviamento Soggettivo: è legato alle capacità dell’impresa, per questo non è trasferibile

Il bene aziendale non deve per forza essere di proprietà dell’imprenditore, ma bisogna guardare la destinazione funzionale, se sono destinati all’utilità dell’azienda.

Quali sono i beni?

• Sono tutti gli elementi patrimoniali che fanno capo all’imprenditore (tesi della giurisprudenza, le aule di tribunale)
• La nozione di beni va ricercata nel codice civile (810) e sono tutto ciò che può essere oggetto di diritto. I rapporti giuridici quindi non sono beni (tesi del diritto)



NATURA GIURIDICA DELL’AZIENDIA


Si hanno due teorie:

1. Teoria Unitaria: identifica l’azienda come unico bene
2. Teoria Atomista: l’azienda è da considerarsi come una semplice pluralità di beni (è la più probabile)

Per l’art. 2556 infatti, è difficile provare la prima teoria, in quanto ci viene detto che il trasferimento dei singoli beni dell’azienda segue le regole sue proprie, per questo non si considera l’azienda come insieme unico ma come insieme di beni.

Ancora, per l’art. 670 del codice di procedura civile, si prevede il sequestro giudiziario di aziende o universalità di beni, paragonandoli quindi all’azienda.

Quindi abbiamo Azienda = Universalità di Beni, però quest’ultima è composta solo dai beni mobili, al contrario dell’azienda che può avere anche beni immobili. Per questo motivo entrambe le teorie non soddisfano completamente la teoria dell’azienda.

L’azienda può essere anche equiparata ad un’universalità di beni mobili. Per l’art. 816 infatti, l’azienda è universalità di beni mobili se vi sono due condizioni: Beni mobili e Diritto di proprietà del titolare.
Questa norma non è però direttamente applicabile in quanto potrebbero mancare le due condizioni, quindi al pari delle universalità di mobili:

• Il complesso mobiliare aziendale possa essere acquistato dopo 20 anni e non 10 (art. 1160)
• Il titolare può avvalersi dell’azione di manutenzione per tutelare il possesso dell’insieme dei beni mobili (art. 1170)

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