08/11/10

L'imprenditore: caratteristiche imprenditore agricolo e imprenditore commerciale

IMPRENDITORE AGRICOLO (2135)

L’imprenditore agricolo è “formato” da 3 attività principali:

1. Coltivazione del fondo
2. Selvicoltura
3. Allevamento di animali

Più tutte le attività connesse.

Prima della riforma del 2001 si avevano 2 teorie:

• Teoria del Ciclo Biologico: consisteva in una attività agricola ogni forma di produzione fondata sul ciclo biologico naturale
• Per avere attività agricola occorreva necessariamente un collegamento con il fondo, poiché senza il rischio ambiente viene meno la mancanza del fallimento

E’ prevalsa la prima teoria in quanto con le tecnologie odierne è possibile produrre ed allevare senza la stretta connessione del fondo, quindi anche le colture artificiali (pianta che cresce in una soluzione chimica con temperatura, luce ed umidità constanti) sono attività agricole.

Anche nel comma 1 c’è una differenza rispetto al passato: da allevamento di Bestiame (animali con connessione al fondo) si è passati ad allevamento di animali.
Anche l’imprenditore Ittico è un imprenditore agricolo.

Rimangono comunque delle condizioni per sembrare un’azienda commerciale.

Nel comma 3 si spiegano le attività agricole connesse, che devono essere: manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione, valorizzazione.

Le attività commerciali connesse ad un’attività agricola diventano attività agricole a tutti gli effetti.
Nella seconda parte del comma 3 si elencano le 2 condizioni necessarie affinché l’attività sia agricola:

• Soggettiva: deve essere imprenditore agricolo
• Oggettiva: l’attività ha ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo.

Quindi oltre allo stesso soggetto (imprenditore) deve avere anche lo stesso oggetto (prodotti devono derivare dall’attività principale).

L’eccezione riguarda le cooperative e i consorzi di imprenditori agricoli che svolgendo attività connesse di tipo commerciale ma utilizzando risorse agricole che provengono dai loro soci, o emanando beni o servizio per i soci, diventano imprenditori agricoli.



IMPRENDITORE COMMERCIALE (2195)

Viene identificato per esclusione.
Le due tipologie principali sono coloro che hanno:

1. Un’attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi
2. Un’attività intermediaria nella circolazione dei beni.

Seguono poi:

3. Attività di trasporto per terra, acqua, aria
4. Attività bancaria o assicurativa
5. Attività ausiliarie alle precedente (informatiche, imprese di marketing etc etc)

Questo è solo un elenco esemplificativo: le imprese commerciali sono infatti tutte quelle che non rientrano nell’art. 2135.

Alcuni affermano che ci sia una terza categoria, le imprese civili, ma siccome non sono identificate dal legislatore, andrebbe applicato lo statuto generale quindi non assoggettabili a fallimento, in contrasto con quanto affermato prima.

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