30/11/10

Le caratteristiche della SPA unipersonale




2328 1° comma: E’ possibile costituire SPA con un solo socio. Si ha autonomia patrimoniale perfetta.
Prima del 2003, l’unico socio era responsabile illimitatamente.
Alla SRL unilaterale si applica la stessa disciplina delle SPA uni personali.
2331: Si occupa degli effetti dell’iscrizione. Le operazioni fatte prima dell’iscrizione producono responsabilità per chi ha agito in nome della società.
2342: Nei conferimenti bisogna versare l’intero ammontare. Nel caso la società diventi uni personale è necessario che il socio versi tutto il conferimento entro 90 giorni.
2365: Occorre iscrivere al registro delle imprese le generalità dell’unico azionista. 5° comma: le operazioni tra l’unico azionista e la società sono iscritte in un libro sociale al fine di renderle opponibili ai terzi.
2250 4° comma: Negli atti e nella corrispondenza delle SPA e SRL deve risultare che è una società uni personale.
2325 2° comma: Per le obbligazioni sorte quando c’era un unico azionista, esso risponde illimitatamente in 2 casi:
• Non è stata fatta la pubblicità nel registro delle imprese con il nominativo dell’unico azionista
• Non è stato conferito l’intero capitale sociale

Gli organi sociali esistono lo stesso. L’assemblea è rappresentata da un solo socio che nomina gl amministratori e i controllori.
2342: Nelle SPA non si possono conferire prestazioni d’opera o servizi. Il capitale sociale non può essere distribuito ai soci. Le prestazioni d’opera si possono comunque portare anche se non vanno ad incrementare il capitale sociale.
Sono:

1. Gli strumenti finanziari partecipativi: azioni che danno particolari diritti ma non entrano nel capitale sociale
2. Art. 2345: prestazioni accessorie: nominative e non liberamente trasferibili (es. consulenza legale)

Quando le azioni sono integralmente liberate, vuol dire che sono tutte pagate.
2438: L’aumento del capitale non può essere eseguito fino a che le azioni non siano interamente liberate.
2420 bis: L’assemblea può emettere obbligazioni convertibili in azioni solo se il capitale è stato interamente versato.
2356: Colui che trasferisce azioni non integralmente liberate è responsabile con l’acquirente per 3 anni per i versamenti dovuti.
2354: Sui titoli deve essere indicato l’ammontare di quanto versato.
2344: Se il socio non effettua il saldo richiesto dalla società, trascorsi 15 giorni dalla diffida, si offrono le azioni agli altri soci. In mancanza si possono far vendere le azioni da una banca. Se nessuno le acquista, il socio decade ma si mantiene quanto versato e potendo chiedere il risarcimento. Le azioni sono estinte e il socio escluso non può esercitare il diritto di voto.
2343: Possono essere conferiti beni in natura che devono essere valutati con una relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, e il valore deve essere almeno pari a quello del capitale sociale. Gli amministratori hanno 180 giorni per valutare la correttezza delle stime, durante questo periodo le azioni sono bloccate.
Se il valore è inferiore di più di 1/5, la società ha la possibilità di:

• Ridurre il capitale
• Il socio versa la differenza
• Il socio recede e viene liquidato

(Stampare articolo 2343 ter e quater perché dell’agosto 2008).

In 3 casi non è necessaria la relazione dell’esperto:

1. Il conferimento di valori mobiliari (obbligazioni) o strumentali del mercato monetario (BOT) e la media ponderata dei prezzi garantisce che il valore è superiore al conferimento
2. Il valore dei beni in natura o beni conferiti è pari al valore equo ricavato dal bilancio sottoposto a revisione
3. Se conferimenti sono stati valutati negli ultimi 6 mesi e la valutazione è fatta da un esperto indipendente dal socio

Quarter: gli amministratori, anche se si sono succeduti atti straordinari, , dovranno procedere alla valutazione ordinaria.
Quando si supera questa procedura bisogna depositare al registro delle imprese una specie di autorizzazione del conferimento.

2343 bis: Per acquisti superiori o uguali al 10% del capitale sociale avvenuti entro 2 anni dall’iscrizione, verso i crediti di soci, amministratori, promotori, fondatori, devono essere autorizzati dall’assemblea.

Per gli acquisti in situazioni controllate non si applicano le norme precedenti e anche se effettuate a condizioni normali.

PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE

2447 bis e seguenti: La società può investire in uno specifico affare destinando somme di denaro.

1. La società delibera la costituzione di un patrimonio destinato ad un affare. Non può essere costituito a più del 10% del patrimonio netto della società
2. La società fa un contratto con terzi per finanziare uno specifico affare e al rimborso del finanziamento sono destinati i proventi dell’affare stesso

28/11/10

La società per azioni: caratteristiche e costituzione



Per le obbligazioni sociali risponde la società con il suo patrimonio che è costituito dal conferimento dei soci.
I soci sono azionisti e rispondono limitatamente ai conferimenti.
Per la SAPA abbiamo due categorie di cui una, gli accomandatari, rispondono illimitatamente al contrario degli accomandanti.
Nella SPA il capitale sociale è suddiviso in azioni di egual valore e la rappresentazione dei soci è data dalle stesse.
Nelle SRL il capitale è suddiviso in quote e non azioni.
La SPA si usa per le imprese di medio-grandi dimensioni, mentre la SRL per le imprese di modeste dimensioni.

CARATTERISTICHE

Le società di capitali hanno personalità giuridica, quindi sono diverse dalle persone dei soci. Hanno piena autonomia patrimoniale quindi non rispondono i patrimoni dei singoli soci.
L’azionista si obbliga a fare un conferimento.
Vi è un’organizzazione corporativa composta da organi sociali (schema tradizionale):

1. Assemblea: organo deliberativo costituito da quasi tutti i soci con delibere ordinarie e straordinarie
2. Organo amministrativo: competenze di gestione
3. Collegio Sindacale

Dal 2003 sono poi stati istituiti altri due sistemi oltre a quello tradizionale qui elencato:

• Sistema dualistico
• Sistema monistico

Quindi il singolo socio non ha potere diretto né di controllo né di amministrazione a meno di essere l’amministratore unico.
L’assemblea delibera a maggioranza in base alla quota di capitale. Anche in caso di mancanza del socio all’assemblea, è comunque garantita la funzionalità della società.

Le azioni dovrebbero conferire uguali diritti. Il valore è detto Valore Nominale.
Esse sono di solito liberalmente trasferite. Il vantaggio, rispetto alla società di persone, è che il socio ha la possibilità di disinvestire nelle società quotate, mentre nelle altre non lo è salvo patto contrario.



COME SI COSTITUISCE UNA SPA?

Per costituire una SPA si deve redigere un atto costitutivo ed iscriverla al registro delle imprese. Prima dell’iscrizione non hanno ancora la personalità giuridica (pubblicità costitutiva).
Art. 2328: La società può essere costituita per contratto o atto unilaterale, quindi può esserci anche la società uni personale.
L’atto costitutivo deve essere redatto con atto pubblico. In caso diverso la società è nulla.

• Costituzione simultanea: è quella più usata. I soggetti si ritrovano davanti ad un notaio
• Costituzione per pubblica sottoscrizione (2333-2336): è più articolata. Servono subito 120000€, viene presentato un programma dai soci promotori e chi aderisce fa i versamenti. A quel punto viene convocata l’assemblea per redigere l’atto costitutivo.

Per le SPA è necessario versare almeno il 25%.

2329: condizioni:

• Sottoscritto per intero il capitale sociale
• Rispettate le posizioni dei conferimenti
• Rispettate le normative relative ad alcune società (es: le banche possono costituirsi solo se autorizzate dalla Banca d’Italia)

2328 2° comma: contenuto dell’atto costitutivo:

1. Dati anagrafici e numero di azioni di ciascun socio
2. Qualsiasi denominazione seguita da SPA
3. Comune dove è posta la sede della società poiché, se nell’atto si mette indirizzo completo, in caso di trasferimento serve un’assemblea straordinaria
4. Deve essere indicata l’attività che costituisce l’oggetto sociale, il quale serve per delimitare le competenze degli amministratori. Ogni modifica dell’oggetto sociale fa sorgere un diritto di recesso per i soci. L’oggetto deve essere determinabile e lecito.
5. Bisogna indicare l’ammontare del capitale sottoscritto e versato (minimo 120000€ e 30000E versato)
6. Numero delle azioni e se si vuole il valore nominale . Segnare le caratteristiche e modalità di emissione delle azioni
7. Valori attribuiti a crediti e beni conferiti in natura
8. Ripartizione utili tra soci
9. Premi previsti per i soci fondatori (costituzione simultanea) o promotori (per pubblica costituzione)
10. Sistema di amministrazione con il numero degli amministratori e rappresentanti
11. Numero componenti collegio sindacale
12. Nomina amministratori e sindaci, consiglio di sorveglianza e controllo contabile
13. Importo globale delle spese per la costituzione della società
14. Durata della società e, se indeterminata, periodo di tempo non maggiore di un anno dove il socio può recedere per giusti motivi

L’atto costitutivo è redatto all’inizio della società e contiene tutte le basi organizzative. Lo statu invece contiene le norme relative al funzionamento della società e costituisce parte integrante dell’atto costitutivo.
Se uno stesso argomento è disciplinato da entrambi, prevale lo statuto.
Il notaio deve depositare l’atto entro 20 giorni al registro delle imprese e allegare i documenti dell’art. 2329. Se non provvede, può farlo un socio a spese della società.
Il registro delle imprese fa solo un contratto formale. Non c’è più l’obbligo del tribunale.

Con l’iscrizione la società acquista personalità giuridica.

Dalla redazione dell’atto costitutivo all’iscrizione sono illimitatamente responsabili verso i terzi coloro che hanno agito e chi ha autorizzato a farlo.
Se è la società approva, risponde lei direttamente.
Le somme dei conferimenti non possono essere consegnate fino alla registrazione.
Se entro 90gg non viene fatta l’iscrizione, le somme sono restituite e l’atto perde efficacia. Prima dell’iscrizione è vietata l’emissione di azioni a meno di costituzione per pubblica sottoscrizione.

2332: la dichiarazione di nullità non pregiudica gli atti compiuti dall’iscrizione alla dichiarazione di nullità.

Nullità Sanata: non può essere dichiarata nulla la società che ha eliminato la causa.

I soci in caso di nullità non sono liberati fino al soddisfacimento dei creditori.
Le cause della nullità possono essere:

• Mancanza dell’atto costitutivo stipulato con atto pubblico
• Illiceità dell’oggetto sociale
• Mancanza dell’atto costitutivo, della denominazione della società, del conferimento, dell’oggetto sociale, dell’ammontare dei conferimenti

27/11/10

Quali sono le società di capitali?





SOCIETA’ DI CAPITALI

Sono società di capitali:

SOCIETA’ PER AZIONI (SPA)
SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA (SRL)
SOCIETA’ IN ACCOMANDITA PER AZIONI (SAPA)

Come per le SS, il codice disciplina maggiormente le SPA, per le SRL e SAPA spesso si rimanda alle SPA.
Le SPA sono regolate dagli articoli 2325 fino a 2448.

Caratteristiche giuridiche della Sociatà in Accomandita Semplice (SAS)





E’ regolata dagli articoli da 2313 a 2324.

E’ costituita da 2 categorie di soci (2313):

1. I soci accomandatari, che rispondono cin il loro patrimonio personale, quindi hanno responsabilità illimitata
2. I soci accomandanti, che rispondono limitatamente alla quota conferita, quindi hanno responsabilità limitata. Questa è l’unica categoria con responsabilità limitata nelle società di persone

Le quote non possono essere rappresentate da azioni. Entrambi i soci devono esistere per tenere in vita la società.
La SAS è la più antica forma di società e rappresenta il modello base di organizzazione societaria. Se presta però ad abusi, come ad esempio: un socio che gestisce e fa l’accomandante mentre l’accomandatario è un nulla tenente.

2314: Ragione Sociale: è il nome che può essere di fantasia ma deve presentare la sigla SAS e il nome di un socio accomandatario.
L’accomandante che acconsente che sia iscritto il suo nome nella ragione sociale, perde il beneficio quindi risponde verso i terzi come accomandatario, ma all’interno rimane sempre accomandante.
Tutto ciò che non è scritto nelle norme specifiche delle SAS si recupera in quelle delle SS e SNC.

2317: La società può essere regolare o irregolare.
Fin quando non è iscritta si applicano le norme dell’art. 2297 della SS. L’iscrizione è una condizione di Regolarità, non di Esistenza.
Se la società non è iscritta, i soci accomandanti, per le obbligazioni sociale, rispondono limitatamente a meno che non abbiano agito verso terzi

I soci accomandatari sono uguali ai soci della SNC: essi partecipano all’amministrazione ed hanno il divieto di concorrenza, al contrario dei soci accomandanti.

L’amministrazione può essere conferita solo ai soci accomandatari; se nulla è detto, gli amministratori sono gli accomandatari in amministrazione disgiuntiva (2257).

Gli amministratori sono nominati o revocati con il consenso di tutti gli accomandatari e la maggioranza degli accomandanti.

2320: I soci accomandanti non hanno potere di rappresentanza e di compiere atti di amministrazione interna a meno di:

1. Procura speciale per i singoli affari, quindi non vale la procura generale
2. Possono svolgere incarichi sotto la direzione degli accomandatari
3. Se previsto dall’atto costitutivo possono dare autorizzazioni e pareri rispetto ad atti di gestione e compiere controlli

Se compie atti senza potere viola il Divieto di Immistione, quindi assume responsabilità illimitata e solidale verso i terzi, inoltre può essere escluso (2286) e anche fallire poiché diventa un socio a responsabilità illimitata (ma non è comunque accomandatario).



Gli accomandanti hanno diritto di vedere una volta all’anno il bilancio controllandolo con le scritture contabili, inoltre non sono tenuti a restituire gli utili contratti in buona fede.

2322: la quota del socio accomandante è trasferibile per causa di morte (2284), mentre tra vivi può avvenire con il consenso della maggioranza del capitale salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo.

Per il trasferimento delle quote degli accomandatari serve invece l’unanimità.

2323: La società si scioglie al venir meno di una categoria e se entro 6 mesi non viene ricostituita.
Se vengono meno gli accomandatari, durante i 6 mesi gli accomandanti nominano un amministratore provvisorio per gli atti di ordinaria amministrazione.
2324: Dopo la liquidazione, se vi sono creditori sociali non soddisfatti, possono agire verso gli accomandatari, i liquidatori e gli accomandanti solo nel limite i ciò che è stato distribuito come liquidazione.

26/11/10

Lo scioglimento della società di persone: norme e liquidazione





E’ regolato dall’art. 2272 a 2283 del codice civile.

NORME

Le norme di scioglimento sono 4 più una norma aperta:

1. Decorso del termine: quando è arrivata la data di scadenza della società, si rinvia all’art.2285 ove c’è scritto che una società di persone può nascere sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato. La società può continuare l’attività con una proroga tacita se i soci continuano a compiere obbligazioni sociali. A quel punto, la società diviene a tempo indeterminato con le relative conseguenze (es: i soci possono sempre recidere). La proroga può anche essere espressa (2307).
2. Conseguimento dell’oggetto sociale o sopravvenuta possibilità di conseguimento
3. Volontà di tutti i soci, poiché per modificare l’atto costitutivo occorre l’unanimità, se non diversamente convenuto
4. Quando manca la pluralità dei soci, se nel termine di 6 mesi non viene ricostituita. Il socio però può trasformarsi in SRL per poter continuare in modo uni personale
5. Tutte le altre cause previste dal contratto sociale. Per le SNC e SAS ci sono cause particolari di scioglimento: (2308) fallimento e altri provvedimenti dell’autorità governativa.



LA FASE DI LIQUIDAZIONE

Dal momento che la società prede la strada della “Morte”, avviene la fase della “Liquidazione”.
Per il 3° comma dell’art. 2250, negli atti e nella corrispondenza deve essere scritto che la società è in liquidazione.
Essa deve svolgere delle attività conclusive:

• Pagare i creditori
• Riscuotere i crediti
• Dividere ciò che è rimasto tra i soci

A questo punto è pronta per sciogliersi. Ovviamente la liquidazione necessita dei liquidatori, che vengono regolati dai seguenti articoli:
2247: Dal verificarsi di una causa di scioglimento fino alla nomina de liquidatore, gli amministratori gestiscono limitatamente agli affari urgenti.
2275: I liquidatori sono nominati o con il consenso di tutti i soci o li nomina il presidente del tribunale. Essi non sono necessari se nel contratto sociale si è decisa già la liquidazione, oppure se la decidono i soci tra di loro. I liquidatori possono essere revocati da tutti i soci oppure dal tribunale per giusta causa anche su domanda di un solo socio.
Il liquidatore ha gli stessi obblighi e responsabilità degli amministratori a meno che non sia previsto diversamente.
2277: Gli amministratori devono consegnare ai liquidatori i documenti ed i beni sociali oltre ad un resoconto della gestione aggiornata.
Essi prendono beni e documenti e redigono un inventario dove deve risultare attivo e passivo dello stato patrimoniale e deve essere firmato sia dal liquidatore che dagli amministratori.

I Poteri del Liquidatore: possono compiere gli atti necessari alla liquidazione e hanno il potere di vendere in blocco i bei sociali salvo diversamente disposto dai soci.
I liquidatori rappresentano anche la società in giudizio. Hanno però il divieto di intraprendere nuove operazioni.

2280: il primo atto della liquidazione è pagare i creditori. Nel caso non bastino i soldi i liquidatori possono chiedere ciò che manca ai conferimenti; se non bastano ancora ai soci, proporzionalmente alla quota di utile.
2281: Se i beni sono in godimento, si ha il diritto di riaverlo nello stato in cui è. Nel caso di perimento per causa imputabile agli amministratori, devono risarcire.
2282: L’attivo residuo è destinato al rimborso dei conferimenti..

La liquidazione può essere revocata con la chiusura della ripartizione dell’attivo.
La società non iscritta si estingue direttamente.
Nelle società iscritte, ogni modifica dell’atto deve essere iscritta nel registro, quindi i liquidatori diventano rappresentanti verso i terzi.
Compiuta la liquidazione, essi devono redigere il bilancio ed il piano di riparto ai soci e si intendono approvati se non sono impugnati entro due mesi.
Nel momento dell’approvazione, i liquidatori sono liberati dai soci e devono chiedere la cancellazione dal registro delle imprese.
Se ci sono ancora creditori sociali, essi hanno la possibilità di agire conto i liquidatori se il mancato pagamento è colpa loro, ma agiscono anche contro i soci.
Le scritture contabili sono affidate ad una persona e devono essere conservate per 10 anni.

Se i liquidatori non procedono a cancellare la società, l’ufficio delle imprese provvede a cancellarla automaticamente.

La società viene cancellata anche per altri motivi in modo automatico, quando:

• Per tre anni non vengono compiuti atti di gestione o bilanci
• Non viene ricostituita la pluralità dei soci
• Scade il termine della società e non si procede
• Non si trova nessuno nella sede legale


25/11/10

Scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio (2284-2290)



Per il principio di conservazione del contratto plurilaterale, il venire meno di un socio non causa lo scioglimento di una società.

Vi sono tre ipotesi di scioglimento, che hanno in comune tra loro solo la modalità di scioglimento del rapporto sociale:

1. 2284: morte del socio (evento naturale)
2. 2285: recesso del socio (dipende dalla volontà del socio)
3. 2286-2287-2288: esclusione del socio (dipende dalla volontà della società)


MORTE DEL SOCIO

La strada principale è che gli altri soci debbano liquidare la quota agli eredi a meno che non si decida di sciogliere la società (es: se è unico gestore) oppure continuare con gli eredi se acconsentono. La liquidazione va effettuata entro 6 mesi (2289).
Tutto ciò se non è previsto diversamente dal contratto sociale.
Vi possono essere due clausole:

• Di Consolidazione: la quota si consolida tra i soci superstiti, cioè in caso di morte la quota del defunto va a consolidarsi a quelle degli altri
• Di Continuazione: si prevede preventivamente che i soci continuino la società con gli eredi. Può essere Facoltativa (gli eredi possono accettare o no) oppure Obbligatoria (gli eredi se decidono di non continuare devono risarcire un danno alla società)

Possono essere introdotte anche clausole Di Continuazione Automatica: accettando l’eredità si diventa soci in automatico. Questa norma si pone però in contrasto con il patto successorio e l’art. 2284.



RECESSO DEL SOCIO

Se la società ha un contratto a tempo indeterminato oppure per la vita di uno dei soci, allora il socio può sempre recedere.
Il recesso deve essere comunicato agli altri con almeno 3 mesi di anticipo.
Si può recedere anche nei casi previsti dal contratto (ad esempio: aumento di capitale, si può recedere se non lo si vuole) o per giusta causa. In questo caso non serve il preavviso di 3 mesi.

ESCLUSIONE DEL SOCIO

Vi sono due tipi di esclusione:

1. Di Diritto o Automatica (2288): si esclude il socio dichiarato fallito in un'altra attività o se un suo creditore particolare abbia ottenuto la liquidazione della quota per l’art. 2270
2. Facoltativa (2286): 3 ipotesi: A) Per gravi inadempienze del socio rispetto alle obbligazioni sociale (ad es: no rispetto del divieto di concorrenza); B) Per interdizione, inabilitazione o pena che lo interdice temporaneamente nei pubblici uffici; C) Il socio che ha conferito la propria opera o il godimento di una cosa può essere escluso per sopravvenuta inidoneità a svolgere l’opera conferita o per il perimento della cosa non per colpa degli amministratori o perché si è obbligati con i conferimento di una prestazione d’opera.

L’esclusione è deliberata dalla maggioranza dei soci calcolata per teste, ed ha effetto trascorsi 30gg.
Entro questo periodo, il socio può fare opposizione al tribunale.
Se la società è composta da soli due soci, l’esclusione è pronunciata dal tribunale (esclusione giudiziale) su domanda dell’altro.

Al socio escluso va la liquidazione che è calcolata sull’effettiva situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento (valore effettivo).
Se il bene è in godimento, il socio riceverà una somma di denaro, non il bene.

Il pagamento deve essere fatto entro 6 mesi, se invece si tratta di esclusione di diritto si scende a 3.

Per concludere, l’art. 2290 prevede che fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento, i soci sono responsabili patrimonialmente.

21/11/10

Sistemi di votazione in una società di persone



Vi sono due possibili sistemi di votazione:

• Unanimità (2252) es: atto costitutivo
• Maggioranza (2257) es: atto di amministrazione

Anche l0art. 2287 parla di maggioranza, infatti l’esclusione del socio viene calcolata con la maggioranza per teste senza contare il socio per cui si vota.

Quando si tratta di modifiche normative si parlerà di votazione all’unanimità. Con le delibere di gestione invece si parlerà di maggioranza.

Per revocare l’amministratore insediatosi con l’atto costitutivo ci vuole l’unanimità; per amministratore con atto straordinario basta la maggioranza.

Per la concorrenza si decide all’unanimità , così come l’autorizzazione per usare il patrimonio della società.
Per approvare il rendiconto è sufficiente la maggioranza.

Tutte queste regole valgono solo se non si è convenuto in maniera diversa.



I consensi possono venir raccolti in qualsiasi modo: telefono, fax, raccomandata. E’ comunque necessario informare tutti i soci anche se si ha la maggioranza.

Per la SNC, l’art. 2293 afferma che la società è regolata dalle norme sulla SS più le norme specifiche.
Per la SAS, l’art. 2315 è identico a quello appena esposto.

Gli amministratori della società di persone: caratteristiche, nomina, revoca, diritti, obblighi e controllo



Nelle SS se nulla è detto, tutti i soci sono amministratori (2257). Nel caso ci sia un sistema di amministrazione disgiuntiva, ogni socio ha la possibilità di bloccare un atto di amministrazione da un altro socio.
La maggioranza dei soci decide sull’opposizione.

L’amministrazione può essere:

• Disgiuntiva (2257): ogni socio è amministratore disgiuntamente dagli altri salvo diversa pattuizione (comma 1); comma 2: correttivo (diritto-divieto): ciascun socio amministratore ha il diritto di opporsi all’operazione che un altro voglia compiere, prima che sia eseguita; comma 3: sull’opposizione decide la maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio dagli utili; se altri soci non riescono a fermare il socio che vuol fare un atto, non sono tutelati
• Congiuntiva (2258): è necessario il consenso di tutti gli amministratori per compiere operazioni sociali (comma 1); comma 2: può anche essere che sia convenuto la necessità del consenso della maggioranza (se previsto dall’atto costitutivo), e si seguono le regole del comma 3 del 2257 (vedi sopra); comma 3: gli amministratori non possono mai compiere atti da soli a meno che non vi sia l’urgenza di evitare un danno alla società

Questi sono i requisiti previsti dal codice, però è possibile creare altri regimi convenzionali che devono essere scritti nell’atto costitutivo (ad esempio misti: atti da 0 a 10000€ con amministrazione disgiuntiva, da 10000€ in su, con amministrazione congiuntiva).

NOMINA E REVOCA DELL’AMMINISTRATORE (2259)

L’amministratore può essere nominato o con un contratto sociale al momento della costituzione della società, oppure con atto specifico se in un momento diverso.
Se non ci sono norme specifiche al riguardo, tutti i soci sono amministratori.

La revoca, se nominato con contratto sociale, ha effetto solo per giusta causa, se invece è nominato con atto separato è semplicemente revocato. Può essere chiesta da ciascun socio per giusta causa al tribunale.

Socio ed amministratore rimangono comunque due cose separate.



DIRITTI E OBBLIGHI DELL’AMMINISTRATORE

L’amministratore/i dovrebbe/ro comportarsi come un buon padre di famiglia. Sono solidamente responsabili e devono far rispettare la legge ed il contratto sociale.
Il socio amministratore che dimostra di essersi opposto ad una decisione sbagliata è esente da responsabilità.
L’amministratore ha anche il potere di compiere atti per il conseguimento dell’oggetto sociale.
Per la SNC (2302) gli amministratori devono tenere i libri e le scritture contabili obbligatorie oltre agli adempimenti pubblicitari.

L’art. 2301 espone il divieto di concorrenza: non può esercitare un’attività concorrente a quella della società sia per conto proprio che di terzi o partecipare come socio illimitatamente ad una società concorrente. L’unica eccezione è che questa partecipazione esisteva già prima di diventare amministratore e con il consenso degli altri soci.

Per le SAS (2318) possono essere soci solo gli accomandatari.
Nelle SNC si può avere un amministratore estraneo perché sempre e comunque tutti i soci hanno responsabilità illimitata, quindi nessun problema per il creditore che può rivolgersi a chiunque.
Nelle SS per il nuovo art. 2361 può essere che si possa avere un amministratore esterno.

Gli atti possono essere:

• Atti di Amministrazione: atti di gestione interna
• Atti di Rappresentanza: atti di gestione con i terzi

L’art. 2266 (norma suppletiva) afferma che in mancanza di disposizioni, tutti i soci sono sia amministratori che rappresentanti della società.

CONTROLLO DA PARTE DEI SOCI NON AMMINISTRATORI

In una società di persone il controllo degli amministratori spetta ai soci non amministratori (2261),

Ai non amministratori spetta un diritto di informazione circa lo svolgimento degli affari sociali, consultazione dei documenti dell’amministrazione, diritto di ottenere il rendiconto alla fine dell’esercizio sociale.
Questo potere è dato dal rischio del patrimonio sociale.

2252: il contratto sociale può essere modificato solo con il consenso di tutti i soci se non è convenuto diversamente. La possibilità di vendere quote a terzi deve essere decisa all’unanimità, a meno che ci sai una clausola specifica.

Tutte le modifiche dell’atto costitutivo (2300-2306) devono essere iscritte nel registro delle imprese, poiché al contrario esse non sono opponibili ai terzi, oltre a farle conoscere con mezzi idonei. Si hanno 30 giorni per l’iscrizione.

Alcune modifiche all’atto devono essere votate a maggioranza (2500-ter), come se si volesse trasformare la società di persone in società di capitali, ed è un’eccezione all’art. 2252 per la maggioranza assoluta.

2502: Fusione e Scissione: operazioni straordinarie che avvengono anch’esse con il consenso della maggioranza dei soci.

Rapporto tra creditori sociali e creditori particolari del socio nelle società di persone




CREDITORI SOCIALI

I creditori sociali vantano un credito verso la società. Essi guardano al patrimonio sociale e al patrimonio dei singoli soci illimitatamente responsabili.

Vi sono due situazioni diverse:

1. SNC regolari (2304): beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale in via automatica. Vengono tutelati di più i soci rispetto ai terzi, in quanto prima su guarda al patrimonio della società e solo successivamente al patrimonio dei soci
2. SS e SNC irregolari (2268): beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale in via d’eccezione. I terzi sono maggiormente tutelati poiché i creditori possono rivolgersi indifferentemente ai soci o al patrimonio. Il singolo socio può indicare al creditore alcuni beni su cui soddisfarsi. Questi beni devono essere facilmente liquidabili (devono agevolmente soddisfarsi).



CREDITORI PARTICOLI DEL SOCIO

Il creditore del socio non vanta alcun diritto verso il patrimonio sociale, ma solo verso il singolo socio suo debitore.
Per l’art. 2271 essi non sono compensabili, cioè se A ha un debito verso la società di B e ha un credito solo verso B, il credito non compre il debito verso la società, questo perché il patrimonio personale e della società non sono per niente collegati.

Nella SNC regolare il creditore ha diritto a riscuotere gli utili sulla quota del debitore e fare tutti gli atti conservabili fino alla scadenza della società (comma 1 2270 e 2307).
La società può prorogare la vita della società stessa come precedentemente visto, ma il creditore può fare opposizione alla proroga entro 3 mesi dall’iscrizione della stessa.
Se l’opposizione è accolta, entro 3 mesi viene liquidata la quota del socio debitore.
Se la proroga è tacita, i creditore può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore.

Nelle SS e SNC irregolari il creditore particolare del socio può chiedere subito la liquidazione se gli altri beni non sono sufficienti.

20/11/10

Responsabilità per le obbligazioni sociali per le società di persone



Adempimenti a cui la società deve far fronte, cioè coloro che devono avere qualcosa dalla società, denaro (fornitori) oppure merci (clienti).

Ad essi rispondono:

1. Il patrimonio sociale (2267, comma 1)
2. Il patrimonio dei soci illimitatamente responsabili

Al punto due distinguiamo:

• SS (art. 2267 comma 1): i soci che hanno agito in nome e per conto della società che hanno la rappresentanza. Anche gli altri soci sono responsabili salvo patto contrario, non valido però se il terzo non ne era a conoscenza
• SNC (art. 2291 comma 1 e 2): responsabili tutti i soci. Il patto contrario non ha effetto nei confronti dei terzi, poiché è solo un patto interno non opponibile ai terzi stessi
• Nuovi soci (art. 2269): si prendono carico anche delle obbligazioni anteriori alla loro entrata
• Ex soci (art. 2290 comma 1): continuano a rispondere per le obbligazioni fino al giorno dello scioglimento del rapporto

Conferimenti per società semplici e società in nome collettivo



Il conferimento è lo strumento attraverso cui si diventa soci della società,
E’ regolato dagli articoli:

2247: definisce il contratto di società. E’ valido per le società di persone conferendo beni in natura, crediti, prestazioni d’opera o servizi.
2253: afferma che ogni soggetto che vuole diventare socio deve fare un conferimento. Il secondo comma afferma che se i conferimenti non sono determinati, esiste un regime suppletivo che dichiari che i conferimenti sono tutti uguali tra loro.
2295: elenca il contenuto dell’atto costitutivo, dove al punto 6 viene elencato chi è stato conferito e con quanto, valutando il conferimento se non è un denaro.

Non esiste un capitale sociale minimo ma è calcolato in relazione alle necessità (oggetto sociale).
Si può determinare al momento della costituzione della società, infatti la somma dei conferimenti costituisce il capitale.
Capitale e patrimonio sono distinti: coincidono solo nel momento iniziale della società. Il capitale rappresenta anche una garanzia per i creditori sociali.
La disciplina del capitale sociale è descritta nelle norme per le SNC 2303 e 2306.

La riduzione del capitale può essere eseguita solo dopo 3 mesi dalla richiesta e se nessun creditore si oppone.

La somma dei conferimenti porta al capitale sociale. Se si verifica una perdita dello stesso, gli utili non possono essere distribuiti fino alla reintegrazione del capitale.

Per l‘art. 2253 i conferimenti possono essere:

• In denaro: sono i più utilizzati essendo un bene generico e fungibile senza problemi di valutazione. Se i conferimenti non sono determinati, si presume siano tutti uguali e in denaro
• Beni in natura: locali, terreni, macchinari etc etc. Sono conferiti in proprietà (2254 comma 1) o in godimento (2254 comma 2)

Nel primo caso il rischio di perimento del bene passa alla società; nel secondo caso rimane al socio.
Se il bene di godimento perisce, la società può decidere di escludere il socio.


In base all’art. 2255 è possibile conferire crediti: un socio conferisce in società un diritto ad avere a pagamento una terza persona. In caso di insolvenza del debito egli risponde solo nei limiti del credito.

L’art. 2263 afferma che se nulla è detto i conferimenti si presumono tutti uguale; oltre a questo, dice anche che se sono diversi, si presumono diversi anche gli utili e le perdite.
E’ nullo il patto con il quale uno o più soci sono esclusi dagli utili e/o perdite (2265).

2264: è possibile una clausola che rimette la valutazione delle partecipazioni ad un soggetto terzo.
Per il socio che conferisce la propria opera, se la valutazione del suo conferimento non è fissata, essa sarà fatta da un giudice.

Se nulla viene detto riguardo la partecipazione alle perdite, essa equivale alla partecipazione agli utili.

2262: ciascun socio ha diritto alla sua parte di utili dopo l’approvazione del rendiconto e/o bilancio.
2303: gli utili sono però distribuiti solo se sono realmente conseguiti e non fittizzi. Nel caso di perdite non è infatti possibile distribuirli.

17/11/10

Società di persone: caratteristiche SS, SNC, Società di fatto, occulta, soci, invalidità e nullità




Sono società di persone la:

• Società Semplice (SS)
• Società Nome Collettivo (SNC)
• Società in Accomandita Semplice (SAS)

La SS svolge solo attività non commerciale (agricola) al contrario delle altre due, anche se non sono obbligate a farla.
Molte norme per SAS e SNC riguardano anche la SS, che rappresenta il prototipo normativo delle società di persone. E’ anche un modello per disciplinare le altre società.

La disciplina delle SS e SAS rappresenta i regimi residuali di attività societaria, quindi se svolge attività agricola e non si chiede nessuna società specifica, si diventa SS. Nel caso di attività commerciale, si diventa SAS.

Sul codice troviamo la regolamentazione delle tre nei seguenti gruppi di articoli:

• SS (2251-2290): molte norme valgono anche per le altre società
• SNC (2291-2312)
• SAS (2313-2324)

Queste ultime due norme iniziano a valere al momento della registrazione al registro delle imprese: SNC e SAS si dicono infatti regolari ed hanno un regime normativo specifico se sono iscritte. A queste norme di aggiungono quelle di carattere generale.

Alcune norme si applicano lo stesso ad SNC e SAS irregolari, cioè non registrate.



SS:

Art. 2251: afferma che il contratto non è soggetto a forme speciali salvo quelle richieste dalla natura dei beni conferiti.
Il contratto può quindi essere verbale e non sono previste formalità. Per alcuni beni però ci deve essere la forma speciale, come il bene di godimento, nel caso in cui si voglia farlo durare per più di 9 anni è necessaria la forma scritta.
Nelle SS non è obbligatoria l’iscrizione al registro delle imprese poiché svolge attività agricola. La pubblicità è dichiarativa.

SNC

Art. 2291: tutti i soci rispondono illimitatamente ed in maniera solidale
Art. 2295: Per la SNC sono previste delle regole di contenuto all’atto della costituzione, che non è obbligatorio però, poiché se la SNC non è iscritta, se ne può avere una di fatto dove non serve l’atto. Nel caso in cui lo si voglia, non è comunque obbligatorio iscriversi.
Se la società di fatto svolge attività commerciale è SNC

Contratto Sociale (SS) ed Atto Costitutivo si equivalgono (SNC, SAS).

L’art. 2295 elenca ciò che è necessario iscrivere nell’atto, se ci si iscrive:

1. Identificazione dei soci
2. La ragione sociale, che deve identificare almeno un socio. L’eccezione si ha quando si può lasciare il nome di un socio
3. Indicati i soci amministratori o rappresentanti
4. la Sede
5. L’oggetto sociale, cioè l’attività economica svolta
6. Devono essere indicati i conferimenti di ciascun socio
7. Le presentazioni a cui sono obbligati i soci
8. Gli utili devono essere ripartiti secondo le quote
9. La durata della società

Le norme 3,6 e 8 sono derogabili e se mancano si applica l’art. 2257 (dispone chi sono gli amministratori), l’art. 2268 e 2253 2° comma (identifica chi sono i soci).

Art. 2296: se viene redatto, l’atto costitutivo è una scrittura privata con sottoscrizione autentica dei soci o per atto pubblico. L’atto deve essere depositato entro 30gg dalla creazione al registro delle imprese. Se gli amministratori non provvedono, l’atto può essere portato anche da un socio. Se è redatto mezzo atto pubblico, è lo stesso notaio a depositarlo.

Art. 2297: fin quando la società non è iscritta, è regolata dalle disposizioni relative alla società semplice, in merito ai rapporti tra società e terzi. I rapporti con i terzi sono diversi a seconda che la società sia iscritta o no. Se è iscritta sono tutelati maggiormente i soci; se non è iscritta si applica il regime della SS e son più tutelati i terzi.



SOCIETA’ DI FATTO

Se la società non è iscritta, colui che agisce in nome della società si presume abbia la rappresentanza..
Non sono previste forme particolari per la società semplice quindi anche la SNC può costituirsi per fatti concludenti che fanno presumere di essere di fronte ad attività d’impresa, ovvero ad una Società di Fatto.
Se essa svolge attività non commerciale sarà attiva semplice.

SOCIETA’ OCCULTA

La società può essere anche Occulta quando non appare nei confronti dei terzi (la società di fatto può anche essere formata dall’atto costitutivo).
L’attività occulta è svolta per conto della società ma in nome di un solo soggetto.
Nella legge fallimentare è stato infatti introdotto l’art. 147 5° comma, il quale dice che la società occulta può fallire..

Se non si trovasse la società occulta, si formerebbe la Società Apparente, che è una figura giuridica formata dal tribunale per superare la difficile identificazione delle prove sulla società occulta (principio dell’appartenenza).

SOCI DELLA SOCIETA’ DI PERSONE

Per essere soci di una società di persone è necessaria la Capacità di Agire. In materia sono applicate le stesse norme dell’imprenditore individuale.

Il secondo comma dell’art. 2361 dice che le società di capitali possono diventare soci di una società di persone a due condizioni:

• Delibera dell’assemblea
• Indicazione di una nota integrativa del bilancio

A quel punto la società di capitali risponde illimitatamente con il suo patrimonio ma i soci risponderanno sempre e comunque con il patrimonio limitato.

INVALIDITA’ DELLA SOCIETA’

Anche se è invalido un singolo rapporto tra socio e la società, il contratto rimane valido a parte quel rapporto, a meno che esso sia essenziale (affitto terreno per costruire capannone), Va le quindi il Principio di Conservazione.

NULLITA’ DELLA SOCIETA’

La nullità si ha quando la società svolge attività contrarie a norme imperative (illecite),
Art. 1332: la nullità non pregiudica gli atti compiuti fino al momento della nullità, per il principio di conservazione.
Anche per le società di persone la nullità non pregiudica gli atti compiuti in passato, cioè per tutelare i terzi.

16/11/10

I diversi modelli di società: società con personalità giuridica (di capitalì) e senza personalità giuridica (di persone)

Possiamo avere:

1. Società lucrative, mutualistiche, imprese sociali
2. Società con personalità giuridica (di capitali) o senza (di persone)
3. Società commerciali e non (società semplice)

L’elenco delle società è tassativo, ma al suo interno possono venir effettuate modifiche con delle clausole


SOCIETA’ CON PERSONALITA’ GIURIDICA-DI CAPITALI

SOCIETA’ SENZA PERSONALITA’ GIURIDICA-DI PERSONE

1) Organizzazione di tipo corporativo (necessaria presenza di organi con funzioni proprie – assemblea..)

Non c’è necessariamente un’organizzazione basata su una pluralità di organi

2) Le decisioni sono prese a maggioranza calcolate sulla partecipazione di ciascun socio al capitale

Le modifiche del contratto vengono prese all’unanimità

3) La partecipazione è normalmente liberamente trasferibile

Organizzazione chiusa

4) Per le obbligazioni sociali risponde la società con il suo patrimonio

La responsabilità per le obbligazioni sociali è illimitata

5) Soggetto di diritto formalmente distinto sui singoli soci, con autonomia patrimoniale perfetta

Autonomia patrimoniale imperfetta




Nelle SAS e SNC viene prima il patrimonio della società e poi quello dei soci, ma solo nella SNC sempre e comunque rispondono tutti i soci in modo illimitato.
Nelle società semplice e SAS alcuni soci hanno invece responsabilità limitata.

Altra differenza:
• Nome delle società di persone: Ragione Sociale
• Nome delle società di capitale: Denominazione Sociale


15/11/10

Differenze fra Società e Comunione

SOCIETA’ E COMUNIONE (2248)

La Società è un esercizio collettivo di attività economia, differenziandola dalla Comunione, che è una situazione giuridica con titolarità di un bene.
Sono due situazioni giuridiche differenti, soprattutto per le modalità:

• La società usa beni e servizi per l’attività economica
• La comunione invece utilizza l’attività come strumento per conservare i beni in comunione

Nella società i creditori non si possono rivolgere al patrimonio della stessa, e un solo socio non può scioglierla.
Si assomigliano quindi solo perché sono due forme collettive di società.

COMUNIONE D’IMPRESA

Mettiamo che 2 eredi diventino proprietari in comunione di un supermercato. Essi hanno due possibilità:

1. Se decidono di esercitare l’attività, il bene diventa una società d’impresa
2. Se decidono di darlo in affitto, il bene rimane una comunione d’impresa


ALTRE FORME DI SOCIETA’

Un’altra ipotesi di società è l’impresa Coniugale, cioè in comune fra i due coniugi.
Altre forme distinte di società sono :

• GERE: gruppo europeo di interesse economico
• ATI: associazione temporanea d’impresa
• Consorzi (2602 e seguenti): organizzazione di più imprenditori per disciplinare o svolgere varie fasi dell’impresa. Possono essere auto concorrenziali oppure cooperazioni

Il motivo principale del consorzio è l’interesse comune e la valorizzazione del marchio.

14/11/10

Le società: caratteristiche e differenze con imprenditore e associazione

Le società sono regolate dall'Art. 2247 del codice civile: con il contratto di società 2 o più persone: 1) conferiscono bene o servizi 2) per l’esercizio in comune di un’attività economica 3) allo scopo di dividerne gli utili.

La società è quindi una forma di esercizio collettivo dell’attività d’impresa costituita da un’organizzazione di persone e messi preordinate al raggiungimento di uno scopo collettivo attraverso l’attività economica.
La prima parte della norma non è più attuale poiché dal ’93 è possibile creare SRL e SPA uni personali.

1. Attraverso il conferimento si diventa soci della società al fine di esercitare in comune l’esercizio di attività economica con lo scopo di dividerne gli utili. Il contratto di società è quindi un contratto plurilaterale con comunione di scopo, in cui tutte le parti hanno un identico scopo, l’attività economica. Qui infatti i conferimenti non devono essere per forza identici (socio di maggioranza e minoranza), ed è anche potenzialmente aperto ad un numero variabile di parti. Al contratto di società si applicano le norme dei contratti plurilaterali (art. 1420, 1446, 1459, 1466) con una disciplina speciale che contiene il principio di conservazione del contratto. In una società di persone è possibile conferire beni e servizi e qualsiasi entità suscettibile di attività economica. Dal 2003 anche per le SRL è possibile conferire prestazioni d’opera oltre che a beni, solo però se sono garantiti da assicurazioni o fidejussioni. I conferimenti vanno a formare il “Capitale di Rischio”, ed essi possono essere conferiti o in proprietà (vanno alla società e il rischio della perdita cade su di essa) o in godimento (il rischio rimane alla persone perché si seguono le norme della locazione)
2. L’esercizio in comune di un’attività economico (scopo + mezzo). L’attività è l’oggetto della società, ed è sempre modificabile a condizioni differenti e a seconda del tipo di società. Deve però essere un’attività svolta in comune, quindi i soci hanno scopo unitario. Tutte le società esercitano un’attività economica. L’unica esclusa è la società semplice (SS) che non esercita però neanche attività commerciale.
3. Lo scopo lucrativo può essere di tipo Oggettivo (solo tra soci) o Eteroggettivo (da dividere anche all’esterno). Non è detto che ci debba essere scopo lucrativo, l’importante è la ricerca degli utili (qualsiasi beneficio), inoltre per il Patto leonino, il socio che partecipa agli utili deve anche partecipare alle perdite.



DIFFERENZA SOCIETA’, IMPRENDITORE ED ASSOCIAZIONE

La differenza tra Società (2247) e Imprenditore (2082) è che per le prime non c’è il requisito della professionalità, quindi è possibile avere una società senza un’impresa dietro.
Questo è il caso delle società occasionali, quando esercita un’unica attività con un apparato minimo di organizzazione non complicato. La conseguenza è che a società occasionale non rischia il fallimento in quanto non soggetta allo statuto dell’imprenditore.

Altra ipotesi di società senza impresa è la “Società tra Professionisti”: per la loro particolare posizione non esercitano attività imprenditoriali (oggi si parla quasi esclusivamente di società tra avvocati ed ingegneri).

La Società si differisce anche dall’Associazione, in quanto quest’ultima è un’attività economica ma con fini ideali, ovvero con utili destinati a scopi ideali.

10/11/10

L'azienda: le successioni, l'usufrutto e l'affitto

SUCCESSIONE NEI CONTRATTI AZIENDALI

Regolata dall’art. 2558.

L’alienante cede insieme all’azienda tutti i contratti non a carattere personale, se non previsto diversamente. La cessione dei contratti è automatica.
Il terzo contraente (colui che prima della vendita ha rapporti con l’alienante) non deve dare il consenso alla cessione del contratto, ma deve eseguire le proprie prestazioni nei confronti del nuovo titolare (acquirente). Ha però la possibilità di recedere il contratto entro 3 mesi, ma solo per giusta causa, che deve anche dimostrare. Essa determina l’estinzione del contratto ed un semplice risarcimento danni.

Si trasferiscono automaticamente anche alcuni rapporti interni all’azienda, come i contratti di lavoro subordinato, i contratti di consorzi etc etc.

Se l’alienante invece trasferisce tanti piccoli pezzi, i contratti interni non si trasferiscono automaticamente, ed è per questo che molte volte si cerca di far vedere di non aver venduto l’azienda per intero.
Anche i contratti personali non passano automaticamente, ma sono valutati caso per caso.



SUCCESSIONE NEI CREDITI AZIENDALI

Regolata dall’art. 2559

L’alienante cede all’acquirente l’azienda più i crediti che sono validi dal momento dell’iscrizione del trasferimento dell’azienda nel registro delle imprese.
Il debitore ceduto è liberato anche se paga in buona fede all’alienante.

SUCCESSIONE DI DEBITI AZIENDALI

Regolata dall’art. 2560

L’alienante vende l’azienda più i beni all’acquirente che, per le aziende commerciali, risponde dei debiti solo se risultano dai libri contabili obbligatori.
Il creditore ceduto può decidere se liberare o no l’alienante dal debito.

USUFRUTTO E AFFITTO DELL’AZIENDA

Regolati dall’art. 2561

L’usufrutto deve essere esercitato sotto la ditta che lo contraddistingue, avendo l’obbligo di conservare e gestire l’azienda. Può comprare nuovi beni, migliorare l’azienda e alla scadenza del contratto può chiedere la liquidazione in denaro dei soldi spesi.

Le stesse norme si applicano anche all’affitto dell’azienda. Esso è una forma di locazione, in quanto in questo caso si affitta ad un soggetto l’impresa come attività e non solo i locali.


09/11/10

L'azienda: il trasferimento dell'azienda e il divieto di concorrenza



Come regola generale, è importantissimo salvaguardare l’unitarietà.
E’ possibile parlare di trasferimento, se i beni che vengono trasferiti costituiscono almeno un ramo dell’azienda, avendo quindi organicità operativa.

Vi sono due possibilità di trasferimento:

1. Da azienda A ad azienda B: nel primo caso a volte si fa vedere che c’è solo il trasferimento di singoli beni che compongono l’azienda per eludere la disciplina del trasferimento
2. Da 1° ramo azienda A ad azienda B: nel secondo caso (che può avvenire solo se il ramo ha una sua organicità funzionale) avviene l’opposto, ovvero si fa vedere che si vende tutto anche se nella realtà viene venduto solo un ramo, per poter applicare la disciplina relativa al trasferimento d’azienda.

Durante il trasferimento, i beni che sono aziendali passano automaticamente dall’alienante all’acquirente.

L’art. 2556 spiega le forme di trasferimento:

1. Ad Provationem: le imprese soggette ad iscrizioni devono provare per iscritto i trasferimento dell’azienda. E’ necessario solo come prova e non per la validità del trasferimento
2. Ad Validatem: per le imprese soggette a registrazione, il contratto di trasferimento deve essere redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio.



DIVIETO DI CONCORRENZA

L’art. 2557 elenca i divieti nati dopo il trasferimento: quando A trasferisce a B c’è il divieto di concorrenza.

Chi aliena l’azienda deve astenersi per 5 anni prima di iniziare una nuova attività. Il termine non può mai essere superiore a 5 anni, ma può essere ridotto fino un anno. L’attività di A quindi non deve essere per attività, ubicazione, ed altre circostanze create in modo da sciare la clientela dell’azienda ceduta.
Questo divieto è derogabile ed ha carattere relativo.
Vi sono altre possibilità di divieto di concorrenza oltre alla normale vendita:

• Se due fratelli ereditano un’azienda, B prende l’azienda ed A altri beni
• A e B sono soci in una società e quando si decide di scioglierla, A si prende il denaro e B l’azienda
• A è socio e vende le sue quote a B. In teoria non vende l’azienda ma di fatto B ora detiene il pieno controllo

In tutte e tre le ipotesi quindi non c’è l’applicazione diretta del trasferimento d’azienda, ma per via analogica si dimostra che vale comunque il divieto di concorrenza.
Ciò vale per tutte le aziende escluse le aziende agricole, dove il divieto opera solo per le attività connesse.

Il diritto di concorrenza ha per oggetto l’inizio di una nuova impresa concorrente. Si può eludere il divieto attraverso un prestanome o entrando come dirigente, ma ciò è vietato, poiché il divieto colpisce ogniqualvolta ci sia sviamento di clienti imputabile all’alienante.

L'azienda: introduzione e natura giuridica dell'azienda



La disciplina dell’azienda si applica a tutti gli imprenditori poiché non rientra nello statuto speciale.
Articolo del codice civile: 2555
L’azienda è un insieme di beni organizzati, tutti destinati ad uno specifico fine. Essi hanno un loro valore, ma se li si mettono assieme, acquistano un altro valore, superiore al precedente.
Questo insieme di beni da l’Avviamento, ovvero la capacità dell’azienda di realizzare un profitto. Esso può essere oggettivo o soggettivo:

• Avviamento Oggettivo: i beni messi insieme danno un certo risultato. E’ basato su strumenti che compongono l’azienda. Questi sono trasferibili
• Avviamento Soggettivo: è legato alle capacità dell’impresa, per questo non è trasferibile

Il bene aziendale non deve per forza essere di proprietà dell’imprenditore, ma bisogna guardare la destinazione funzionale, se sono destinati all’utilità dell’azienda.

Quali sono i beni?

• Sono tutti gli elementi patrimoniali che fanno capo all’imprenditore (tesi della giurisprudenza, le aule di tribunale)
• La nozione di beni va ricercata nel codice civile (810) e sono tutto ciò che può essere oggetto di diritto. I rapporti giuridici quindi non sono beni (tesi del diritto)



NATURA GIURIDICA DELL’AZIENDIA


Si hanno due teorie:

1. Teoria Unitaria: identifica l’azienda come unico bene
2. Teoria Atomista: l’azienda è da considerarsi come una semplice pluralità di beni (è la più probabile)

Per l’art. 2556 infatti, è difficile provare la prima teoria, in quanto ci viene detto che il trasferimento dei singoli beni dell’azienda segue le regole sue proprie, per questo non si considera l’azienda come insieme unico ma come insieme di beni.

Ancora, per l’art. 670 del codice di procedura civile, si prevede il sequestro giudiziario di aziende o universalità di beni, paragonandoli quindi all’azienda.

Quindi abbiamo Azienda = Universalità di Beni, però quest’ultima è composta solo dai beni mobili, al contrario dell’azienda che può avere anche beni immobili. Per questo motivo entrambe le teorie non soddisfano completamente la teoria dell’azienda.

L’azienda può essere anche equiparata ad un’universalità di beni mobili. Per l’art. 816 infatti, l’azienda è universalità di beni mobili se vi sono due condizioni: Beni mobili e Diritto di proprietà del titolare.
Questa norma non è però direttamente applicabile in quanto potrebbero mancare le due condizioni, quindi al pari delle universalità di mobili:

• Il complesso mobiliare aziendale possa essere acquistato dopo 20 anni e non 10 (art. 1160)
• Il titolare può avvalersi dell’azione di manutenzione per tutelare il possesso dell’insieme dei beni mobili (art. 1170)

Lo statuto specifico dell'imprenditore commerciale: la rappresentanza commerciale



La rappresentanza non è un istituto che nasce nel diritto commerciale ma caratterizza il diritto privato (1387). E’ un istituto attraverso il quale il rappresentante ha il potere di concludere un contratto in nome e per conto del rappresentato.
L’articolo 1400 rimanda alla rappresentanza commerciale per le imprese agricole e commerciali.

Lo scopo della rappresentanza commerciale è tutelare coloro che vengono in contatto con l’imprenditore commerciale o un suo ausiliario.

L’ausiliario può essere:

• Interno (dipendenti
• Esterno (rapporto di collaborazione continua ed occasionale)

Gli ausiliari possono entrare in contatto con i terzi per conto dell’imprenditore, Possono essere anche di diverse tipologie e di vari livelli, dal dirigente al semplice commesso.

Per quanto riguarda la Rappresentanza Classica, il fatto che un soggetto operi per conto di un altro non implica che esso abbia ancora la rappresentanza, poiché questa deve essere conferita, così come la procura che diventa inefficace qualora non segua le regole.
Il vero problema della rappresentanza classica è che il terzo deve sempre accertare che ci sia la procura (quindi il potere di rappresentare l’interessato). A volte però la procura può non essere scritta, rendendo ancora più difficile quindi il lavoro di accertamento.
L’art. 1398 afferma anche che il contratto del falso rappresentante obbliga colui che ha fatto il falso al risarcimento, ma non il rappresentato.

Siccome per il mondo commerciale questa disciplina non sarebbe adeguata, si è creata la Rappresentanza Commerciale, che è ben diversa dalla Rappresentanza Classica:

Tutti gli ausiliari dell’imprenditore sono investiti, in quanto tali, del potere di rappresentanza dell’imprenditore, definita anche Ausiliaria. Qui la procura è necessaria solo nel caso l’imprenditore intenda ampliare o ridurre i poteri dell’ausiliario.



Il codice prevede 3 figure:

1. Institore (2203-2208): è il direttore generale, colui che è predisposto a quel determinato posto (preposizione institoria = collocamento nella .posizione institoria). Può essere a capo dell’azienda o di una sede secondaria o di un intero ramo d’impresa. Se ci sono più institori, essi possono agire disgiuntamente a meno che la procura dica altro. Non può comunque alienare o ipotecare beni immobili dell’imprenditore a meno di espressa autorizzazione; per questo non potrà vendere l’azienda né cambiare oggetto all’attività d’impresa. Ha anche la Rappresentanza Processuale, ovvero può stare in giudizio in nome del preponente se si tratta di obbligazioni riguardo l’esercizio a cui lui è preposto. Ha poi gli stessi obblighi dell’imprenditore (iscrizione nel registro delle imprese e tenuta delle scritture contabili). Nei fallimenti, solo l’imprenditore fallisce ma l’institore può essere condannato per bancarotta. La procura deve essere sottoscritta dal preponente e depositata al registro delle imprese. In mancanza delle iscrizioni, la rappresentanza si ritiene valida se il terzo era in buona fede. L’institore è personalmente obbligato se non afferma di agire in nome del preponente, tuttavia il terzo può agire anche contro il preponente per atti compiuti dall’institore che siano pertinenti all’esercizio dell’impresa a cui è preposto

2. Procuratore (2209): è il direttore di un settore specifico di un’attività d’impresa. Ha poteri decisionali e gestionali solo verso il suo settore. A loro si applicano le norme relative alla procura per l’institore (2206-2007). Hanno il potere di compiere atti relativi all’esercizio dell’impresa. I procuratori quando agiscono verso terzi devono spendere il nome dell’imprenditore. Se non lo fanno, sono personalmente responsabili

3. Commessi (2210-2213): hanno poteri limitati al proprio ruolo, non potendo concedere dilazioni e sconti se non espressamente autorizzati. Possono concludere i contratti con l’autorizzazione dell’imprenditore, ma se il contratto prevede particolari condizioni, non possono comunque modificarlo. Possono ricevere le lamentele dai terzi riguardo il contratto. Infine non possono esigere prezzi fuori dal locale d’impresa

Lo statuto specifico dell'imprenditore commerciale: le scritture contabili



La loro funzione è di:

1. Seguire l’andamento della gestione a interesse dell’impresa
2. Informare i terzi che entrano in contatto con l’impresa
3. Nel momento del dissesto ricostruiscono la situazione debitoria e patrimoniale dell’imprenditore

In caso di tenuta disordinata, può portare alla condanna per bancarotta. Ogni impresa dovrebbe comunque annotare tutto al fine di conoscere l’andamento dell’azienda, quindi è uno strumento di controllo e di informazione. Tra le scritture contabili ed il bilancio vi è infatti una relazione molto stretta.
Non c’è coincidenza tra l’obbligo di tenuta delle scritture contabili nel Codice Civile ed in altre legislazioni.


Abbiamo una serie di scritture obbligatorie:

1. Libro giornale: è cronologico ed analitico secondo un ordine di giorno per giorno. Sembra una foto dell’impresa (2216)
2. Libro degli inventari: è costruito su un sistema periodico e sistematico. E’ definito come la storia dell’impresa poiché è redatto all’inizio e alla fine di ogni esercizio (2217). Per completarlo bisogna seguire le regole delle SPA (2425-2426)
3. Altre scritture contabili in base alla natura e alla dimensione dell’impresa: Sono il libro magazzino (entrate-uscite merci), libro cassa (entrate-uscite denaro), libro mastro (descrive in modo sistematico)
4. La corrispondenza in entrata ed uscita

In base poi ad altre leggi sono richieste ulteriori scritture.
Secondo l’articolo 2219, le scritture devono essere tenute secondo l’ordinata contabilità.
Dal 2003 per le società di capitali (SPA, SAPA ma non SRL) è previsto il controllo della contabilità a società di revisione.



In caso esse non siano regolari:

• Non costituiscono prova a favore dell’imprenditore
• In caso di dissesto può portare alla condanna per bancarotta semplice o fraudolenta

Le scritture contabili sono segrete ad eccezione dei bilanci delle SAPA, SRL, SPA e cooperative, quindi sono esenti gli imprenditori individuali e le società di persone. Sono invece soggette a controllo le società quotate, le imprese bancarie e quelle assicurative.

Il segreto delle scritture contabili crolla per l’accertamento di reati tributari o penali, in quanto possono sempre essere usate come mezzo di prova contro l’imprenditore. Il terzo deve però portare tutte le scritture e non solo la parte a lui favorevole.
Possono essere usate a favore dell’imprenditore solo a determinate condizioni, previste dall’articolo 2710:

• La controparte deve essere un altro imprenditore
• L’oggetto della vertenza deve riguardare l’esercizio dell’impresa
• Devono essere tenute regolarmente

In giudizio poi il giudice può chiedere l’esibizione delle scritture contabili.


Lo statuto specifico dell'imprenditore commerciale: il registro delle imprese e l'obbligo di iscrizione

Lo scopo è quello di fornire informazioni relative all’impresa nonché per i terzi di riceverle. Devono essere informazioni utili a rendere sicuro il traffico di dati giuridici, quindi più è corretto il sistema di pubblicità e più saranno corretti i traffici.

Il registro delle imprese è uno strumento utilizzato dai terzi per conoscere la realtà imprenditoriale con cui vengono in rapporto.
L’imprenditore attraverso la pubblicità legale dà per conosciuto tutto ciò che c’è iscritto, quindi non ha l’obbligo dichiararlo al terzo.
Il registro è stato istituito effettivamente nel 1995, ed ha quindi 2 funzioni:

1. Pubblicità Legale: iscrivere atti e fatti da rendere opponibili ai terzi, cioè vengono dati per conosciuti (come detto). E’ solo per i piccoli imprenditore e le società semplici

2. Pubblicità Notizia: rendere noto ciò che è pubblicato ma non ancora opponibile

ORGANIZZAZIONE (2188): si trova presso la Camera di Commercio di ogni provincia.
Gli imprenditori si devono iscrivere nella provincia dove hanno sede; i terzi possono avere notizia su tutto il territorio nazionale.
Il registro delle imprese è retto da un Conservatore e da un giudice delegato alle questioni del registro delle imprese. Detto registro è pubblico

E’ organizzato in 2 sezioni:

1. Sezione Ordinaria: si iscrivono gli imprenditori commerciali non piccoli (2195), tutte le società commerciali anche se non svolgono attività commerciale (2202), i consorzi con affinità esterna (2162), gruppi europei di interesse economico, enti pubblici economici che svolgono come oggetto principale attività commerciale (2201) e tutte le società estere con sede amministrativa in Italia oppure l’oggetto principale della loro attività sul territorio nazionale.

2. Sezioni Speciali: a) Imprenditori agricoli individuali, piccoli imprenditori, società semplici, imprenditori artigiani di piccole dimensioni; b) Società tra professionisti; c) Impresa sociale, iscritta in uno specifico albo; d) Gruppi di società che singolarmente possono essere iscritte in altre sezioni. Dal 2001 l’imprenditore agricolo è organizzato con una pubblicità legale.

Bisogna pubblicare tutti gli elementi che vanno ad identificare l’impresa oltre a tutte le modifiche (art. 2196 e seguenti).
Se si apre una sede secondaria con rappresentanza stabile bisogna chiedere l’iscrizione al registro delle imprese,
Nel caso di persa inabilitata, interdetta, emancipata o minore, il provvedimento del giudice deve essere segnato sul registro.



MODALITA’ DI REGISTRAZIONE DI UN ATTO (2189): L’iscrizione è a domanda ma in alcuni caso può essere rilevata d’ufficio. Se il conservatore non accetta l’iscrizione, si hanno 8 giorni per far ricorso al giudice del registro e in caso negativo altri 15 per ricorrere al tribunale.
Prima di far domanda bisogna accertare il concorso delle condizioni richieste per l’iscrizione.
Per le società di capitali il controllo è solo formale perché quello sostanziale viene effettuato precedentemente.

L’art. 2194 prevede sanzioni amministrative per chi non si iscrive. Ad esempio, la sanzione indiretta si ha quando non si è iscritti alla cessazione di attività, quindi il fallimento non è più di un anno.

ALTRI TIPI DI PUBBLICITA’: Vi sono poi altri due tipi di pubblicità:

1. Pubblicità Normativa: l’iscrizione diventa presupposto per l’applicazione di una certa disciplina che tutela maggiormente i soci. Le società di persone (SNC, SAS) possono nascere anche senza iscriversi, ma sono irregolari e si applica la disciplina delle società semplici. Se invece si iscrivono, diventano regolari ed hanno un altro effetto giuridico

2. Pubblicità Costitutiva: riguarda la società di capitali. Essa nasce con l’iscrizione, quindi prima dell’iscrizione al registro delle imprese non esiste


Lo statuto specifico dell'imprenditore commerciale: introduzione

Tutti gli imprenditori che non svolgono attività agricola sono commerciali. Questo statuto, per l’imprenditore commerciale, va a sommarsi allo statuto generale dell’imprenditore.

Lo statuto specifico prevede:

L’obbligo di iscrizione al registro delle imprese (da 2188 a 2202)
Obbligo tenuta delle scritture contabili (da 2214 a 2220)
Disciplina della rappresentanza commerciale (da 2203 a 2213)
• Fallimento (non verrà trattato)

Tutte e quattro le discipline sono mirate alla tutela dei terzi.

Imputazione dell'impresa, inizio e fine dell'attività d'impresa

Come si acquista la qualità di imprenditore?

L’imprenditore si trova individuando chi compie l’attività. Con il principio della “Spendita del Nome” quindi, il soggetto in cui nome è speso nei traffici giuridici, è l’imprenditore.
Nel caso di rappresentanza ad esempio, solo colui che spende il nome è obbligato verso terzi, come si vede infatti:

A Mandante ----> B Mandatario (compie uno o più atti giuridici per il mandante) ----> C Terzi

Può avvenire:

• Con Rappresentanza (1704) il reale interessato non è nascosto quindi si conosco il mandante
• Senza Rappresentanza (1705) il mandatario agisce in suo nome ma per conto del mandante. In questo caso però lui stesso acquista diritti ed obblighi.

Casi previsti dal Diritto Commerciale:

A Imprenditore Diretto --> B Imprenditore Palese (Prestanome) --> C Terzi

Questo è il principio della Spendita del Nome poiché C non sa dell’esistenza di A.
L’imprenditore indiretto o occulto (A) non appare quindi ai terzi, ma fornisce e dirige l’operato dell’impresa e ne riceve i benefici.
Ad A serve il mandatario in alcune occasioni poiché fallito, quindi la banca non fornirebbe finanziamenti, oppure anche a causa di un divieto (ad esempio, concorrenza).
Se l’impresa va male, i terzi si ripercuotono sul prestanome (anche se non è il vero destinatario), poiché non conoscono altri imprenditori.

Vi sono poi due teorie che però non sono applicabili:

1. Teoria del potere d’impresa: esiste una responsabilità cumulativa tra A e B che sono responsabili verso i terzi; in ogni caso sarà sempre B a fallire anche se la teoria afferma che “a potere corrisponde responsabilità”, cosa però non vera nella realtà
2. Teoria dell’imprenditore occulto: si fonda sulla legge fallimentare affermando che insieme al prestanome fallisce anche l’imprenditore occulto per l’art. 147 comma 4 e 5 della legge fallimentare. Questo non vale però perché l’articolo si basa sui soci ma non è detto che i soci del prestanome lo siano anche dell’imprenditore diretto.

Vi è poi una terza teoria, ovvero quella dell’Impresa Fiancheggiatrice”, che si ha quando un socio tiranno finanzia o concede prestiti a suo favore, ingerisce negli affari interni, dirige a suo piacimento.
In questo caso siamo di fronte ad una società di fatto per cui il socio risponderà lui stesso alle obbligazioni contratte.



INIZIO E FINE DELL’ATTIVITA’ D’IMPRESA

Per far iniziare un’impresa non è sufficiente la volontà. Si inizia a parlare di impresa quando l’imprenditore inizia ad organizzare l’attività facendo capire la sua intenzione di aprire un’impresa. Per le persone giuridiche invece l’inizio è fatto risalire alla costrizione della società (Impresa semplice, SAS, SNC) mentre per le società di capitale (SPA, SRL) al momento dell’iscrizione nel registro delle imprese. Per le imprese individuali occorre invece valutare caso per caso.

I soggetti che non hanno capacità d’agire non possono avviare attività (minorenni, interdetti, inabilitati). L’unico di questi è il minorenne emancipato, solo con l’autorizzazione del giudice, che da la possibilità di proseguire un’attività d’impresa già avviata.


Per la cessazione dell’attività bisogna rifarsi all’art. 10 della legge fallimentare.
Possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese gli imprenditori collettivi; quelli individuali hanno la facoltà di dimostrare l’effettiva cessazione dell’attività.

La natura dell'imprenditore: impresa collettiva ed impresa pubblica

Possiamo avere:

1. Individuale: persona fisica (che abbiamo visto)
2. Collettiva: società
3. Pubblica

IMPRESA COLLETTIVA

Oltre alle società è composta dalle associazioni e dalle fondazioni; le forme di impresa collettive infatti sono diverse dalle società costituite da fini e ideali e possono quindi svolgere anche attività commerciali, che di solito in questi casi è accessoria.

Nasce anche un nuovo tipo di impresa, l’Impresa Sociale: gestita senza scopi di lucro in settori sociali, sono nate per la produzione o scambio di beni e servizi. E’ vietata l’autodestinazione degli utili che devono essere devoluti per gli scopi prefissati.
Può essere costituita in qualsiasi forma ma con caratteristiche e discipline specifiche. Essa viene iscritta in uno speciale registro e non può fallire, ma è dedita alla liquidazione coatta amministrativa.

Altro tipo di impresa è l’Impresa Coniugale: fa parte del diritto di famiglia e viene costituita da marito e moglie dopo il matrimonio e la successiva unione dei bene, per questo motivo non può essere considerata una società.
Per questa impresa si applicano le norme previste dal diritto di famiglia.



IMPRESA PUBBLICA

Si divide i n due categorie:

1. Formalmente pubblica: essa è divisa a suo volta in 1) Impresa organo e 2)Ente pubblico economico. La prima è un’impresa esercitata dallo Stat attraverso una specifica organizzazione dotata di autonomia gestionale (aziende municipalizzate). La seconda è un ente costituito ad hoc quindi con personalità giuridica e parificata alle imprese private, con la differenza che l’ente pubblico è soggetto alla liquidazione coatta amministrativa e non al fallimento (tipo l’Enel fino a 10-15 anni fa)
2. Sostanzialmente pubblica: fa capo a quelle società private che sono partecipate prevalentemente dallo Stato e si applicano le normali norme dell’imprenditore commerciale (Trenitalia, Rai)

Dimensioni dell'imprenditore: piccolo imprenditore, medio grande e differenze con impresa familiare

Sono due:

1. Piccolo imprenditore (2083)
2. Medio-grande imprenditore, ovvero tutti quelli che non sono piccoli

PICCOLO IMPRENDITORE

Sono definiti piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e tutti coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.

A questi non si applica lo statuto speciale dell’imprenditore, quindi in base all’art. 2214, non devono tenere le scritture contabili.

L’iscrizione nel registro delle imprese porta la sola pubblicità notizia con l’eccezione dei coltivatori diretti del fondo. Non sono neanche soggetti al fallimento.
Sono definiti “Piccolo Imprenditore” coloro che esercitano un’attività professionale ed organizzata prevalentemente sul proprio lavoro e quello della propria famiglia.

Per l’Artigianato c’è una legislatura speciale dove vengono indicati ulteriori criteri per la loro individuazione. Secondo questa, è artigiano chi ha non più di 40 dipendenti:si hanno dunque due nozioni diverse. Per questo motivo per fini civilistici ci si basa sull’art. 2083, mentre per altri fini vige la legislazione speciale. Vi è anche poi la legge fallimentare speciale per l’artigianato, poiché nonostante sia definito come piccolo imprenditore, a certe condizioni può fallire.



DIFFERENZE CON L’IMPRESA FAMILIARE

Da ricordare bene la distinzione fra Impresa Familiare e Piccolo Imprenditore, che sono due cose diverse. La prima è infatti inserita nelle norme che riguardano la famiglia (vedi art. 230 bis codice civile).
Vengono tutelate le persone che lavorano all’interno dell’impresa di famiglia anche se in nero.
Per famigliare si intende il coniuge, il parente entro il terzo grado e affini entro il secondo.

In poche parole, l’impresa familiare è una semplice impresa individuale con particolari caratteristiche che ha poco a che fare con il piccolo imprenditore (anche se a volte coincidono).

08/11/10

L'imprenditore: caratteristiche imprenditore agricolo e imprenditore commerciale

IMPRENDITORE AGRICOLO (2135)

L’imprenditore agricolo è “formato” da 3 attività principali:

1. Coltivazione del fondo
2. Selvicoltura
3. Allevamento di animali

Più tutte le attività connesse.

Prima della riforma del 2001 si avevano 2 teorie:

• Teoria del Ciclo Biologico: consisteva in una attività agricola ogni forma di produzione fondata sul ciclo biologico naturale
• Per avere attività agricola occorreva necessariamente un collegamento con il fondo, poiché senza il rischio ambiente viene meno la mancanza del fallimento

E’ prevalsa la prima teoria in quanto con le tecnologie odierne è possibile produrre ed allevare senza la stretta connessione del fondo, quindi anche le colture artificiali (pianta che cresce in una soluzione chimica con temperatura, luce ed umidità constanti) sono attività agricole.

Anche nel comma 1 c’è una differenza rispetto al passato: da allevamento di Bestiame (animali con connessione al fondo) si è passati ad allevamento di animali.
Anche l’imprenditore Ittico è un imprenditore agricolo.

Rimangono comunque delle condizioni per sembrare un’azienda commerciale.

Nel comma 3 si spiegano le attività agricole connesse, che devono essere: manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione, valorizzazione.

Le attività commerciali connesse ad un’attività agricola diventano attività agricole a tutti gli effetti.
Nella seconda parte del comma 3 si elencano le 2 condizioni necessarie affinché l’attività sia agricola:

• Soggettiva: deve essere imprenditore agricolo
• Oggettiva: l’attività ha ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo.

Quindi oltre allo stesso soggetto (imprenditore) deve avere anche lo stesso oggetto (prodotti devono derivare dall’attività principale).

L’eccezione riguarda le cooperative e i consorzi di imprenditori agricoli che svolgendo attività connesse di tipo commerciale ma utilizzando risorse agricole che provengono dai loro soci, o emanando beni o servizio per i soci, diventano imprenditori agricoli.



IMPRENDITORE COMMERCIALE (2195)

Viene identificato per esclusione.
Le due tipologie principali sono coloro che hanno:

1. Un’attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi
2. Un’attività intermediaria nella circolazione dei beni.

Seguono poi:

3. Attività di trasporto per terra, acqua, aria
4. Attività bancaria o assicurativa
5. Attività ausiliarie alle precedente (informatiche, imprese di marketing etc etc)

Questo è solo un elenco esemplificativo: le imprese commerciali sono infatti tutte quelle che non rientrano nell’art. 2135.

Alcuni affermano che ci sia una terza categoria, le imprese civili, ma siccome non sono identificate dal legislatore, andrebbe applicato lo statuto generale quindi non assoggettabili a fallimento, in contrasto con quanto affermato prima.

L'imprenditore: caratteristiche, scopo di lucro, differenza con le professioni intellettuali e oggetto

Secondo i dettami dell’articolo 2082 del codice civile, è imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi.

L’impresa è quindi un’attività caratterizzata dalla produzione o scambio di beni o servizi. Deve essere svolta in modo professionale, organizzato ed economico.
Lo scopo è quello di produrre e scambiare beni e servizi (vi sono poi una serie di scopi non evidenti nella norma); le modalità sono rispettivamente: professionalità, organizzazione ed economicità:

• Professionalità: stabilità, non occasionalità, abitualità ovvero uno stabile svolgimento di un’attività produttiva. Non è imprenditore chi organizza un solo atto economico a meno che non sia un’attività di notevole rilevanza economica con particolari caratteristiche come la molteplicità degli atti ed un apparato produttivo consistente. Anche se l’attività avviene ad intervalli si è imprenditori (ski-lift) o se non è l’unica o se è parallela (non c’è esclusività).
• Organizzazione: è il coordinamento di lavoro, attività e fattori produttivi, per questo deve essere un apparato stabile e complesso composto da forza lavoro e capitali. Se togliamo la prima si rimane comunque imprenditore (se si ha automatizzato completamente il sistema operativo); eliminando le macchine si rimane imprenditore (organizzato), come il gioielliere, sala video giochi etc etc.
• Economicità: è un requisito a sé stante ed è un metodo con cui deve essere svolta l’attività attraverso la copertura dei costi con i ricavi, quindi quando i pezzi vengono a prezzo politico o gratuitamente, quel soggetto non è imprenditore.

E’ un’attività produttiva ossia una serie di atti coordinati tra di loro. La natura dei beni prodotti o scambiati è irrilevante.

Imprenditore non è però chi svolge la semplice attività di mero godimento dei propri beni (ad esempio il proprietario di un palazzo con condomini che pagano l’affitto. Lo diventa però se dall’immobile ci ricava un residence con ulteriori attività).
Anche l’attività di investimento o finanziamento è produttiva perché si utilizzano propri beni speculandoci.



SCOPO DI LUCRO

profitto personale che si ricava da un’attività. Esso può essere:

• Soggettivo: svolgere un’attività per ricavarne per se stessi un guadagno, un profitto o lucro
• Oggettivo: l’attività può essere svolta secondo modalità astrattamente lucrative, ma il profitto invece di essere incamerato dall’imprenditore è devoluto a terzi


Società Mutualistiche (2571): Sono società che non perseguono lo scopo di lucro ma sono mutualistiche, ovvero realizzano o producono beni o servizi per i propri soci per produrre beni a minor prezzo, servizi più remunerati ed occasioni di lavoro.

L’Impresa Sociale ha poi il divieto di distribuire beni e utili ai propri soci, collaboratori, amministratori e lavoratori, ma solo a terzi.

Tutto ciò per dire che lo scopo lucrativo non è essenziale per essere imprenditori.

Non è detto che l’imprenditore svolga una funzione lecita. I soggetti che vengono a contatto sono tutelati, al contrario dell’imprenditore che non è tutelato a seguito di una condotta illecita.

Produrre beni e servizi non destinati al mercato, come chi svolge l’attività per se stesso, non vincola ad essere imprenditore, quindi la cooperativa edilizia (che costruisce per se stessi) può essere imprenditore.

Si tratta quindi di Attività Imprenditoriale ogni qualvolta sia riconoscibile una qualsiasi destinazione al mercato anche se poi non si realizza. Basta anche solo il contatto con terzi.

DIFFERENZE FRA IMPRENDITORI E PROFESSIONI INTELLETTUALI (2238)

Se la professione costituisce l’elemento di attività d’impresa, si applicano le disposizioni dell’imprenditore (ad esempio, il medico che svolge l’attività professionale è un professionista, ma se gestisce anche una casa di cura creata da lui è anche imprenditore).
A volte ci sono eccezioni, ad esempio il Farmacista: nonostante sia iscritto ad un ordine, è un imprenditore commerciale. Un tempo però, quando faceva materialmente il farmaco, ora un professionista (oggi invece si limita esclusivamente all’intermediazione).

OGGETTO DELL’IMPRENDITORE

Ne abbiamo di due tipi:

• Commerciale: è disciplinato dallo statuto specifico
• Agricolo: non è soggetto a fallimento, non ha obbligo di iscrizione e la pubblicità dal 2003 ha effetti dichiarativi poiché serve a rendere opponibili i fatti iscritti ai terzi

Introduzione generale al diritto commerciale e allo statuto dell'imprenditore

Abbiamo tre elementi:

1. Soggetto: Imprenditore (2082), è colui che esercita professionalmente un’attività economica ed organizzata al fine della produzione e scambio di beni e servizi.
2. Strumento: Azienda (2555), è lo strumento per mettere in atto ciò.
3. Attività: Impresa (non c’è definizione sul codice civile, è l’insieme delle due precedenti) è quindi un’attività organizzata ed economica, che ha lo scopo di produrre e/o scambiare beni e servizi.

Essa si divide in 3 profili:

1. Dimensione: piccoli (2083) e medio grandi
2. Oggetto(attività svolta): imprenditore agricolo (2135), imprenditore commerciale (2195)
3. Natura: individuale (persona fisica), collettiva (società), pubblica


STATUTO GENERALE DELL’IMPRENDITORE

1. Disciplina Azienda
2. Disciplina i segni distintivi (marchio-insegna)
3. Disciplina della concorrenza
4. Disciplina dei consorzi


Per l’imprenditore commerciale invece, c’è uno statuto speciale:

Statuto Specifico dell’Imprenditore Commerciale: in pratica tutti coloro che non sono imprenditori agricoli:

1. Obbligo iscrizione nel registro delle imprese
2. Disciplina la rappresentanza commerciale
3. Disciplina le scritture contabili
4. Disciplina del fallimento e altre procedure concorsuali

Storia del Diritto Commerciale

Il Diritto Commerciale nasce intorno al XVII secolo (Basso Medioevo) caratterizzandosi per tre motivi:

1. E’ un diritto speciale rispetto al diritto privato perché ha dei propri principi (ad esempio la rappresentanza è diversa tra privato e commerciale così come la cessione del credito)
2. Tende ad essere uguale a livello internazionale poiché le esigenze economiche sono uguali in tutti i paesi
3. Si evolve continuamente in quanto la realtà economica è in continua evoluzione. L’ultima grande riforma è del 2003 con cambiamenti nelle società di capitali.

Nel Medioevo nascono le corporazioni di arti e mestieri e si sviluppano all’interno delle città con la nascita dei mercati. I vecchi diritti quindi (romano che tutela la proprietà e canonico che vieta i finanziamenti) non erano più adeguati al nuovo modello mercantile.

Le corporazioni si creano propri organi di giustizia (i consoli) con le sentenze che diventano regolo e vengono trascritte negli statuti fino a diventare fonti del Diritto commerciale.
Il Diritto Commerciale è poi un diritto di classe poiché si occupa solo di certi soggetti (Ius Mercatorum)

Nascono i Mercanti: soggetti che guadagnano spostandosi per compravendere.

Nascono le prime forme di finanziamento sia come le vediamo oggi, sia le società in accomandita semplice (SAS).
Nascono anche i rappresentanti o ausiliari dell’imprenditore, che lo rappresentano senza bisogno della procura, e nasce anche l’assicurazione oltre che al contratto di cambio.
Finiscono le corporazioni e nascono le prime società di capitali con autorizzazione regia dove i soci rischiano solo ciò che investono. Compaiono le prime borse.

Dopo la rivoluzione Francese in Francia nascono il Codice Civile ed il Codice Commerciale; poco dopo con la rivoluzione industriale la ricchezza si sposta dal commercio all’industria, quindi dal commerciante all’imprenditore.
Anche in Italia si formano (cc e Codice del Commercio), rivisto poi nel 1882.
Nel 1888 vengono aboliti i tribunali speciali formatasi per gestire e regolare il diritto commerciale seguito poi dai normali tribunali.
Nel 1942 avviene l’unificazione dei 2 codici.

05/11/10

Rilevazioni contabili per la variazione del valore delle partecipazioni con il patrimonio netto

Abbiamo 2 tipi:

1) Rilevazioni delle variazioni legate ad apporti o prelievi di fondi alla/dalla controllata/collegata:

• A) Aumenti/Riduzioni di capitale sociale:
• B) Distribuzione dividendi
• C)Versamenti coperture perdite

A)

Partecipazioni

a

Banca c/c

B)

Banca c/c

a

Partecipazioni

C)

Partecipazioni

a

Banca c/c





2) Rilevazioni delle variazioni legate al risultato d’esercizio della controllata/collegata

• Utili/Perdite e le eventuali rettifiche (ammortamento plusvalenze latenti nette, avviamento, storno degli utili infragruppo)

X Utile:

Partecipazioni

a

Utile su partecipazioni

X Perdite

Perdite su partecipazioni

a

Partecipazioni


Si può anche scrivere per l’utile:

Risultato d’esercizio precedente

a

Riserva non disponibile



La riserva si libera quando la partecipante riceve i dividendi (si ha una diminuzione di valore della partecipazione e un’entrata di banca)

Anche qui ci saranno degli esempi a breve (domani/domenica)

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails